Autonomi, il riaddebito delle spese non è tassabile
Un parrucchiere che ha aderito al regime forfettario lavora in un locale in affitto e, a sua volta, subaffitta una stanza a un’estetista, anche lei in regime forfettario, rifatturando la quota parte dell’affitto. In questo modo, tuttavia, il parrucchiere deve considerare questo semplice riaddebito di spese come un ricavo, peraltro senza dedurne il relativo costo, visto che aderisce al forfettario.
La circolare 38/E/2010 dell’agenzia delle Entrate, riporta che, in caso di riaddebito spese tra professionisti, le stesse spese non debbano essere considerate ai fini del calcolo del reddito. È possibile applicare tale previsione anche nel caso di un’impresa artigiana? Nel caso in esame quindi, come ci si dovrebbe comportare, in merito a questo riaddebito spese?
Nell’ambito dei redditi di lavoro autonomo il riaddebito di spese non rappresenta un compenso tassabile. Per tale ragione la circolare 38/ E/2010 citata nel quesito ha ritenuto che la somma addebitata costituisse un componente da considerare in diminuzione in sede di determinazione del reddito. Le somme così incassate non concorrono alla formazione del plafond di 65mila euro. Invece, se il contribuente esercita un’attività di impresa, sia pure in forma individuale, la soluzione è diversa. La somma incassata è un altro ricavo che concorre alla formazione del limite di 65mila euro.