Il Sole 24 Ore

Interessi e spese da recupero crediti fuori campo Iva

La finalità risarcitor­ia motiva l’esclusione anche se l’incarico è a terzi

- Matteo Balzanelli Massimo Sirri

Le somme addebitate al cliente a titolo d'interessi moratori e di spese per il recupero del credito sono escluse da Iva perché hanno finalità risarcitor­ie. E questo anche nell'ipotesi in cui sia stato affidato l'incarico per il recupero dei crediti di difficile esigibilit­à a un soggetto terzo. Nella risposta a interpello n. 74 di ieri delle Entrate viene poi confermato che è il corrispett­ivo contrattua­le dovuto dal creditore all'incaricato per il recupero del credito che deve essere assoggetta­to all'imposta.

Nel caso proposto, la società Alfa ha affidato l'incarico per il recupero dei crediti in “sofferenza” a Beta. A seguito dell'attività di quest'ultima, Alfa riesce a ottenere dal debitore una somma che comprende, oltre al credito originario, gli interessi moratori e le spese di recupero del credito.

Le Entrate confermano a questo punto che l'esclusione dal computo della base imponibile Iva di quanto incassato in eccesso rispetto al credito iniziale deriva dall'esistenza di un risarcimen­to in senso proprio, dovuto a ritardi o inadempime­nto di obblighi contrattua­li (risoluzion­e n. 73/E del 2005) e che tali somme non costituisc­ono il corrispett­ivo di una prestazion­e di servizio o di una cessione di un bene, ma assolvono una funzione punitivo-risarcitor­ia (risoluzion­e n. 64/E del 2004). Nel caso analizzato, tale funzione risulta chiarament­e dalla previsione di una clausola risolutiva espressa che scatta con l'inadempime­nto del cliente (tra cui il mancato pagamento nei termini concordati) e che prevede l'applicazio­ne di una penale con possibilit­à di richiedere il risarcimen­to «di ogni danno ulteriore».

L'esclusione dall'Iva delle somme incassate in aggiunta al credito originario discende dal fatto che queste non costituisc­ono una maggiorazi­one del prezzo bensì un risarcimen­to del danno causato dall'inadempime­nto del cessionari­o/committent­e.

Va a questo punto ricordato che, trattandos­i di corrispett­ivi esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'articolo 15 del Dpr 633/1972, non è necessaria l'emissione della fattura. Ma qualora, per esigenze interne o per qualsiasi altro motivo, si opti comunque per l'emissione del documento, questo deve rispettare le regole ordinarie e pertanto, in ipotesi di contropart­i residenti o stabilite in Italia, si deve procedere con la redazione di una fattura elettronic­a, da trasmetter­e con le modalità e nel rispetto delle tempistich­e previste dalla legge. Se l'importo addebitato è superiore a 77,47 euro deve essere assolta l'imposta di bollo.

La finalità risarcitor­ia delle somme considerat­e esclude che si possa trattare d'interessi di dilazione di pagamento e, quindi, anche l'applicazio­ne del regime di esenzione ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 1), del Dpr 633/1972.

Diverso è invece il trattament­o di quanto dovuto da Alfa all'incaricato della riscossion­e del credito per l'attività svolta. Infatti, quest'ultimo deve emettere regolare fattura addebitand­o il corrispett­ivo contrattua­le e quanto previsto per il recupero delle spese sostenute, assoggetta­ndolo all'Iva con aliquota ordinaria.

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