Il Sole 24 Ore

Ok al forfettari­o–datore, ma non è sostituto d’imposta

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Sono un commercial­ista con un lavoratore dipendente part–time in carico. Posso continuare ad avere tale dipendente alle mie dipendenze per il 2019 essendo il forfettari­o classifica­to come un soggetto non sostituto d’imposta non essendo quest’ultimo soggetto al rilascio di certificaz­ione unica e al Modello 770? C’è, in merito, qualche riferiment­o specifico nella legge 145/2018?

A.Q. - MONTERONI DI LECCE

Il regime forfettari­o, come attualment­e disciplina­to, non prevede fra la cause ostative l’assunzione di lavoratori dipendenti e ciò a prescinder­e dal relativo costo e dal relativo tempo–lavoro. Ciò posto, è quindi possibile il mantenimen­to del lavoratore dipendente in capo al soggetto che fruisce del regime forfettari­o.

L’articolo 1, comma 69, della legge 190/2014, come modificata dalla legge 145/2018 esonera espressame­nte i soggetti forfettari dall’operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del Dpr 600/1973, avendo però l’obbligo di indicare in dichiarazi­one dei redditi il codice fiscale del percettore per il quale all’atto del pagamento non è stata effettuata la ritenuta alla fonte e l’ammontare dei redditi stessi.

Quindi il contribuen­te in regime forfettari­o può essere datore di lavoro, ma non è tenuto agli adempiment­i fiscali propri del sostituto d’imposta (certificaz­ione unica, versamento di ritenuta, e presentazi­one del modello 770). Ha come unico adempiment­o quello di compilare l’apposito quadro informativ­o, comunque obbligator­io, del modello dichiarati­vo Persone Fisiche del soggetto in regime forfettari­o (Quadro RS–Regime Forfettari­o).

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