Ok al forfettario–datore, ma non è sostituto d’imposta
Sono un commercialista con un lavoratore dipendente part–time in carico. Posso continuare ad avere tale dipendente alle mie dipendenze per il 2019 essendo il forfettario classificato come un soggetto non sostituto d’imposta non essendo quest’ultimo soggetto al rilascio di certificazione unica e al Modello 770? C’è, in merito, qualche riferimento specifico nella legge 145/2018?
A.Q. - MONTERONI DI LECCE
Il regime forfettario, come attualmente disciplinato, non prevede fra la cause ostative l’assunzione di lavoratori dipendenti e ciò a prescindere dal relativo costo e dal relativo tempo–lavoro. Ciò posto, è quindi possibile il mantenimento del lavoratore dipendente in capo al soggetto che fruisce del regime forfettario.
L’articolo 1, comma 69, della legge 190/2014, come modificata dalla legge 145/2018 esonera espressamente i soggetti forfettari dall’operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del Dpr 600/1973, avendo però l’obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore per il quale all’atto del pagamento non è stata effettuata la ritenuta alla fonte e l’ammontare dei redditi stessi.
Quindi il contribuente in regime forfettario può essere datore di lavoro, ma non è tenuto agli adempimenti fiscali propri del sostituto d’imposta (certificazione unica, versamento di ritenuta, e presentazione del modello 770). Ha come unico adempimento quello di compilare l’apposito quadro informativo, comunque obbligatorio, del modello dichiarativo Persone Fisiche del soggetto in regime forfettario (Quadro RS–Regime Forfettario).