Tutele europee rafforzate con il brevetto unitario
Più vincoli all’utilizzazione diretta e indiretta dell’invenzione depositata
Viene compiuto un ulteriore passo per dare operatività al nuovo regime dei brevetti grazie alla recente attuazione della delega indicata dall’articolo 4 della legge n. 163/2017, per l’adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento n. 1257/2012 (dedicato alla tutela brevettuale unitaria) e alle norme dettate dall’accordo sul tribunale unificato dei brevetti (Tub).
Il nuovo intervento normativo (decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 18, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 12 marzo) consente di dare ulteriore conferma a favore di quella che può ben essere definita una «rivoluzione epocale» rispetto al sistema tradizionale del brevetto europeo, che - come noto - si limita a dar vita a un vero e proprio «fascio» di brevetti nazionali: infatti, il brevetto europeo, istituito dalla Convenzione di Monaco del 1973, non è un titolo comune ai Paesi che aderiscono alla Convenzione, dando vita a un insieme di titoli nazionali, concessi sulla base di una sola richiesta e a seguito di un esame preventivo sui requisiti di brevettabilità. Così, mentre il brevetto europeo non fa altro che assicurare al titolare i diritti conferiti da un brevetto nazionale in ogni Stato contraente, il regìme introdotto dal regolamento n. 1257/2012 e dal regolamento n. 1260/2012 (dedicato al regime linguistico) permette l’affermazione di un brevetto unitario, per l’appunto, comune a ogni Paese che partecipi al sistema. Infatti, l’articolo 5 del regolamento n. 1257/2012 stabilisce una disciplina che introduce una vera e propria tutela unitaria, prevedendo che «il brevetto europeo con effetto unitario conferisce al titolare il diritto di impedire a qualsiasi terzo di commettere atti avverso i quali tale brevetto fornisce tutela in tutti i territori degli Stati membri partecipanti in cui ha effetto unitario, fatte salve le limitazioni applicabili». Conseguenza del principio è che la portata di tale diritto e le sue limitazioni siano necessariamente uniformi in tutti gli Stati membri partecipanti in cui il brevetto ha effetto unitario.
Il nuovo decreto consentirà l’avvio della fase operativa del brevetto europeo con effetto unitario, tramite l’adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale al regolamento n. 1257/2012, intervenendo sul decreto legislativo n. 30/2005 (il Codice della proprietà industriale).
L’articolo 56 del Codice viene modificato in maniera tale che sia il brevetto europeo rilasciato per l’Italia che il brevetto europeo con effetto unitario conferiscano al titolare il diritto di impedire a terzi l’utilizzazione diretta e quella indiretta dell’invenzione così come previsto dagli articoli 25 e 26 dell’Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato ai sensi della legge n. 214/2016. Sono altresì imposti i limiti sanciti dall’articolo 27 dello stesso accordo che, per esempio, non permettono di estendere i diritti conferiti da un brevetto agli atti compiuti in ambito privato e per finalità non commerciali, a quelli compiuti a titolo sperimentale relativi all’oggetto dell’invenzione brevettata e all’utilizzazione di materiale biologico a fini di coltivazione, o scoperta e sviluppo di altre varietà vegetale. Inoltre, il nuovo decreto limita l’estensione dei diritti conferiti dal brevetto: a) all’utilizzazione dell’invenzione brevettata a bordo di navi di altri Paesi dell’Unione di Parigi o di membri dell’Organizzazione mondiale del commercio, quando le navi entrino temporaneamente o accidentalmente nelle acque italiane e sempre a condizione che l’invenzione sia utilizzata esclusivamente per le esigenze della nave e b) all’utilizzazione dell’invenzione brevettata nella costruzione o ai fini del funzionamento di aeromobili o di veicoli terrestri o altri mezzi di trasporto di altri Paesi dell’Unione di Parigi o di membri dell’Organizzazione mondiale del commercio oppure degli accessori di tali aeromobili o veicoli terrestri, quando questi entrino temporaneamente o accidentalmente nel territorio italiano.