Assonime per il rilancio dei modelli 231
L’onere di dimostrare l’adeguata organizzazione è ora a carico dell’impresa
Assonime punta al rilancio dei modelli organizzativi 231. Che, sinora, sono rimasti in larga parte inapplicati quanto a capacità di esonero da responsabilità per efficienza organizzativa. Nella riunione di giunta di ieri, l’Associazione tra le imprese quotate ha poi espresso una forte preoccupazione per la recente riforma della Legge fallimentare, con il debutto del Codice della crisi. A non convincere c’è una pluralità di elementi, a partire dal debutto delle misure di allerta. Si tratta di misure, sottolinea Assonime, che trovano certo un riscontro in sede europea, dove il riferimento è alla Raccomandazione europea 2014/135 Ue e alla prossima direttiva sulla ristrutturazione, ma la scelta fatta appare «lontana dalla filosofia europea rischia di aggravare situazioni di semplice difficoltà temporanea delle imprese con effetti depressivi sull’economia». Di più, con il nuovo Codice, a venire cancellati sono acquisizioni importanti dei precedenti interventi, visto che il concordato preventivo ne esce assai ridimensionato nell’ipotesi liquidatoria e soggetto a soglie in quella in continuità; nello stesso tempo si riafferma una gestione pubblicistica della crisi d’impresa, con i giudici che riacquistano spazi nelle decisioni di merito: è il caso della valutazione sulla fattibilità economica del piano di concordato.
Quanto ai modelli organizzativi 231, Assonime sintetizza le ragioni dell’insuccesso: da una parte un approccio generico e formalistico, anche per la progressiva estensione del catalogo dei reati presupposto, dall’altra, la scelta di mettere a carico dell’impresa l’onere di dimostrare la sua adeguata organizzazione e l’elusione fraudolenta da parte del dipendente reo. A questo va aggiunto l’atteggiamento della magistratura che solo di rado si è soffermata in una valutazione dettagliata dei modelli, preferendo affermarne invece l’inefficacia per il solo fatto della commissione di un reato. E allora l’approccio dovrebbe essere specialistico, centrato su misure di prevenzione di singoli rischi; la valutazione dell’autorità giudiziaria dovrebbe così essere concentrata sulla singola misura preventiva. La responsabilità amministrativa a carico delle imprese dovrebbe poi essere allineata agli approdi più evoluti della compliance e dei controlli societari con una espressa equiparazione tra il modello organizzativo e il sistema di controllo interno e gestione del rischio integrato esonerando in questo modo la società da possibili contestazioni.