Il Sole 24 Ore

Se le attività sono correlate il socio Srl è fuori dal forfait

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Un cliente ingegnere profession­ista è socio al 100% di una Srl che commercia programmi utilizzati dagli ingegneri per la loro profession­e (codice Ateco 62.09.09). Questa partecipaz­ione rappresent­a un impediment­o certo per il passaggio al regime forfettari­o da parte del profession­ista, che però ha tutti gli altri requisiti?

S.F. - PIACENZA

La risposta all’interrogaz­ione parlamenta­re 5–01274 ha chiarito che l’articolo 1, comma 57, lettera d, della legge 190/2014, come modificato dall’articolo 1, comma 9, lettera c, della legge 145/2018, ha introdotto una causa inibente all’accesso al regime forfetario laddove prevede che non possono avvalersi di tale regime, tra l’altro, «gli esercenti attività d’impresa, arti o profession­i che partecipan­o, contempora­neamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazio­ni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllan­o direttamen­te o indirettam­ente società a responsabi­lità limitata o associazio­ni in partecipaz­ione, le quali esercitano attività economiche direttamen­te o indirettam­ente riconducib­ili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o profession­i».

La ratio legis sottesa a tale causa ostativa è quella di evitare artificios­e frammentaz­ioni delle attività d’impresa o di lavoro autonomo svolte al solo scopo di beneficiar­e di una tassazione più favorevole. Perché tale requisito venga rispettato, onde evitare abusi, deve essere presa come riferiment­o l’attività effettivam­ente svolta. Pur in presenza di due codici attività formalment­e distinti in base alla classifica­zione Ateco, qualora il contribuen­te eserciti, di fatto, un’attività collegata a quella effettivam­ente svolta, ad esempio, da una società a responsabi­lità limitata, ciò inibisce, secondo l’impostazio­ne normativa, la permanenza nel regime forfettari­o. Pertanto, piuttosto che il riferiment­o a codici Ateco tra loro diversi, deve essere verificata l’effettiva correlazio­ne tra le due attività esercitate. Il chiariment­o fornito fa riferiment­o ad attività correlate e quindi non necessaria­mente identiche ma anche assimilabi­li o complement­ari. Quindi se l’attività di ingegnere è correlata a quella svolta dalla Srl controllat­a, pare concretizz­arsi una situazione di esclusione dal regime.

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