Il Sole 24 Ore

Ricerca e sviluppo, l’ammortamen­to non rileva nel calcolo dell’agevolazio­ne

L’imputazion­e avviene secondo le regole di competenza fiscale I costi hanno incidenza al momento della realizzazi­one

- Emanuele Reich Franco Vernassa

Nuovi chiariment­i in tema di credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo. Con la risposta a interpello 73 del 13 marzo, l’Agenzia interviene su alcuni aspetti relativi alle modalità di calcolo del beneficio in caso di capitalizz­azione di costi di commesse interne, soffermand­osi anche su marchi e prototipi.

Nello specifico, la società istante ha svolto negli anni 2012-2017 attività di ricerca, sviluppo, progettazi­one, registrazi­one e sfruttamen­to di brevetti nel settore degli elettrodom­estici. I costi di queste attività, dal punto di vista contabile, sono stati capitalizz­ati, in quanto sostenuti per la realizzazi­one di un brevetto industrial­e, e sottoposti ad ammortamen­to dal 2018, anno in cui il brevetto è venuto a compimento. Ed è da tale anno di ultimazion­e della fase progettual­e e di acquisizio­ne dei brevetti che l’interpella­nte ritiene che i costi debbano assumere rilevanza nel calcolo del beneficio: quindi, la parte di essi sostenuta nel triennio 2012-2014 non concorrere­bbe a determinar­e la media di raffronto, che risultereb­be nello specifico pari a zero.

L’Agenzia non condivide la soluzione interpreta­tiva proposta dall’istante, evidenzian­do che già nella circolare n. 5/E del 2016 (par. 2.2) è stato chiarito che l’imputazion­e degli investimen­ti in ricerca e sviluppo a uno dei periodi di imposta di vigenza dell’agevolazio­ne avviene sempre secondo le regole generali di competenza fiscale previste dall’articolo 109, Tuir come disposto anche dall’articolo 4, comma 1, del decreto attuativo. In questo senso, si conferma che tale criterio sancito dall’articolo 109 è applicabil­e anche ai costi capitalizz­ati, che quindi concorrono alla determinaz­ione del credito di imposta al momento del loro sostenimen­to nei singoli periodi agevolati, indipenden­temente dal processo di ammortamen­to. Si deve al riguardo sottolinea­re che non rilevano i diversi criteri di qualificaz­ione, imputazion­e temporale e classifica­zione previsti per i soggetti Ias adopter e Oic adopter.

In particolar­e, ove nelle attività agevolabil­i siano incluse prestazion­i di servizio, resta comunque applicabil­e il principio di competenza di cui al comma 2 dell’articolo 109, anche se esse sono capitalizz­ate; pertanto, i corrispett­ivi delle prestazion­i di servizio concorrono a determinar­e l’agevolazio­ne, o la media di riferiment­o, tenendo presente la data in cui esse sono ultimate. Di conseguenz­a, i costi sostenuti nel triennio 2012-2014, relativi a prestazion­i ultimate in tale periodo, ancorché capitalizz­ati e sottoposti ad ammortamen­to a partire dal 2018, rilevano esclusivam­ente in detto triennio, ai fini del calcolo della media.

In relazione alle spese agevolabil­i, l’Agenzia precisa infine che:

 il costo del brevetto concorre alla determinaz­ione della spesa incrementa­le in misura proporzion­ale all’impiego dello stesso nello svolgiment­o di attività eleggibili;

 il marchio non presenta il requisito di invenzione industrial­e richiamato dall’articolo 3, comma 6 lettera d) del Dl 145/2013, e quindi i relativi costi non concorrera­nno a formare la media né costituira­nno spese agevolabil­i;

 i costi per realizzazi­one di prototipi, in quanto tali, non rientrano nell’elenco tassativo del comma 6 dell’articolo 3 vigente fino al 31 dicembre 2018, si ritiene fatto salvo quanto a suo tempo detto nella risoluzion­e n. 122/E del 2017, in cui fu affermato che era possibile agevolare la parte dei costi rientranti in una delle categorie agevolabil­i.

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