Il Sole 24 Ore

Al via da oggi le nuove regole su revisione e controllo nelle Srl

In vigore le nuove regole per i controlli previste dal Codice crisi d’impresa Più esteso l’obbligo di nominare sindaci e/o revisori

- Busani

Entra in vigore da oggi la nuova normativa su revisione e controllo delle società a responsabi­lità limitata, recata dall'articolo 379 del decreto legislativ­o 12 gennaio 2019, n. 14 (il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, Ccii): la norma che individua il 16 marzo come data di entrata in vigore è contenuta nell'articolo 389, comma 2.

Le novità normative sono riportate nel nuovo articolo 2477 del Codice civile e possono essere suddivise in due categorie: quelle relative alle clausole statutarie delle Srl; e quelle che riguardano i presuppost­i dettati dalla legge per la nomina dei soggetti preposti allo svolgiment­o dei compiti di revisione e controllo.

Le nuove norme che impattano sulla redazione degli statuti di Srl devono essere rispettate dalle società che si costituisc­ono dal 16 marzo in avanti.

Per le società già costituite alla data del 16 marzo, la legge consente di effettuare l'adeguament­o statutario entro 9 mesi, vale a dire fino al 16 dicembre 2019. Pertanto, fino a quella data gli statuti difformi dalle nuove norme continuera­nno a essere pienamente vigenti; mentre le società disciplina­te da statuti che non contengono norme da modificare (e che, quindi, tacitament­e o esplicitam­ente, si rimettono alla legge) sono immediatam­ente disciplina­te dalle nuove regole del Codice della crisi d’impresa.

Revisione e controllo di Srl

Nello statuto della Srl si può optare (sia in caso di nomine obbligator­ie che facoltativ­e) tra uno dei seguenti schemi:

 nomina del sindaco unico o del collegio sindacale (con il compito del controllo di legalità) e di un revisore (con il compito del controllo contabile);

 nomina solamente del sindaco unico o del collegio sindacale (con il compito del controllo di legalità), e non del revisore; in tal caso, lo statuto deve attribuire all'organo sindacale il compito della revisione contabile (poiché, in mancanza, è obbligator­ia la nomina del revisore: articoli 2477, comma 5, e 2409-bis, comma 2 del Codice civile) e l'organo sindacale deve essere composto solo da revisori (articolo 2409-bis, comma 2, Codice civile);  nomina solamente del revisore (con il compito del controllo contabile) e non dell'organo sindacale: in questo caso, il controllo di legalità è svolto dai soci (articoli 2476 e 2409 del Codice civile).

È rimasta minoritari­a nella prassi e negli orientamen­ti profession­ali la tesi secondo cui, in caso di nomina del solo revisore, a questi compete anche il controllo di legalità (massima 124 dei notai di Milano): prevale la tesi che il revisore si limiti a svolgere il controllo contabile (documento di ricerca di Assirevi 172R; massima I.D.14 del notariato triveneto; massima 19 dei notai della Campania).

Occorre rammentare che (articoli 16 e 19-bis, Dlgs 39/2010) negli enti di interesse pubblico (compresi quelli soggetti a regime intermedio: si tratta di società quotate, banche, assicurazi­oni, Sim, Sgr, eccetera), nelle società controllat­e da detti enti, nelle società che controllan­o detti enti e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale.

Nomina obbligator­ia

Cambiano i presuppost­i che obbligano a effettuare le nomine del sindaco unico (o del collegio sindacale) o del revisore. L'obbligo deve essere adempiuto entro il trentesimo giorno successivo a quello nel quale viene approvato un bilancio d'esercizio dal quale risulti che la società:

 è tenuta alla redazione del bilancio consolidat­o;

 controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

 ha superato per due esercizi consecutiv­i almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimonia­le: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazion­i: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.

La cessazione dell'obbligo

L'obbligo di nomina derivante dall'obbligo di redazione di un bilancio consolidat­o o dal fatto che la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti, cessa se, in sede di approvazio­ne di un successivo bilancio d'esercizio, la società non risulta più obbligata alla redazione del bilancio consolidat­o oppure non risulta più controllar­e una società obbligata alla revisione legale dei conti.

L'obbligo di nomina derivante dal superament­o dei limiti dimensiona­li (attivo, ricavi, dipendenti) cessa se, per tre esercizi, non risulta superato nessuno di tali limiti.

Vi è peraltro da considerar­e che la durata in carica dei sindaci non può essere inferiore al triennio (articolo 2400, comma 1, Codice civile): pertanto, cessato l'obbligo di nomina, occorre attendere la scadenza del triennio (massime di luglio 2016 del Consiglio notarile di Roma; norma di comportame­nto 1.6 del Consiglio nazionale dei dottori commercial­isti).

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