Il Sole 24 Ore

«Il salario minimo comprime dell’1,2% il Mol delle imprese»

L’Inps: 9 euro l’ora «premia» il 22% dei lavoratori - L’Ocse: soglia-record tra tutti i Paesi

- Giorgio Pogliotti Claudio Tucci

Con l’ asticella del salario minimo orario fissata a 9 euro lordi si produrrebb­e un duplice effetto: un beneficio economico per il 22% dei lavoratori del settore privato( esclusi settori agricolo e domestico) che oggi si trova sotto questa soglia( il38%t ragli under 35 anni ). Ma l’aumento della massa salariale aggiuntiva stimata intorno a 3,2 miliardi comportere­bbe per le circa un milione e mezzo di imprese con dipendenti un aggravio di costo che, se non trasferito sui prezzi, porterebbe a una compressio­neintorno all’ 1,2%delm argine operativo lordo e dello 0,5% del valore aggiunto,con un effetto negativo sulla capacità di investimen­ti.

Sono le due facce della stessa medaglia, evidenziat­e ieri, rispettiva­mente dall’Inps e dall’Istat, nelle audizioni alla commission­e lavoro del Senato che sta esaminando due Ddl targati M5S e Pd sull’ introduzio­ne del salario minimo orario, fissato a 9 euro l’ora (nel primo caso netti e nel secondo al lordo di tasse e contributi). All’indomani della generale levata di scudi delle parti sociali, preoccupat­e dal rischio che possa comprimers­i fortemente il ruolo della contrattaz­ione che in Italia stabilisce i minimi retributiv­i per oltre il 90% dei lavoratori, i due istituti hanno quantifica­to l’impatto della misura sul mercato del lavoro. Che, come ha ricordato ieri l’Ocse, esiste in 28 dei 36 Paesi più industrial­izzati, ma il livello di 9 euro lordi per il salario orario minimo «sarebbe ad oggi tra i più elevati dei paesi Ocse» ha spiegato l’economista Andrea Garnero. Che ha aggiunto: «Sarebbe vicino al livello della Germania ma con livelli dell’economia italiana ben lontani da quelli tedeschi e costituire­bbe l’80% del salario mediano, sarebbe tra i più alti tra i paesi Ocse anche se si guarda al potere d’ acquisto, a livello del Lussemburg­o ». Nei Paesi Oc sei salari minimi variano tra il 40% e il 60% del salario mediano, in Italia ciò vorrebbe di retrai 5 e i 7 euro l’ ora. Per il direttore della direzione per l’occupazion­e Ocse, Stefano Scarpetta, il salario minimo «può essere uno strumento efficace», dipende da un insieme di fattori: «il livello, come viene definito, come evolve nel tempo e come si integra con altri strumenti».

Del resto anche l’ Istat mette in guardi ada un duplice rischio :« un salario minimo troppo alto potrebbe scoraggiar­e la domanda di lavoro o costituire un incentivo al lavoro irregolare », mentre un salario minimo troppo basso «potrebbe non garantire condizioni di vita dignitose ». L’ Istat fa notare che nell’ introduzio­ne del salario minimo in genere si applicano condizioni di esclusione odi riduzione per alcune categorie quali i giovani egli apprendist­i. Diversamen­tedall’ Inps-che ha fattole stime su una platea di oltre 5 milioni di lavoratori dipendenti sulla base delle dichiarazi­oni contributi­ve di ottobre 2017-, l’ Istat guarda a tutti i lavoratori dipendenti stimando dall’ introduzio­ne del salario minimo orari odi 9 euro lordi un incremento della retribuzio­ne annuale per 2,9 milioni ovvero circa il 21% del totale dei lavoratori (2,4 milioni se si escludonog­li apprendist­i ). Per questi lavoratori l’incremento medio annuale sarebbe pari a circa 1.073 euro pro-capite.

Dal presidente delCn el, ilgiusl avori sta Tiziano Treu,è arrivato un monito: «I minimi salariali devono tenere conto della dinamica della rappresent­atività sindacale e datori a le ». Proprio al C nel è stato costituito un gruppo di lavoro sui perimetrie sulla rappresent­atività datori a le :« In prima battuta emerge che qualunque normativa sui minimi salariali debba essere preceduta dalla definizion­edi regole su rappresent­atività e perimetri contrattua­li, anche in una logica di lotta alla pratica del dumping sociale », ha aggiunto Treu.«I minimi salariali fissati per legge egli strumenti di efficacia erga omnes dei minimi fissati dai contratti collettivi, ancorché istituti ben distinti tra di loro, possono coesistere all’ interno del medesimo ordinament­o giuridico-ha concluso Treu -. Ma sarebbe auspicabil­e mantenere le due misure su binari ben distinti».

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