LE PRONUNCE
MOTIVAZIONE INTEGRABILE IN GIUDIZIO
Se la motivazione del licenziamento di un dirigente non è stata resa (o è insufficiente o generica) il datore di lavoro, nel rispetto del principio del contraddittorio, può esplicitarla o integrarla nell’ambito del giudizio, per sottrarsi al versamento dell’indennità supplementare, nella misura stabilita dal Ccnl applicato al rapporto o in quella stabilita dal giudice.
Cassazione, sentenza 3147 del 1° febbraio 2019
IL GIUDICE PUÒ STABILIRE L’INDENNITÀ
Il giudizio sulla misura dell’indennità supplementare spettante in base alla contrattazione collettiva, in caso di licenziamento ingiustificato di dirigenti, è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito e non è censurabile se non per vizio di motivazione.
Cassazione, sentenza 5175 del 16 marzo 2015
RILEVANO ANCHE LE DIMENSIONI AZIENDALI
Per il pagamento dell’indennità supplementare ai dirigenti del commercio, pur tenendo conto che il parametro di riferimento è dato dall’anzianità di servizio ma anche dal pregiudizio arrecato al dirigente licenziato, non si ritiene di poter riconoscere una misura maggiore al minimo, per la ridotta anzianità di servizio (un anno) e le ridotte dimensioni aziendali.
Tribunale di Bologna, sezione lavoro, sentenza 691 del 22 luglio 2015
ARTICOLO 18 IN CASI LIMITATI
Il dirigente può avere la tutela prevista dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori solo se il licenziamento è nullo e rientra in una delle categorie di illiceità previste dal comma 1 dello stesso articolo. Diversamente, se il licenziamento è illegittimo, le uniche tutele possibili sono quella prevista dal Codice civile (indennità di mancato preavviso ex articolo 2118) e quella prevista dalla contrattazione collettiva (indennità supplementare).
Tribunale di Milano, sez. lavoro, sentenza 2543 del 22 agosto 2014