Come si stabilisce se c’è controllo diretto o indiretto
Sono un professionista già nel regime forfettario ex legge 190/2014 e detengo una partecipazione del 50% in una Srl con un altro professionista (non legato a me da alcun vincolo di parentela). Vorrei sapere se, alla luce delle modifiche appena introdotte in relazione al regime forfettario, la partecipazione da me posseduta comporta o no l’uscita dal regime agevolato trattandosi di partecipazione di controllo o se per considerarsi tale dovrebbe ammontare al 51 per cento.
F.M. - SANTA CROCE SULL’ARNO
In base alle disposizioni vigenti non possono fruire del regime forfettario «gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni».
Ai fini del concetto di controllo diretto o indiretto può essere assunto come riferimento l’articolo 2359 del Codice civile, in base a cui:
Sono considerate società controllate:
• le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; • le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
• le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell’applicazione dei numeri 1 e 2 del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società