È rilevante l’usufrutto di quote di controllo della Srl
La legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018) prevede che non possono essere forfettari i soci di Srl. Vorrei sapere se ciò vale anche per il socio usufruttuario di Srl (che socio non è).
M.P. - VICENZA
La legge di Bilancio 2019 ha riformulato le cause ostative all’applicazione del regime forfettario connesse alla titolarità di partecipazioni societarie, includendo, al ricorrere di specifiche condizioni, anche quelle detenute in Srl.
Dal 1° gennaio 2019 non possono infatti avvalersi del forfait coloro che direttamente o indirettamente controllino Srl o associazioni in partecipazione che svolgano attività economiche riconducibili, anche in modo indiretto, a quelle esercitate dal contribuente (articolo 1, comma 57, lettera d, legge 190/2014).
La norma non contiene indicazioni specifiche sul requisito del controllo (diretto o indiretto) e sul punto saranno quindi necessari opportuni chiarimenti da parte dell’agenzia delle Entrate.
Ciò premesso, l’articolo 2471–bis del Codice civile prevede che la quota di società a responsabilità limitata possa essere assoggettata a usufrutto analogamente a quanto previsto dall’articolo 2352 del Codice civile in riferimento alle Spa. Il primo comma della norma citata stabilisce che il diritto di voto spetta all’usufruttuario, salvo patto contrario.
In ragione di questa ricostruzione, si ritiene che, qualora il diritto di usufrutto riguardi una quota che determina il controllo della società, tale circostanza precluda l’applicazione del regime forfettario.