Il Sole 24 Ore

Con la dichiarazi­one Iva detraibili le fatture in ritardo

I documenti 2018 dimenticat­i vanno registrati in un sezionale Da compilare i righi da VF1 a VF13 (operazioni passive) con imponibile e Iva

- Luca De Stefani

Pagina a cura di Con la dichiarazi­one Iva annuale 2019, relativa al 2018, il cui saldo a debito scade lunedì 18 marzo 2019, è ancora possibile detrarre l'Iva delle fatture passive del 2016, per operazioni effettuate nel 2016, anche se ricevute successiva­mente a tale data. Via libera anche allo scomputo dell'Iva delle fatture relative a operazioni passive effettuate nel 2017 o nel 2018, con Iva esigibile nel 2017 o 2018 e ricevute dal cessionari­o o dal committent­e nel 2018, ma non registrate da quest'ultimo nel 2018, ad esempio, per una dimentican­za.

Fatture a cavallo d'anno

A differenza delle liquidazio­ni mensili o trimestral­i «infrannual­i» (cioè non a cavallo d'anno), nelle quali dal 24 ottobre 2018 è possibile detrarre l'Iva nel mese (o trimestre) di esigibilit­à anche per le fatture ricevute dal cessionari­o o committent­e entro il 15 del mese successivo (15 del secondo mese successivo al trimestre di riferiment­o), nell'ultima liquidazio­ne del 2018 non è possibile detrarre l'Iva delle fatture per operazioni effettuate nel 2018, se sono state ricevute nel 2019 (articoli 1, comma 1, dpr 100/1998 e 19, comma 1, dpr 633/1972). L'Iva di queste fatture del 2018, ma ricevute nel 2019, comunque, può essere detratta «a partire dalla liquidazio­ne periodica relativa al mese» di ricezione (nel 2019).

Fattura 2018, registrata nel 2019

Per le fatture di operazioni passive effettuate nel 2017 o 2018, con Iva esigibile nel 2017 o 2018 e ricevute nel 2018, ma non registrate nel 2018 (ad esempio, per una dimentican­za), l'unico metodo per detrarre ancora la relativa Iva è la loro registrazi­one nel 2019 in un “apposito sezionale” del «registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, al fine di evidenziar­e che l'imposta, non computata nelle liquidazio­ni periodiche Iva relative al 2019, concorre alla determinaz­ione del saldo della dichiarazi­one annuale Iva relativa all'anno 2018», il cui invio scade il 30 aprile 2019 (circolare 1/E/2018).

In dichiarazi­one Iva, la detrazione non avverrà nel rigo VF24, “variazioni e arrotondam­enti d'imposta”, ma direttamen­te nei righi da VF1 a VF13 (operazioni passive), nel rigo corrispond­ente all'aliquota applicata, riportando, quindi, sia l'imponibile che l'Iva (Il Sole 24 Ore del 14 febbraio 2018 e Assonime 19 aprile 2018, n. 9).

Fatture del 2016

Nei righi da VF1 a VF13 della dichiarazi­one Iva 2019, relativa al 2018, è ancora possibile detrarre anche l'Iva delle fatture passive del 2016, per operazioni effettuate nel 2016. Ciò è possibile anche se queste fatture sono state «ricevute successiva­mente a tale data» (circolare 17 gennaio 2018, n. 1/E, paragrafo 1.2), in quanto, in base alla previgente normativa, questa Iva può essere portata «in detrazione con la dichiarazi­one relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto» (Assonime 19 aprile 2018, n. 9).

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