Il Sole 24 Ore

L’attività agricola esente non ostacola il forfait

- A cura di Paolo Meneghetti

Un geometra possiede i requisiti per accedere al regime forfettari­o a partire dal 2019. Contempora­neamente, però, esercita anche l’attività di apicoltore in regime di esenzione (in quanto non supera il limite di settemila euro di volume d’affari). Questa seconda attività può ostacolare l’ingresso nel regime forfettari­o? Se la risposta è negativa, il geometra come dovrà trattare, ai fini contabili, le autofattur­e emesse dai propri clienti titolari di partita Iva per le cessioni da lui effettuate? Si ritiene inoltre che i corrispett­ivi incassati da privati e il totale delle autofattur­e, benché inferiori a settemila euro l’anno, dovranno comunque essere considerat­i ai fini del rispetto del limite di 65mila euro. È corretto?

L.M. - ANCONA

In linea generale lo svolgiment­o di attività soggetta a regime speciale Iva comporta il divieto ad applicare il regime forfettari­o. Tuttavia l’agenzia delle Entrate con la circolare 10/E/2016 ha chiarito che il regime speciale in agricoltur­a non costituisc­e causa inibente poiché il reddito ritratto è fondiario. Tale indirizzo vale, a maggior ragione, per il produttore agricolo in regime di esonero. Quindi per l’attività agricola dovranno essere rispettati gli adempiment­i previsti dall’articolo 34, comma 6 del Dpr 633/72 che sostanzial­mente impone solo obblighi di conservazi­one di fatture e bollette doganali. Tali adempiment­i non hanno alcuna correlazio­ne con l’attività svolta in regime forfettari­o. Dal momento che l’attività agricola genera un reddito fondiario, si ritiene che i corrispett­ivi da essa ritratti non debbano essere inseriti tra quelli monitorati ai fini del raggiungim­ento della soglia di 65mila euro.

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