Per sindaci e revisori in chiaro i criteri adottati
Nel resoconto del Cndcec l’impatto delle novità sulla rendicontazione
La rivalutazione dei beni d’impresa è tra le novità di cui i revisori del bilancio dovranno tenere conto quest’anno. Ma non è l’unica. Cambia infatti il trattamento dei titoli non immobilizzati ed entrano, per la prima volta nella nota integrativa i “vantaggi economici” ricevuti a qualsiasi titolo dalle pubbliche amministrazioni oltre i 10mila euro.
In aiuto dei revisori è arrivato ieri il resoconto annuale che viene curato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, oggi alla sua quarta edizione, che fornisce un modello di relazione unitaria di controllo societario.
Il documento tiene conto delle principali novità per la redazione dei bilanci dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, introdotte dalla legge 145/2018 (rivalutazione dei beni), dalla legge 124/2017 all’articolo 1, commi 125-129 (obblighi di trasparenza e pubblicità) , e dal Dl 119/2018 (deroga alla valutazione dei titoli non immobilizzati).
In merito alla rivalutazione dei beni d’impresa il sindaco-revisore dovrà non solo verificare la corretta contabilizzazione della rivalutazione e dell’imposta sostitutiva, ma anche accertarsi che la società abbia fornito adeguata informativa e, se ritiene che tale aspetto sia fondamentale ai fini della comprensione del bilancio, nella relazione effettuerà un richiamo di informativa in conformità al principio di revisione Isa Italia n. 706. Nella parte B2 della relazione unitaria dovrà indicare i criteri seguiti nella rivalutazione e attestare che la stessa non ecceda il limite di valore effettivamente attribuibile ai beni (legge 342/2000, articolo 11, comma 3).
Nel caso in cui la società abbia ricevuto sovvenzioni o vantaggi economici superiori a 10.000 euro da pubbliche amministrazioni, il sindaco-revisore dovrà verificarne, in primis la corretta contabilizzazione, e accertarsi poi che ne venga data adeguata informativa nella nota integrativa.
La questione delle sovvenzioni dalla Pa insieme alla rivalutazione dei beni sono stati considerati dal Cndcec un valido motivo per allungare fino a 180 giorni i termini per l’approvazione dei bilanci (si veda il Sole 24 Ore del 22 febbraio 2019).
C’è poi la normativa di cui al Dl 119/2018, che consente di valutare i titoli rilevati nell’attivo circolante al valore di iscrizione anziché al valore desumibile dall’andamento del mercato in deroga al criterio di valutazione previsto dall’articolo 2426 del Codice civile. In questo caso il sindaco-revisore dovrà verificare la corretta contabilizzazione dei titoli e il rispetto degli obblighi informativi, e, se lo ritiene necessario, potrà inserire nella relazione un richiamo di informativa al riguardo.
Nessuna novità viene invece apportata alla struttura della relazione. In particolare continua ad essere consigliata una relazione di tipo unitario.