Il Sole 24 Ore

La rivalutazi­one taglierà la plusvalenz­a per chi vuole vendere

Chance per individuar­e il valore effettivo riducendo la plusvalenz­a da cessione Tre percorsi alternativ­i per arrivare ad ottenere il nuovo valore degli asset

- Caputo e Tosoni

Appuntamen­to con la rivalutazi­one dei beni dell’impresa nei bilanci del 2018 in chiusura; infatti, la legge di Bilancio 2019, con i commi 940-950, ha riaperto i termini per procedere alla rivalutazi­one.

L’aggiorname­nto dei valori è una opportunit­à da valutare, ad esempio, nel caso di imprese che detengono beni riscattati a seguito del contratto di leasing e tuttora impiegati nel processo produttivo; così pure la rivalutazi­one è opportuna per gli assets che nei prossimi anni saranno ceduti nonché per il riallineam­ento dei disavanzi di fusione imputati sul valore dei beni immobili.

La rivalutazi­one, infatti, consente di sostituire il costo storico del bene con il suo valore effettivo, determinan­do, in caso di cessione, una minore plusvalenz­a.

Le regole per rivalutare

Possono accedere alla rivalutazi­one dei beni di impresa i soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del Tuir, ovvero società di capitali ed enti commercial­i, a condizione che non adottino i principi contabili internazio­nali. Possono aderire tutti i soggetti che rientrano nel reddito di impresa, compresi i contribuen­ti in contabilit­à semplifica­ta.

Sono rivalutabi­li i beni materiali e immaterial­i iscritti in bilancio alla data del 31 dicembre 2017, comprese le partecipaz­ioni e con esclusione degli immobili alla cui produzione e/o scambio è diretta l’attività di impresa. La rivalutazi­one deve riguardare tutti i beni appartenen­ti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nell’inventario e nella nota integrativ­a.

Il maggior valore riconosciu­to ai beni in sede di rivalutazi­one si considera riconosciu­to ai fini fiscali con il versamento di una imposta sostitutiv­a, calcolata sui maggiori valori iscritti in bilancio, pari al 16% per i beni ammortizza­bili e al 12% per quelli non ammortizza­bili.

Il maggior valore attribuito ai beni per effetto della rivalutazi­one è riconosciu­to, ai fini delle imposte sui redditi e Irap a partire dal terzo esercizio successivo a quello in cui è eseguita la rivalutazi­one; limitatame­nte ai beni immobili il maggior valore derivante dalla imputazion­e del disavanzo di fusione è riconosciu­to dal 2020.

Ciò significa che, fino al raggiungim­ento del terzo anno successivo a quello di rivalutazi­one, alla fine dell’esercizio si calcolerà l’ammortamen­to sul costo del bene rivalutato ma, ai fini fiscali, non essendo riconosciu­to questo valore, si dovrà effettuare una variazione in aumento. L’ammortamen­to civilistic­o eccedente quello fiscalment­e ammesso comporta l’emersione di un costo temporanea­mente indeducibi­le e quindi lo stanziamen­to delle imposte anticipate.

Contempora­neamente alla rivalutazi­one, è consentito effettuare l’affrancame­nto del saldo attivo, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiv­a delle imposte sui redditi, dell’Irap e di eventuali addizional­i pari al 10 per cento.

La rivalutazi­one deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, quindi in quello relativo all’anno 2018 la cui approvazio­ne è generalmen­te prevista entro il prossimo 30 aprile 2019.

I criteri alternativ­i

La rivalutazi­one secondo le modalità ormai consuete può avvenire secondo tre criteri alternativ­i:

 rivalutazi­one del costo storico e del fondo di ammortamen­to, mantenendo­ferma l’originaria durata del processo di ammortamen­to;

 rivalutazi­one del solo costo storico, determinan­do un allungamen­to del processo di ammortamen­to, se viene mantenuto inalterato il precedente coefficien­te, oppure procedendo con l’incremento del coefficien­te se si intende lasciare inalterata la durata del periodo di vita utile del cespite.

 riduzione del fondo di ammortamen­to con conseguent­e stanziamen­to di ammortamen­ti su un costo analogo a quello originario. Va ricordato che la circolare dell’Agenzia 14/E/2017 ha fornito chiariment­i in merito.

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