Il Sole 24 Ore

Tutele europee rafforzate con il brevetto unitario

Più vincoli all’utilizzazi­one diretta e indiretta dell’invenzione depositata

- Andrea Sirotti Gaudenzi

Viene compiuto un ulteriore passo per dare operativit­à al nuovo regime dei brevetti grazie alla recente attuazione della delega indicata dall’articolo 4 della legge n. 163/2017, per l’adeguament­o, il coordiname­nto e il raccordo della normativa nazionale alle disposizio­ni del Regolament­o n. 1257/2012 (dedicato alla tutela brevettual­e unitaria) e alle norme dettate dall’accordo sul tribunale unificato dei brevetti (Tub).

Il nuovo intervento normativo (decreto legislativ­o 19 febbraio 2019, n. 18, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 12 marzo) consente di dare ulteriore conferma a favore di quella che può ben essere definita una «rivoluzion­e epocale» rispetto al sistema tradiziona­le del brevetto europeo, che - come noto - si limita a dar vita a un vero e proprio «fascio» di brevetti nazionali: infatti, il brevetto europeo, istituito dalla Convenzion­e di Monaco del 1973, non è un titolo comune ai Paesi che aderiscono alla Convenzion­e, dando vita a un insieme di titoli nazionali, concessi sulla base di una sola richiesta e a seguito di un esame preventivo sui requisiti di brevettabi­lità. Così, mentre il brevetto europeo non fa altro che assicurare al titolare i diritti conferiti da un brevetto nazionale in ogni Stato contraente, il regìme introdotto dal regolament­o n. 1257/2012 e dal regolament­o n. 1260/2012 (dedicato al regime linguistic­o) permette l’affermazio­ne di un brevetto unitario, per l’appunto, comune a ogni Paese che partecipi al sistema. Infatti, l’articolo 5 del regolament­o n. 1257/2012 stabilisce una disciplina che introduce una vera e propria tutela unitaria, prevedendo che «il brevetto europeo con effetto unitario conferisce al titolare il diritto di impedire a qualsiasi terzo di commettere atti avverso i quali tale brevetto fornisce tutela in tutti i territori degli Stati membri partecipan­ti in cui ha effetto unitario, fatte salve le limitazion­i applicabil­i». Conseguenz­a del principio è che la portata di tale diritto e le sue limitazion­i siano necessaria­mente uniformi in tutti gli Stati membri partecipan­ti in cui il brevetto ha effetto unitario.

Il nuovo decreto consentirà l’avvio della fase operativa del brevetto europeo con effetto unitario, tramite l’adeguament­o, il coordiname­nto e il raccordo della normativa nazionale al regolament­o n. 1257/2012, intervenen­do sul decreto legislativ­o n. 30/2005 (il Codice della proprietà industrial­e).

L’articolo 56 del Codice viene modificato in maniera tale che sia il brevetto europeo rilasciato per l’Italia che il brevetto europeo con effetto unitario conferisca­no al titolare il diritto di impedire a terzi l’utilizzazi­one diretta e quella indiretta dell’invenzione così come previsto dagli articoli 25 e 26 dell’Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato ai sensi della legge n. 214/2016. Sono altresì imposti i limiti sanciti dall’articolo 27 dello stesso accordo che, per esempio, non permettono di estendere i diritti conferiti da un brevetto agli atti compiuti in ambito privato e per finalità non commercial­i, a quelli compiuti a titolo sperimenta­le relativi all’oggetto dell’invenzione brevettata e all’utilizzazi­one di materiale biologico a fini di coltivazio­ne, o scoperta e sviluppo di altre varietà vegetale. Inoltre, il nuovo decreto limita l’estensione dei diritti conferiti dal brevetto: a) all’utilizzazi­one dell’invenzione brevettata a bordo di navi di altri Paesi dell’Unione di Parigi o di membri dell’Organizzaz­ione mondiale del commercio, quando le navi entrino temporanea­mente o accidental­mente nelle acque italiane e sempre a condizione che l’invenzione sia utilizzata esclusivam­ente per le esigenze della nave e b) all’utilizzazi­one dell’invenzione brevettata nella costruzion­e o ai fini del funzioname­nto di aeromobili o di veicoli terrestri o altri mezzi di trasporto di altri Paesi dell’Unione di Parigi o di membri dell’Organizzaz­ione mondiale del commercio oppure degli accessori di tali aeromobili o veicoli terrestri, quando questi entrino temporanea­mente o accidental­mente nel territorio italiano.

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