LA REGOLA E LE ECCEZIONI
1. In caso di accesso
Secondo l’articolo 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, il Fisco deve attendere 60 giorni dal rilascio del Pvc di accesso presso i locali di attività del contribuente prima di emettere l’accertamento (rileva la data di sottoscrizione e non di notifica, Cassazione 5361/2016), per consentire il contraddittorio tra le parti, salvo casi di particolare e motivata urgenza, come operazioni fittizie o fraudolente (Cassazione 27911/2013), pregresse condotte penaltributarie (10910/2016 e 2587/2014) o procedura fallimentare (8892/2018).
2. Le esclusioni
Il contraddittorio non occorre per gli accertamenti:
- a tavolino, sempreché riguardino i soli tributi interni (Cassazione 29153/2017, 7725/2018), e anche se l’indagine è stata avviata sulla base di un Pvc di accesso, ma poi non usato per l’accertamento (5040/2019);
- di tributi locali (26579/2018);
- fondati sugli studi di settore, ma sul presupposto di antieconomicità dell’attività o di altri indizi (12020/2018), o in caso di fatture per operazioni inesistenti (10030/2018);
- bancari, se sono solo per tributi interni (10908/2016), mentre per l’Iva serve il contraddittorio (20849/2016);
- da “controllo misto”, iniziati con un accesso e conclusi in ufficio con emissione dell’atto dopo 60 giorni dal Pvc di accesso (per la pronuncia 6527/2016 non serve un secondo Pvc al termine del controllo in ufficio).