Revocabile la vecchia opzione per la contabilità ordinaria
Una Snc che commercializza tessuti ha sempre tenuto ai fini reddituali la contabilità ordinaria, pur non essendone obbligata per volume d’affare e senza mai avere espresso opzione nel corso degli anni. Dal 2019 è possibile applicare il regime semplificato?
S.P. - PALERMO
La contabilità semplificata, con determinazione del reddito in base al criterio di cassa, costituisce un regime naturale per le imprese individuali, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e gli enti ad esse equiparate che integrano i requisiti previsti dall’articolo 18 del Dpr 600/73. La stessa norma consente di applicare facoltativamente il regime di contabilità ordinaria, imponendo in tal caso una vincolo triennale. Il comma 8 del citato articolo 18 dispone infatti che: «Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario. L’opzione ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due successivi.» L’opzione si desume tramite comportamento concludente, dandone comunicazione con il quadro VO della dichiarazione Iva.
Nel caso proposto non sembrano sussistere condizioni ostative alla revoca di tale opzione e, quindi, al passaggio al regime semplificato nel 2019, nel presupposto che l’opzione per la contabilità ordinaria sia stata esercitata in epoca remota, come sembra desumersi dal quesito proposto.