Consob alle banche: gli esami Bce in prospetto
La necessità di dare informativa al mercato sull’esito dello Srep, supervisory review and evaluation process, deve essere decisa dalla banche valutando «l’eventuale natura privilegiata» delle informazioni che emergono da questo processo sin dalla ricezione draft letter (ovvero la prima lettera sull’esito del giudizio prima delle repliche della banca e prima che questo divenga definitivo). È la conclusione ribadita dalla Consob in due comunicazioni che precisano, alla luce delle modifiche al regolamento europeo sul market abuse (Mar) e delle norme attuative adottate in Italia, come debba essere gestita la diffusione di queste notizie sullo stato di salute degli istituti di credito. Non è più dunque, come in passato, una necessità di divulgazione chiesta dalle Authority di riferimento, ma deve essere l’istituto stesso a decidere come comportarsi. Ed eventualmente decidere anche di avvalersi della possibilità - prevista dal regolamento Mar - di «avvalersi del ritardo della comunicazione al pubblico in relazione a tutte o ad alcune delle informazioni privilegiate».
Un primo caso di applicazione di questo nuovo regime informativo c’è stato lo scorso anno, con la scelta di Mps di comunicare gli esiti dello Srep in particolare in vista della pubblicazione del prospetto di un bond. La seconda comunicazione diffusa in materia ieri da Consob entra proprio nel merito della scelta di cosa diffondere al mercato con i prospetti informativi: in linea generale l’Autorià afferma che per tutti gli emittenti (sia quotati che emittenti di strumenti quotati) i «requisiti prudenziali quantitativi vincolanti» rinvenienti dallo Srep (ovvero requisiti patrimoniali) presentano «i presupposti della rilevanza ai fini dell’inclusione del prospetto». Dunque, è la sintesi, le informazioni sui coefficienti patrimoniali minimi devono essere inserite nei prospetti. Per quanto riguarda invece le guidance, le raccomandazioni requisiti ai quali tendere, le valutazioni possono essere fatte casi per caso. Assumono però rilevanza «l’ipotesi del mancato rispetto dei coefficienti patrimoniali e le possibili iniziative che possono essere assunte dalle Autorità di vigilanza prudenziale». Va resa nota, dunque, anche la prospettiva segnalata dall’Autorità di vigilanza che un requisito possa essere mancato nel tempo e quali possano essere le conseguenze. Deve essere valutata, poi, la necessità di integrare un prospetto qualora le informazioni Srep giungano dopo la sua pubblicazione.
Altro aspetto significativo è legato alle relazioni finanziarie periodiche: la necessità di pubblicare gli esiti dello Srep sui requisiti vincolanti è prevista per le banche che adottano i principi contabili Ias/Ifrs(e cioè le banche quotate). Per le raccomandazioni, vale il principio in base a cui la pubblicazione è necessaria «qualora tali informazioni siano rilevanti per la comprensione del pubblico dell’impatto di particolari operazioni, altri fatti e condizioni che abbiano influito sulla situazione patrimoniale-finanziaria o sul risultato economico dell’entità che redige il bilancio».