Aggiotaggio con pena sotto il minimo per effetto della Consob
Market abuse con sconto di pena al di sotto del minimo per effetto del ne bis in idem. Il tribunale di Milano, Terza sezione penale, con sentenza depositata lo scorso 1° febbraio, applica, ed è una delle primissime volte per i giudici di merito, le recenti conclusioni cui sono approdate sia la Cassazione sia la Corte di giustizia europea in termini di coesistenza del doppio binario penale-amministrativo per sanzionare i reati finanziari, oltre che quanto previsto dal decreto legislativo 107 del 2018.
I giudici si sono trovati a dovere affrontare un “classico” caso di manipolazione del mercato, noto anche come aggiotaggio manipolativo, previsto dall’articolo 185, comma 1 del Testo unico della Finanza. Una fattispecie penale caratterizzata, quanto a elemento di differenza rispetto a quella amministrativa, dalla presenza di condotte che possono essere di volta in volta truffaldine o artificiose, ma comunque sempre idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.
Gli imputati, per i medesimi fatti, erano stati in precedenza sanzionati da Consob per 100mila euro.
I giudici penali, dopo avere accertato la responsabilità, si sono interrogati sulla pena effettiva da infliggere, tenendo conto che, per effetto dell’entrata in vigore del decreto 107/18, l’autorità giudiziaria oppure la Consob, a seconda di quale sia il soggetto che per primo si è mosso ed è arrivato alla conclusione del procedimento di propria competenza, deve tenere conto, al momento della determinazione delle sanzioni di propria competenza ,delle misure punitive già irrogate. Il doppio binario, insomma, può reggersi solo se non si traduce quanto ad afflittività in un ingiustificato appesantimento del regime sanzionatorio a carico delle medesima persona.
La sentenza milanese prende atto della necessità di effettuare un giudizio di proporzionalità e mette in evidenza come l’aggiotaggio manipolativo sia punito con la detenzione da due a 12 anni e con una pena pecuniaria da 40mila a 10 milioni di euro. I giudici ritengono poi, sia perchè i fatti, operazioni su warrant, erano assai risalenti nel tempo (al 2008), sia per la condizione di incensurati dei due imputati, di infliggere una pena pari al minimo previsto.
Considerati i 100mila euro della misura amministrativa, i giudici coerentemente ritengono di non dovere però applicare una sanzione pecuniaria. E però fanno un ulteriore passo avanti, perché la differenza di 60mila euro tra la sanzione Consob e quella penale assume un peso determinante nell’abbassare anche la pena detentiva. A venire applicato così è l’articolo 135 del Codice penale, sul ragguaglio tra pena pecuniaria e detentiva, che fa diminuire di otto mesi, al di sotto del minimo edittale, la misura detentiva, portandola a 1 anno e 4 mesi, invece di 2 anni.
SENTENZA A MILANO
Il tribunale decide un forte sconto sulla misura detentiva tenendo conto della sanzione pecuniaria amministrativa per gli stessi fatti diventata definitiva