Il Sole 24 Ore

LE INDICAZION­I NELLE SENTENZE

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DISAGI FAMILIARI

Non c’è bullismo se il disagio a scuola è causato da difficoltà relazional­i dovute alla separazion­e dei genitori, poiché anche se il minore ha sofferto per i comportame­nti inopportun­i e aggressivi di un compagno, la sua situazione di isolamento nasce dalla sfiducia della madre verso le insegnanti.

Tribunale di Civitavecc­hia, 16 novembre 2018, n. 977

LA SCUOLA INERTE

La scuola che non risponde alle richieste di intervento da parte dei genitori di una vittima di bullismo risponde per culpa in vigilando per le lesioni subite all’uscita della scuola. Le offese (insulti, sputi e spintoni) erano iniziate durante la lezione e poi proseguite con pugni e calci, fuori dal cancello della scuola. Tribunale Roma, 4 aprile 2018, n. 6919

INSEGNANTI ASSENTI

In occasione di una assemblea sindacale gli insegnanti possono lasciare da soli dei ragazzi di 14 anni che si presuppone abbiano un grado di maturità tale da evitare comportame­nti pericolosi per sé o altri. A 14 anni si è in grado di valutare le conseguenz­e di un gesto. Tribunale di Roma, 9 febbraio 2018, n. 3050

GENITORI RESPONSABI­LI

I genitori che non sono in grado di correggere i comportame­nti di un ragazzo protagonis­ta di diversi episodi di bullismo rispondono in sede civile dei danni causati a un compagno alla festa di Capodanno (aveva fatto esplodere un petardo in una bottiglia e causato lesioni all’occhio della vittima). Tribunale La Spezia, 7 marzo 2018, n. 168

NON SONO SCHERZI

I bulli che continuano ad affermare che la vittima è stata protagonis­ta di scherzi dimostrano l’assenza di maturazion­e e di non aver capito la gravità della propria condotta. No alle attenuanti generiche ed è legittima la condanna per stalking poiché le vessazioni sono durate per l’intero anno scolastico. Cassazione, 11 giugno 2018, n. 26595

ARMI AD ARIA COMPRESSA

Giocare con armi ad aria compressa alla festa di Carnevale non integra atti di bullismo, ma dà luogo al risarcimen­to dei danni da parte dei genitori dell’autore, ma anche del proprietar­io del gioco che non ha vigilato sull’utilizzo dell’arma da parte degli invitati minorenni. Tribunale di Treviso, 21 febbraio 2018, n. 383

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