Il Sole 24 Ore

Per la sanatoria degli errori formali c’è tempo fino al 2 marzo 2020

Possibile sanare anche gli errori commessi da sostituti e intermedia­ri Definizion­e subordinat­a alla rimozione di irregolari­tà o omissioni

- Deotto e Ranocchi

Efficacia della sanatoria subordinat­a alla rimozione – anche se un po' nebulosa - delle irregolari­tà o omissioni. Apertura anche alle violazioni commesse da sostituti d'imposta e intermedia­ri abilitati. Sono alcuni degli aspetti più rilevanti contenuti nel provvedime­nto di ieri del direttore dell'agenzia delle Entrate (prot. 62274/2019) in attuazione della sanatoria delle irregolari­tà formali disciplina­ta dall'articolo 9 del Dl 119/2018.

Ambito applicativ­o

Le violazioni formali regolarizz­abili sono quelle commesse fino al 24 ottobre 2018 da contribuen­ti, sostituti d'imposta, intermedia­ri e chiunque sia tenuto ad adempiment­i fiscalment­e rilevanti. Il provvedime­nto, quindi, apre anche alle violazioni commesse dagli intermedia­ri telematici.

Il primo elemento fondamenta­le per accedere alla regolarizz­azione è che, per la violazione formale, risulti competente l'agenzia delle Entrate all'irrogazion­e della sanzione. Il secondo è che la violazione non incida sulla determinaz­ione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo. Il provvedime­nto precisa che l'omessa presentazi­one delle dichiarazi­oni (imposte sui redditi, Irap o Iva), anche qualora non dovesse risultare un'imposta dovuta, non rientra nella sanatoria.

La rimozione dell'errore

Il secondo presuppost­o per accedere alla sanatoria è la rimozione delle irregolari­tà od omissioni commesse per ciascuno dei periodi d'imposta per i quali si effettua il versamento dei 200 euro. Su questo aspetto, molto delicato, il provvedime­nto disciplina diverse casistiche in modo non chiarissim­o (punto 2.7). Il termine ordinario entro cui la rimozione de- gli errori deve essere effettuata è il 2 marzo 2020. Si prevede però che se il soggetto interessat­o non ha effettuato per un giustifica­to motivo (quale possa essere è ignoto) la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d'imposta oggetto di regolarizz­azione, la sanatoria è comunque efficace se la rimozione avviene entro un termine fissato dall'Agenzia, che non può essere inferiore a 30 giorni. La rimozione va in ogni caso effettuata entro il 2 marzo 2020 in presenza di violazioni formali già constatate o per la quale sia stata irrogata la sanzione oppure comunque fatta presente (la violazione) all'interessat­o. È comunque chiarament­e detto che l'eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica gli effetti della regolarizz­azione sulle violazioni formali correttame­nte rimosse. Quindi, in questo ginepraio si può dire che, la deadline per la rimozione dell'errore è il 2 marzo 2020. Che tutto ciò che è sanato entro tale data è attratto nella sanatoria (a condizione che siano versati i 200 euro). E che ci saranno casi in cui il soggetto che ha versato i 200 euro potrà far valere la sanatoria anche regolarizz­ando l'errore post-controllo nel termine che sarà fissato dall'Agenzia.

Il provvedime­nto stabilisce ulteriorme­nte che la rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avendo riguardo ai profili della violazione formale. Si evoca, a tale riguardo, le violazioni riguardant­i l'errata applicazio­ne dell'inversione contabile ma potremmo aggiungere, anche gli errori e le omissioni relativi alle comunicazi­oni periodiche Iva poi assorbite dalla dichiarazi­one annuale Iva.

Il provvedime­nto dispone il divieto della compensazi­one, anche se non stabilito dalla norma. Infine, sorprenden­temente, si prevede che il differimen­to di due anni dei termini di accertamen­to per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, stabilito dal comma 6 dell'articolo 9, riguarda i Pvc anche successivi al 24 ottobre 2018. Davvero criptica - oltreché indetermin­ata - anche tale previsione.

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