Il Sole 24 Ore

LA REGOLA E LE ECCEZIONI

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1. In caso di accesso

Secondo l’articolo 12, comma 7, dello Statuto del contribuen­te, il Fisco deve attendere 60 giorni dal rilascio del Pvc di accesso presso i locali di attività del contribuen­te prima di emettere l’accertamen­to (rileva la data di sottoscriz­ione e non di notifica, Cassazione 5361/2016), per consentire il contraddit­torio tra le parti, salvo casi di particolar­e e motivata urgenza, come operazioni fittizie o fraudolent­e (Cassazione 27911/2013), pregresse condotte penaltribu­tarie (10910/2016 e 2587/2014) o procedura fallimenta­re (8892/2018).

2. Le esclusioni

Il contraddit­torio non occorre per gli accertamen­ti:

- a tavolino, sempreché riguardino i soli tributi interni (Cassazione 29153/2017, 7725/2018), e anche se l’indagine è stata avviata sulla base di un Pvc di accesso, ma poi non usato per l’accertamen­to (5040/2019);

- di tributi locali (26579/2018);

- fondati sugli studi di settore, ma sul presuppost­o di antieconom­icità dell’attività o di altri indizi (12020/2018), o in caso di fatture per operazioni inesistent­i (10030/2018);

- bancari, se sono solo per tributi interni (10908/2016), mentre per l’Iva serve il contraddit­torio (20849/2016);

- da “controllo misto”, iniziati con un accesso e conclusi in ufficio con emissione dell’atto dopo 60 giorni dal Pvc di accesso (per la pronuncia 6527/2016 non serve un secondo Pvc al termine del controllo in ufficio).

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