Il Sole 24 Ore

Per sindaci e revisori in chiaro i criteri adottati

Nel resoconto del Cndcec l’impatto delle novità sulla rendiconta­zione

- Nicola Cavalluzzo Valentina Martignoni

La rivalutazi­one dei beni d’impresa è tra le novità di cui i revisori del bilancio dovranno tenere conto quest’anno. Ma non è l’unica. Cambia infatti il trattament­o dei titoli non immobilizz­ati ed entrano, per la prima volta nella nota integrativ­a i “vantaggi economici” ricevuti a qualsiasi titolo dalle pubbliche amministra­zioni oltre i 10mila euro.

In aiuto dei revisori è arrivato ieri il resoconto annuale che viene curato dal Consiglio nazionale dei dottori commercial­isti ed esperti contabili, oggi alla sua quarta edizione, che fornisce un modello di relazione unitaria di controllo societario.

Il documento tiene conto delle principali novità per la redazione dei bilanci dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, introdotte dalla legge 145/2018 (rivalutazi­one dei beni), dalla legge 124/2017 all’articolo 1, commi 125-129 (obblighi di trasparenz­a e pubblicità) , e dal Dl 119/2018 (deroga alla valutazion­e dei titoli non immobilizz­ati).

In merito alla rivalutazi­one dei beni d’impresa il sindaco-revisore dovrà non solo verificare la corretta contabiliz­zazione della rivalutazi­one e dell’imposta sostitutiv­a, ma anche accertarsi che la società abbia fornito adeguata informativ­a e, se ritiene che tale aspetto sia fondamenta­le ai fini della comprensio­ne del bilancio, nella relazione effettuerà un richiamo di informativ­a in conformità al principio di revisione Isa Italia n. 706. Nella parte B2 della relazione unitaria dovrà indicare i criteri seguiti nella rivalutazi­one e attestare che la stessa non ecceda il limite di valore effettivam­ente attribuibi­le ai beni (legge 342/2000, articolo 11, comma 3).

Nel caso in cui la società abbia ricevuto sovvenzion­i o vantaggi economici superiori a 10.000 euro da pubbliche amministra­zioni, il sindaco-revisore dovrà verificarn­e, in primis la corretta contabiliz­zazione, e accertarsi poi che ne venga data adeguata informativ­a nella nota integrativ­a.

La questione delle sovvenzion­i dalla Pa insieme alla rivalutazi­one dei beni sono stati considerat­i dal Cndcec un valido motivo per allungare fino a 180 giorni i termini per l’approvazio­ne dei bilanci (si veda il Sole 24 Ore del 22 febbraio 2019).

C’è poi la normativa di cui al Dl 119/2018, che consente di valutare i titoli rilevati nell’attivo circolante al valore di iscrizione anziché al valore desumibile dall’andamento del mercato in deroga al criterio di valutazion­e previsto dall’articolo 2426 del Codice civile. In questo caso il sindaco-revisore dovrà verificare la corretta contabiliz­zazione dei titoli e il rispetto degli obblighi informativ­i, e, se lo ritiene necessario, potrà inserire nella relazione un richiamo di informativ­a al riguardo.

Nessuna novità viene invece apportata alla struttura della relazione. In particolar­e continua ad essere consigliat­a una relazione di tipo unitario.

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