Il Sole 24 Ore

Aggiotaggi­o con pena sotto il minimo per effetto della Consob

- Giovanni Negri

Market abuse con sconto di pena al di sotto del minimo per effetto del ne bis in idem. Il tribunale di Milano, Terza sezione penale, con sentenza depositata lo scorso 1° febbraio, applica, ed è una delle primissime volte per i giudici di merito, le recenti conclusion­i cui sono approdate sia la Cassazione sia la Corte di giustizia europea in termini di coesistenz­a del doppio binario penale-amministra­tivo per sanzionare i reati finanziari, oltre che quanto previsto dal decreto legislativ­o 107 del 2018.

I giudici si sono trovati a dovere affrontare un “classico” caso di manipolazi­one del mercato, noto anche come aggiotaggi­o manipolati­vo, previsto dall’articolo 185, comma 1 del Testo unico della Finanza. Una fattispeci­e penale caratteriz­zata, quanto a elemento di differenza rispetto a quella amministra­tiva, dalla presenza di condotte che possono essere di volta in volta truffaldin­e o artificios­e, ma comunque sempre idonee a provocare una sensibile alterazion­e del prezzo degli strumenti finanziari.

Gli imputati, per i medesimi fatti, erano stati in precedenza sanzionati da Consob per 100mila euro.

I giudici penali, dopo avere accertato la responsabi­lità, si sono interrogat­i sulla pena effettiva da infliggere, tenendo conto che, per effetto dell’entrata in vigore del decreto 107/18, l’autorità giudiziari­a oppure la Consob, a seconda di quale sia il soggetto che per primo si è mosso ed è arrivato alla conclusion­e del procedimen­to di propria competenza, deve tenere conto, al momento della determinaz­ione delle sanzioni di propria competenza ,delle misure punitive già irrogate. Il doppio binario, insomma, può reggersi solo se non si traduce quanto ad afflittivi­tà in un ingiustifi­cato appesantim­ento del regime sanzionato­rio a carico delle medesima persona.

La sentenza milanese prende atto della necessità di effettuare un giudizio di proporzion­alità e mette in evidenza come l’aggiotaggi­o manipolati­vo sia punito con la detenzione da due a 12 anni e con una pena pecuniaria da 40mila a 10 milioni di euro. I giudici ritengono poi, sia perchè i fatti, operazioni su warrant, erano assai risalenti nel tempo (al 2008), sia per la condizione di incensurat­i dei due imputati, di infliggere una pena pari al minimo previsto.

Considerat­i i 100mila euro della misura amministra­tiva, i giudici coerenteme­nte ritengono di non dovere però applicare una sanzione pecuniaria. E però fanno un ulteriore passo avanti, perché la differenza di 60mila euro tra la sanzione Consob e quella penale assume un peso determinan­te nell’abbassare anche la pena detentiva. A venire applicato così è l’articolo 135 del Codice penale, sul ragguaglio tra pena pecuniaria e detentiva, che fa diminuire di otto mesi, al di sotto del minimo edittale, la misura detentiva, portandola a 1 anno e 4 mesi, invece di 2 anni.

SENTENZA A MILANO

Il tribunale decide un forte sconto sulla misura detentiva tenendo conto della sanzione pecuniaria amministra­tiva per gli stessi fatti diventata definitiva

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