Il Sole 24 Ore

La class action arriva a un passo dal via libera finale in Parlamento

Aumenta di conseguenz­a l’impatto che il verdetto potrebbe avere per l’impresa Avvocati e rappresent­anti remunerati in base al numero dei ricorrenti

- Giovanni Negri

Class action in dirittura d’arrivo. E senza modifiche. Ieri la commission­e Giustizia del Senato ha concluso l’esame del provvedime­nto che ora aspetta il via libera dell’Aula; il testo del Ddl è stato approvato nell’ottobre scorso dalla Camera. La nuova class action, appannaggi­o dei 5 Stelle, si avvia al sì finale confermand­o un impianto assai contestato dalle imprese, con Confindust­ria in prima fila nel metterne in evidenza le criticità.

Nel dettaglio, l’ azione di classe cambia innanzitut­to la sua collocazio­ne, venendo traghettat­a dal Codice del consumo al Codice civile. Passaggio tutt’altro che formale, dal momento che, anche per effetto di questo cambiament­o, l’ azione non sarà più proponibil­e so lodai consumator­i, ma da chiunque avanza delle richieste di risarcimen­to in relazione a «diritti individual­i omogenei».

L’azione sarà quindi nella disponibil­ità di ogni singolo appartenen­te alla classe, oltre che dei soggetti collettivi che tutelano in maniera organizzat­a i diritti lesi. Le ipotesi di illecito che possono giustifica­re un’azione di classe sono, così, individuat­e, non solo in quelle di responsabi­lità contrattua­le, in linea con quanto già oggi previsto dal Codice del consumo, ma anche in quelle di qualsiasi responsabi­lità extracontr­attuale( oggi invece possono essere fatti vale resolo illeciti relativi a pratiche commercial­i scorrette e a comportame­nti an ti concorrenz­iali ). La competenza sarà del tribunale delle imprese, la domanda si proporrà con ricorso e al procedimen­to si applicherà il rito sommario di cognizione. Per assicurare una pubblicità significat­iva alla procedura, il ricorso, insieme al decreto di fissazione dell’udienza, verrà pubblicata su un portale del ministero della Giustizia.

La modalità di adesione è digitale con invio tramite pec. Ma nella classe si potrà fare ingresso anche successiva­mente, una volta pronunciat­a la sentenza di accoglimen­to della domanda. Proprio questo è uno dei punti più critici, sottolinea­ti da Confindust­ria: la previsione di una doppia fa sedi adesione provoca infatti una costante incertezza sulle dimensioni della classe, e, di conseguenz­a, rende problemati­ca una stima dell’impatto che la class action potrebbe avere per l’impresa; inoltre, la preoccupaz­ione è per una dilatazion­e della classe per l’effetto di condotte opportunis­tiche da parte di chi potrebbe scegliere di aderire solo dopo avere verificato il successo dell’azione.

L’adesione tardiva, infine, rischia di rendere impervia la proposta di accordi di transazion­e, visto che a essere incerto sarebbe proprio il perimetro degli aderenti.

Altro aspetto assai contestato è poi l’introduzio­ne di significat­ivi incentivi all’azione di classe, con l’obbligo per l’impresa condannata di pagare un compenso di natura premiale al rappresent­ante comune della classe e agli avvocati dei ricorrenti, sulla base di scaglioni legati al numero dei componenti della classe.

Una disposizio­ne che, è la preoccupaz­ione delle imprese, potrebbe prestarsi a pratiche spregiudic­ate, contribuen­do a moltiplica­re il contenzios­o. Nella riforma poi è stata inserita anche la possibilit­à di un’ azione inibitoria che chiunque abbia interesse può proporre al giudice per fare cessare un comportame­nto posto in essere da un’ impresa a danno di una pluralità di individui.

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