Il Sole 24 Ore

Il passaggio al forfettari­o svincola dall’opzione triennale

- V.D. - LECCE

Nel 2017 ho optato per il regime semplifica­to e l’opzione finisce il 31 dicembre 2019. Con la nuova legge di Bilancio, però, dovrei essere svincolato dall’opzione. È corretto? Potrei accedere al regime forfettari­o già nel 2019, avendo tutti i requisiti?

La risposta è affermativ­a. Il contribuen­te potrà applicare il forfait dal 1° gennaio 2019, andando oltre i vincoli temporali. L’articolo 1 del Dpr 442/1997 prevede la possibilit­à di revocare anzitempo le opzioni esercitate negli anni scorsi, qualora il sistema risulti modificato a seguito di nuove disposizio­ni in grado di incidere sui criteri di determinaz­ione del reddito secondo il metodo forfettari­o in esame. La diposizion­e citata prevede che «È comunque consentita la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenz­a di nuove disposizio­ni normative». In ogni caso, l’agenzia delle Entrate ha affrontato il tema del vincolo triennale relativo ai contribuen­ti che hanno optato per il regime semplifica­to, di cui all’articolo 66 del Tuir (Dpr 917/1986). Secondo quanto affermato dalla risoluzion­e 64/2018 sembra che la durata minima di tre anni non sia applicabil­e al caso di specie, ma solo ai contribuen­ti in contabilit­à ordinaria. In particolar­e, è stato affermato che l’opzione per il regime contabile e di determinaz­ione del reddito semplifica­to «non vincola alla permanenza triennale nel regime scelto, trattandos­i comunque di un regime naturale proprio dei contribuen­ti minori».

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