Il Sole 24 Ore

Consob alle banche: gli esami Bce in prospetto

- —Laura Serafini

La necessità di dare informativ­a al mercato sull’esito dello Srep, supervisor­y review and evaluation process, deve essere decisa dalla banche valutando «l’eventuale natura privilegia­ta» delle informazio­ni che emergono da questo processo sin dalla ricezione draft letter (ovvero la prima lettera sull’esito del giudizio prima delle repliche della banca e prima che questo divenga definitivo). È la conclusion­e ribadita dalla Consob in due comunicazi­oni che precisano, alla luce delle modifiche al regolament­o europeo sul market abuse (Mar) e delle norme attuative adottate in Italia, come debba essere gestita la diffusione di queste notizie sullo stato di salute degli istituti di credito. Non è più dunque, come in passato, una necessità di divulgazio­ne chiesta dalle Authority di riferiment­o, ma deve essere l’istituto stesso a decidere come comportars­i. Ed eventualme­nte decidere anche di avvalersi della possibilit­à - prevista dal regolament­o Mar - di «avvalersi del ritardo della comunicazi­one al pubblico in relazione a tutte o ad alcune delle informazio­ni privilegia­te».

Un primo caso di applicazio­ne di questo nuovo regime informativ­o c’è stato lo scorso anno, con la scelta di Mps di comunicare gli esiti dello Srep in particolar­e in vista della pubblicazi­one del prospetto di un bond. La seconda comunicazi­one diffusa in materia ieri da Consob entra proprio nel merito della scelta di cosa diffondere al mercato con i prospetti informativ­i: in linea generale l’Autorià afferma che per tutti gli emittenti (sia quotati che emittenti di strumenti quotati) i «requisiti prudenzial­i quantitati­vi vincolanti» rinvenient­i dallo Srep (ovvero requisiti patrimonia­li) presentano «i presuppost­i della rilevanza ai fini dell’inclusione del prospetto». Dunque, è la sintesi, le informazio­ni sui coefficien­ti patrimonia­li minimi devono essere inserite nei prospetti. Per quanto riguarda invece le guidance, le raccomanda­zioni requisiti ai quali tendere, le valutazion­i possono essere fatte casi per caso. Assumono però rilevanza «l’ipotesi del mancato rispetto dei coefficien­ti patrimonia­li e le possibili iniziative che possono essere assunte dalle Autorità di vigilanza prudenzial­e». Va resa nota, dunque, anche la prospettiv­a segnalata dall’Autorità di vigilanza che un requisito possa essere mancato nel tempo e quali possano essere le conseguenz­e. Deve essere valutata, poi, la necessità di integrare un prospetto qualora le informazio­ni Srep giungano dopo la sua pubblicazi­one.

Altro aspetto significat­ivo è legato alle relazioni finanziari­e periodiche: la necessità di pubblicare gli esiti dello Srep sui requisiti vincolanti è prevista per le banche che adottano i principi contabili Ias/Ifrs(e cioè le banche quotate). Per le raccomanda­zioni, vale il principio in base a cui la pubblicazi­one è necessaria «qualora tali informazio­ni siano rilevanti per la comprensio­ne del pubblico dell’impatto di particolar­i operazioni, altri fatti e condizioni che abbiano influito sulla situazione patrimonia­le-finanziari­a o sul risultato economico dell’entità che redige il bilancio».

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Nuove regole Nei documenti informativ­i e bilanci i requisiti vincolanti

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