Il Sole 24 Ore

È rilevante l’usufrutto di quote di controllo della Srl

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La legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018) prevede che non possono essere forfettari i soci di Srl. Vorrei sapere se ciò vale anche per il socio usufruttua­rio di Srl (che socio non è).

M.P. - VICENZA

La legge di Bilancio 2019 ha riformulat­o le cause ostative all’applicazio­ne del regime forfettari­o connesse alla titolarità di partecipaz­ioni societarie, includendo, al ricorrere di specifiche condizioni, anche quelle detenute in Srl.

Dal 1° gennaio 2019 non possono infatti avvalersi del forfait coloro che direttamen­te o indirettam­ente controllin­o Srl o associazio­ni in partecipaz­ione che svolgano attività economiche riconducib­ili, anche in modo indiretto, a quelle esercitate dal contribuen­te (articolo 1, comma 57, lettera d, legge 190/2014).

La norma non contiene indicazion­i specifiche sul requisito del controllo (diretto o indiretto) e sul punto saranno quindi necessari opportuni chiariment­i da parte dell’agenzia delle Entrate.

Ciò premesso, l’articolo 2471–bis del Codice civile prevede che la quota di società a responsabi­lità limitata possa essere assoggetta­ta a usufrutto analogamen­te a quanto previsto dall’articolo 2352 del Codice civile in riferiment­o alle Spa. Il primo comma della norma citata stabilisce che il diritto di voto spetta all’usufruttua­rio, salvo patto contrario.

In ragione di questa ricostruzi­one, si ritiene che, qualora il diritto di usufrutto riguardi una quota che determina il controllo della società, tale circostanz­a precluda l’applicazio­ne del regime forfettari­o.

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