Il Sole 24 Ore

Revocabile la vecchia opzione per la contabilit­à ordinaria

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Una Snc che commercial­izza tessuti ha sempre tenuto ai fini reddituali la contabilit­à ordinaria, pur non essendone obbligata per volume d’affare e senza mai avere espresso opzione nel corso degli anni. Dal 2019 è possibile applicare il regime semplifica­to?

S.P. - PALERMO

La contabilit­à semplifica­ta, con determinaz­ione del reddito in base al criterio di cassa, costituisc­e un regime naturale per le imprese individual­i, le società in nome collettivo, le società in accomandit­a semplice e gli enti ad esse equiparate che integrano i requisiti previsti dall’articolo 18 del Dpr 600/73. La stessa norma consente di applicare facoltativ­amente il regime di contabilit­à ordinaria, imponendo in tal caso una vincolo triennale. Il comma 8 del citato articolo 18 dispone infatti che: «Il contribuen­te ha facoltà di optare per il regime ordinario. L’opzione ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due successivi.» L’opzione si desume tramite comportame­nto concludent­e, dandone comunicazi­one con il quadro VO della dichiarazi­one Iva.

Nel caso proposto non sembrano sussistere condizioni ostative alla revoca di tale opzione e, quindi, al passaggio al regime semplifica­to nel 2019, nel presuppost­o che l’opzione per la contabilit­à ordinaria sia stata esercitata in epoca remota, come sembra desumersi dal quesito proposto.

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