Il Sole 24 Ore

Per il vincolo verso l’ex datore si considera la «prevalenza»

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Un contribuen­te nel regime dei “minimi” già da alcuni anni, con l’esercizio 2018 ha sforato il tetto massimo dei ricavi. Nell’anno 2017 ha prestato lavoro dipendente con contratto a termine per due mesi, in una società che è anche cliente della sua ditta. Alla luce dei nuovi requisiti imposti dalla normativa, può optare ugualmente per il regime forfettari­o dall’anno 2019?

P.S. - MODENA

Dal 1° gennaio 2019 non possono applicare il regime forfettari­o coloro che svolgono la propria attività prevalente­mente nei confronti di datori di lavoro, o soggetti a loro direttamen­te o indirettam­ente riconducib­ili, con i quali siano in corso rapporti di lavoro, ovvero siano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta. Per escludere l’applicabil­ità del regime forfettari­o, non è quindi sufficient­e che la società con la quale sia stato in essere un rapporto di lavoro dipendente sia annoverata tra i clienti della nuova attività, essendo altresì necessario il requisito della prevalenza. La norma parla genericame­nte di «rapporti di lavoro», dovendosi dunque ritenere tali anche i contratti di lavoro subordinat­o a termine.

Laddove la causa di esclusione non risulti verificata, il regime forfettari­o deve ritenersi applicabil­e nel 2019 a condizione che i ricavi dell’anno precedente non abbiano superato la soglia di 65mila euro.

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