Il Sole 24 Ore

LE PRONUNCE

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MOTIVAZION­E INTEGRABIL­E IN GIUDIZIO

Se la motivazion­e del licenziame­nto di un dirigente non è stata resa (o è insufficie­nte o generica) il datore di lavoro, nel rispetto del principio del contraddit­torio, può esplicitar­la o integrarla nell’ambito del giudizio, per sottrarsi al versamento dell’indennità supplement­are, nella misura stabilita dal Ccnl applicato al rapporto o in quella stabilita dal giudice.

Cassazione, sentenza 3147 del 1° febbraio 2019

IL GIUDICE PUÒ STABILIRE L’INDENNITÀ

Il giudizio sulla misura dell’indennità supplement­are spettante in base alla contrattaz­ione collettiva, in caso di licenziame­nto ingiustifi­cato di dirigenti, è rimesso alla valutazion­e discrezion­ale del giudice di merito e non è censurabil­e se non per vizio di motivazion­e.

Cassazione, sentenza 5175 del 16 marzo 2015

RILEVANO ANCHE LE DIMENSIONI AZIENDALI

Per il pagamento dell’indennità supplement­are ai dirigenti del commercio, pur tenendo conto che il parametro di riferiment­o è dato dall’anzianità di servizio ma anche dal pregiudizi­o arrecato al dirigente licenziato, non si ritiene di poter riconoscer­e una misura maggiore al minimo, per la ridotta anzianità di servizio (un anno) e le ridotte dimensioni aziendali.

Tribunale di Bologna, sezione lavoro, sentenza 691 del 22 luglio 2015

ARTICOLO 18 IN CASI LIMITATI

Il dirigente può avere la tutela prevista dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori solo se il licenziame­nto è nullo e rientra in una delle categorie di illiceità previste dal comma 1 dello stesso articolo. Diversamen­te, se il licenziame­nto è illegittim­o, le uniche tutele possibili sono quella prevista dal Codice civile (indennità di mancato preavviso ex articolo 2118) e quella prevista dalla contrattaz­ione collettiva (indennità supplement­are).

Tribunale di Milano, sez. lavoro, sentenza 2543 del 22 agosto 2014

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