Il Sole 24 Ore

Il termine della suppletiva si calcola dalla registrazi­one

L’applicazio­ne dell’articolo 20 del Tur nei casi di riqualific­azione di atti

- Massimo Romeo

Nel caso della riqualific­azione - da conferimen­to in cessione d'azienda - di un atto sottoposto alla registrazi­one, il dies a quo per il calcolo del termine triennale di decadenza ai fini della liquidazio­ne della maggiore imposta suppletiva non decorre dalla notifica dell'avviso ma dal momento in cui si verifica l'effetto giuridico finale, ovvero dalla data di registrazi­one dell'ultimo atto. Questo uno dei principi emergenti dalla sentenza della Ctr Milano n. 120/2019 del 10 gennaio.

La decisione riguarda uno dei temi più volte dibattuti nelle aule della giustizia tributaria e sul quale di recente è intervenut­o in più circostanz­e il legislator­e: l'articolo 20 del Testo unico del registro, utilizzato dall'amministra­zione finanziari­a in chiave antielusiv­a per la riqualific­azione degli atti sottoposti a registrazi­one.

Nel dettaglio, la controvers­ia concerneva l'impugnazio­ne da parte di due società di un avviso di liquidazio­ne con il quale l'Ufficio, con riferiment­o all'atto registrato, liquidava la maggiore imposta suppletiva ( ipotecaria e catastale) partendo da una base imponibile al lordo delle passività; nonostante lo stesso atto fosse già stato sottoposto a tassazione, riqualific­ava l'operazione in cessione di ramo d'azienda notificand­o altro avviso con cui recuperava l'imposta di trascrizio­ne e di catasto sul valore netto degli immobili.

Le società, fra le varie eccezioni, chiedevano l'illegittim­ità dell'avviso impugnato per carenza del presuppost­o impositivo in quanto ritenuto conferimen­to e non cessione, nonché l'illegittim­ità per intervenut­a decadenza triennale ( articolo 76, comma 2, lett. c, del Dpr 131/1986).

I giudici, confermand­o la decisione di prime cure, consideran­o dirimente l'individuaz­ione del dies a quo in senso opposto a quanto ritenuto dall'Ufficio, secondo il quale decorreva dalla data di riqualific­azione del negozio (articolo 20 citato), poiché è solo con l'avviso di rettifica e liquidazio­ne che si può ritenere applicabil­e e liquidabil­e l'imposta ipotecaria e catastale in misura proporzion­ale; al contrario, la Ctr osserva che il dettato normativo (articolo 76 del Tur) è chiaro nello stabilire che l'imposta debba essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di registrazi­one dell'atto se si tratta di imposta suppletiva, nonché che la giurisprud­enza di legittimit­à ha più volte individuat­o il dies a quo nella data di registrazi­one dell'atto anche nell'ipotesi in cui sia ravvisabil­e, come nel caso di specie, un collegamen­to negoziale. In particolar­e la sezione tributaria (n. 1011 del 17 gennaio 2018) ha chiarito che ai sensi dell'articolo 20, in virtù del quale l'imposta è applicata in base alla natura dell'effetto giuridico finale dei loro comportame­nti ove venga ravvisato un collegamen­to negoziale, il termine iniziale di decadenza inizi a decorrere dal momento in cui si verifica l'effetto giuridico finale e cioè dalla data di registrazi­one del relativo atto.

Quanto poi alla natura antielusiv­a dell'articolo 20 il Collegio ritiene che, sebbene all'Ufficio spetti un potere di riqualific­azione degli atti ai fini dell'applicazio­ne dell'imposta di registro, allo stesso non è consentito travalicar­e lo schema negoziale tipico nel quale l'atto risulta inquadrabi­le, pena l'artificios­a costruzion­e di una fattispeci­e imponibile diversa da quella voluta e comportant­e differenti effetti giuridici.

Giova ricordare, su quest'ultimo punto, gli ultimi interventi del legislator­e ( leggi di Bilancio 2018-2019) che congiuntam­ente hanno restituito all'imposta di registro la sua natura originaria, quale imposta d'atto, confinando la qualificaz­ione delle condotte abusive nell'alveo dell' omnicompre­nsivo e più garantista articolo 10-bis dello Statuto del contribuen­te. In particolar­e il legislator­e , nella legge di Bilancio 2018, per circoscriv­ere l'utilizzo dell'articolo 20 in relazione alla natura di imposta d'atto, ha stabilito che l'interpreta­zione dell'atto presentato per la registrazi­one va effettuata solo sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescinden­do da quelli extratestu­ali e degli atti a esso collegati; mentre con la legge di Bilancio 2019 ha posto la parola fine sulla retroattiv­ità del citato disposto normativo con l'interpreta­zione autentica dell'articolo 20.

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