Se le attività sono correlate il socio Srl è fuori dal forfait
Un cliente ingegnere professionista è socio al 100% di una Srl che commercia programmi utilizzati dagli ingegneri per la loro professione (codice Ateco 62.09.09). Questa partecipazione rappresenta un impedimento certo per il passaggio al regime forfettario da parte del professionista, che però ha tutti gli altri requisiti?
S.F. - PIACENZA
La risposta all’interrogazione parlamentare 5–01274 ha chiarito che l’articolo 1, comma 57, lettera d, della legge 190/2014, come modificato dall’articolo 1, comma 9, lettera c, della legge 145/2018, ha introdotto una causa inibente all’accesso al regime forfetario laddove prevede che non possono avvalersi di tale regime, tra l’altro, «gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni».
La ratio legis sottesa a tale causa ostativa è quella di evitare artificiose frammentazioni delle attività d’impresa o di lavoro autonomo svolte al solo scopo di beneficiare di una tassazione più favorevole. Perché tale requisito venga rispettato, onde evitare abusi, deve essere presa come riferimento l’attività effettivamente svolta. Pur in presenza di due codici attività formalmente distinti in base alla classificazione Ateco, qualora il contribuente eserciti, di fatto, un’attività collegata a quella effettivamente svolta, ad esempio, da una società a responsabilità limitata, ciò inibisce, secondo l’impostazione normativa, la permanenza nel regime forfettario. Pertanto, piuttosto che il riferimento a codici Ateco tra loro diversi, deve essere verificata l’effettiva correlazione tra le due attività esercitate. Il chiarimento fornito fa riferimento ad attività correlate e quindi non necessariamente identiche ma anche assimilabili o complementari. Quindi se l’attività di ingegnere è correlata a quella svolta dalla Srl controllata, pare concretizzarsi una situazione di esclusione dal regime.