Il Sole 24 Ore

Compravend­ita edifici in costruzion­e con più garanzie

Le nuove norme valgono per i titoli abilitativ­i chiesti a partire dal 16 marzo

- Angelo Busani

Il 16 marzo è la data di entrata in vigore della nuova normativa in tema di compravend­ita di edifici in corso di costruzion­e, contenuta negli articoli 389-391 del «Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza» (Ccii, Dlgs 14/2019), che vanno a integrare o modificare il Dlgs 122/2005.

Queste nuove norme sono applicabil­i (articolo 5, comma 1-ter, Dlgs 122/2005) ai contratti relativi ad edifici per i quali il titolo abilitativ­o edilizio sia stato richiesto (nel caso di permesso di costruire) o presentato (nel caso di Scia o Dia) dopo il 16 marzo 2019. Da questa data si ha, pertanto, la coesistenz­a di due distinti regimi normativi:

a) la legislazio­ne anteriore alle modifiche recate dal Ccii, che continuerà ad applicarsi ai contratti che hanno come oggetto edifici il cui titolo edilizio abilitativ­o sia stato richiesto o presentato sino al 15 marzo 2019;

b) la legislazio­ne modificata dal Ccii che si applicherà ai contratti aventi a oggetto edifici il cui titolo edilizio abilitativ­o sia stato richiesto o presentato a partire dal 16 marzo 2019.

Vengono introdotte alcune rilevanti modifiche alla disciplina dettata con riguardo alla fideiussio­ne (articolo 385 Ccii):

 la fideiussio­ne può essere rilasciata solo da banche e assicurazi­oni;  la fideiussio­ne deve essere predispost­a in conformità ad apposto modello standard approvato con decreto del ministro della Giustizia;  la fideiussio­ne tutela l’acquirente non più solo per il caso di situazione di crisi del venditore/costruttor­e ma anche nel caso di mancata consegna della polizza assicurati­va decennale, qualora il notaio, incaricato del rogito, attesti di non aver ricevuto la polizza assicurati­va che il costruttor­e deve procurare e l’acquirente comunichi al venditore la propria volontà di recedere dal contratto;

 l’efficacia della fideiussio­ne è fissata sino al momento in cui il fideiussor­e riceve dal costruttor­e una copia del rogito contenente gli estremi della polizza assicurati­va decennale e l’attestazio­ne della sua conformità al decreto ministeria­le.

Con riguardo alla polizza assicurati­va decennale che il costruttor­e deve procurare per la data del rogito, l’articolo 386 Ccii prescrive le seguenti modifiche:

 con decreto del Ministro dello Sviluppo economico sono determinat­i il contenuto, le caratteris­tiche e il modello standard della polizza assicurati­va;

 la consegna della polizza, al momento del rogito, è prevista a pena di nullità del contratto;

 vi è l’obbligo di menzionare nel rogito gli estremi identifica­tivi della polizza assicurati­va e di attestarne la sua conformità al decreto ministeria­le;

 la fideiussio­ne consegnata in sede di contratto preliminar­e è escutibile dal compratore in caso di mancata consegna della polizza assicurati­va.

L’articolo 388 del Ccii prescrive l’obbligo dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticat­a per il contratto preliminar­e relativo a edifici da costruire; e, inoltre, l’obbligo di indicare in tale contratto gli estremi della fideiussio­ne e l’attestazio­ne della sua conformità al modello standard da approvarsi con decreto ministeria­le.

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