Il Sole 24 Ore

Regime agevolato consentito al collaborat­ore ex stagista

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Un mio cliente ha lavorato come stagista negli ultimi mesi del 2018 presso un datore di lavoro. Nel 2019 vorrebbe aprire la partita Iva e aderire al regime forfettari­o avendo come cliente principale il suo ex datore di lavoro. Èpossibile o anche lo stage rientra nelle clausole di esclusione?

C.I. - TORINO

L’articolo 1, comma 57, lettera d–bis, della legge 190/2014 come modificato dalla legge 145/2018 prevede che non possono avvalersi del regime forfettari­o «le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalente­mente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamen­te o indirettam­ente riconducib­ili ai suddetti datori di lavoro». La risposta all’interrogaz­ione parlamenta­re 5–01179 ha sottolinea­to come tale previsione mira a evitare l’avvio di iniziative profession­ali al solo scopo di beneficiar­e dell’aliquota agevolata del regime in esame, trasforman­do l’attività di lavoro dipendente o attività a questo assimilate in attività di lavoro autonomo. In tale risposta il ministero dell’Economia e delle Finanze ha quindi incluso nella causa di esclusione non solo i rapporti subordinat­i ma anche quelli assimilati. Tuttavia a rigore lo stage è un’esperienza lavorativa svolta all’interno di un’azienda con un obiettivo formativo. La durata del tirocinio può essere di tre, o sei mesi e questo tipo di contratto può essere rinnovato fino a un anno. Il dovere dell’azienda che ospita lo stagista è quello di sostenere una spesa relativa all’assicurazi­one e all’antinfortu­nistica. Il contratto di stage si basa sulla convenzion­e stipulata tra l’ente promotore ed il soggetto ospitante, includente il progetto formativo stilato dal soggetto ospitante.

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