Regime agevolato consentito al collaboratore ex stagista
Un mio cliente ha lavorato come stagista negli ultimi mesi del 2018 presso un datore di lavoro. Nel 2019 vorrebbe aprire la partita Iva e aderire al regime forfettario avendo come cliente principale il suo ex datore di lavoro. Èpossibile o anche lo stage rientra nelle clausole di esclusione?
C.I. - TORINO
L’articolo 1, comma 57, lettera d–bis, della legge 190/2014 come modificato dalla legge 145/2018 prevede che non possono avvalersi del regime forfettario «le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro». La risposta all’interrogazione parlamentare 5–01179 ha sottolineato come tale previsione mira a evitare l’avvio di iniziative professionali al solo scopo di beneficiare dell’aliquota agevolata del regime in esame, trasformando l’attività di lavoro dipendente o attività a questo assimilate in attività di lavoro autonomo. In tale risposta il ministero dell’Economia e delle Finanze ha quindi incluso nella causa di esclusione non solo i rapporti subordinati ma anche quelli assimilati. Tuttavia a rigore lo stage è un’esperienza lavorativa svolta all’interno di un’azienda con un obiettivo formativo. La durata del tirocinio può essere di tre, o sei mesi e questo tipo di contratto può essere rinnovato fino a un anno. Il dovere dell’azienda che ospita lo stagista è quello di sostenere una spesa relativa all’assicurazione e all’antinfortunistica. Il contratto di stage si basa sulla convenzione stipulata tra l’ente promotore ed il soggetto ospitante, includente il progetto formativo stilato dal soggetto ospitante.