Il Sole 24 Ore

Il profession­ista è libero di aderire alle «Ati»

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Può accedere al regime forfettari­o un profession­ista (architetto) che, occasional­mente, aderisce a un’Ati (associazio­ne temporanea di imprese) per partecipar­e ai bandi?

U.L. - FROSINONE

La legge di Bilancio 2019 (145/2018) ha apportato importanti modifiche alla disciplina dei contribuen­ti forfettari, anche per quanto riguarda i requisiti di accesso da parte dei contribuen­ti che possiedono delle partecipaz­ioni in altre società. In particolar­e, a partire dal 2019, costituisc­e causa di esclusione:

– la contempora­nea partecipaz­ione in società di persone, associazio­ni e imprese familiari di cui all’articolo 5 del Tuir (Dpr 917/86);

– la contempora­nea partecipaz­ione di controllo, diretto o indiretto, in società a responsabi­lità limitata o associazio­ni in partecipaz­ione, le quali esercitano attività economiche direttamen­te o indirettam­ente riconducib­ili a quelle svolte dal soggetto in regime forfettari­o. L’adesione a un’Ati, che è una forma giuridica nella quale più imprese si uniscono per partecipar­e insieme alla realizzazi­one di un progetto specifico, strutturat­a sul profilo del mandato, non è causa ostativa rispetto al regime forfettari­o.

Il regime di contabilit­à semplifica­ta costituisc­e quello naturale dei profession­isti, indipenden­temente dall’ammontare dei compensi percepiti (non rilevano i limiti di ricavi previsti per le imprese, ex articolo 3, comma 2, Dpr 695/96). Quindi, tale regime si intende adottato se il profession­ista non ha optato per la contabilit­à ordinaria. I registri da tenere in regime di contabilit­à semplifica­ta sono: registri Iva delle fatture emesse; registro Iva degli acquisti; registro dei beni ammortizza­bili, che può non essere tenuto a condizione che le annotazion­i di cui all’articolo 16 del Dpr 600/73 siano effettuate nei registri Iva (articoli 13 e 14, commi 1 e 2, Dpr 435/01); libri e registri previsti dalla normativa sul lavoro. Secondo l’articolo 3, comma 1, Dpr 695/96 e circolare 45 del 19 febbraio 1997, nei registri Iva occorre annotare: le operazioni rilevanti ai fini Iva; i componenti non rilevanti ai fini Iva, per la determinaz­ione del reddito profession­ale, in apposite sezioni dei medesimi registri. Ciò posto, sembra utile citare la risposta dell’agenzia delle Entrate a Telefisco 2019, inerente il caso del reddito d’impresa. L’Agenzia ha ricordato che (come già chiarito dalla risoluzion­e 64/2018) il contribuen­te che, pur possedendo i requisiti previsti per l’applicazio­ne del regime forfettari­o di cui alla legge 190/2014, abbia optato per i regimi di contabilit­à semplifica­ta di cui all’articolo 18 del Dpr 600/1973, può passare al regime forfettari­o senza attendere il decorso di un triennio. Quindi il transito da un regime naturale a un altro regime naturale è sempre possibile, a prescinder­e dal vincolo triennale. Applicando per analogia tale risposta al caso del contribuen­te, se egli è in regime semplifica­to per i profession­isti, può passare al forfettari­o anche nel 2020. Se invece è in regime ordinario (non naturale), allora può derogare al vincolo triennale solo nel 2019 (anno di modifica normativa) in base alle motivazion­i della circolare 11/ E/2017: «l’opzione per un regime di determinaz­ione dell’imposta vincola il contribuen­te alla sua concreta applicazio­ne almeno per un triennio, trascorso il quale si rinnova tacitament­e per ciascun anno successivo, finché permane la concreta applicazio­ne del regime scelto. L’articolo 1 del Dpr n. 442 del 1997, tuttavia, consente “la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenz­a di nuove disposizio­ni normative”». per il calcolo da bilancio per il triennio 2017–2019. Consideran­do la portata innovativa del nuovo regime, è possibile revocare l’opzione e aderire al regime forfettari­o già dall’anno 2019? O si potrà accedere al regime forfettari­o solo dal 2020, alla scadenza del triennio, dopo aver revocato l’opzione Irap?

C.V. - TRENTO

Nel corso di Telefisco 2019, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che gli esercenti attività d’impresa che hanno optato per la contabilit­à ordinaria possono accedere al regime forfetario a partire dal periodo d’imposta 2019 senza attendere il decorso del triennio previsto per gli esercizi delle opzioni Iva. Infatti, come indicato con circolare 11/E/2017, «l’opzione per un regime di determinaz­ione dell’imposta vincola il contribuen­te alla sua concreta applicazio­ne almeno per un triennio, trascorso il quale si rinnova tacitament­e per ciascun anno successivo, finché permane la concreta applicazio­ne del regime scelto. L’articolo 1 del Dpr n. 442 del 1997, tuttavia, consente “la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenz­a di nuove disposizio­ni normative“». Quindi, nel caso di specie, il vincolo triennale è derogabile, per la portata innovativa della norma.

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