L’attività agricola esente non ostacola il forfait
Un geometra possiede i requisiti per accedere al regime forfettario a partire dal 2019. Contemporaneamente, però, esercita anche l’attività di apicoltore in regime di esenzione (in quanto non supera il limite di settemila euro di volume d’affari). Questa seconda attività può ostacolare l’ingresso nel regime forfettario? Se la risposta è negativa, il geometra come dovrà trattare, ai fini contabili, le autofatture emesse dai propri clienti titolari di partita Iva per le cessioni da lui effettuate? Si ritiene inoltre che i corrispettivi incassati da privati e il totale delle autofatture, benché inferiori a settemila euro l’anno, dovranno comunque essere considerati ai fini del rispetto del limite di 65mila euro. È corretto?
L.M. - ANCONA
In linea generale lo svolgimento di attività soggetta a regime speciale Iva comporta il divieto ad applicare il regime forfettario. Tuttavia l’agenzia delle Entrate con la circolare 10/E/2016 ha chiarito che il regime speciale in agricoltura non costituisce causa inibente poiché il reddito ritratto è fondiario. Tale indirizzo vale, a maggior ragione, per il produttore agricolo in regime di esonero. Quindi per l’attività agricola dovranno essere rispettati gli adempimenti previsti dall’articolo 34, comma 6 del Dpr 633/72 che sostanzialmente impone solo obblighi di conservazione di fatture e bollette doganali. Tali adempimenti non hanno alcuna correlazione con l’attività svolta in regime forfettario. Dal momento che l’attività agricola genera un reddito fondiario, si ritiene che i corrispettivi da essa ritratti non debbano essere inseriti tra quelli monitorati ai fini del raggiungimento della soglia di 65mila euro.