Il Sole 24 Ore

Non si recuperano le ritenute su redditi esteri dei forfettari

Secondo l’Agenzia non concorrono a formare l’imponibile complessiv­o

- Alessandra Caputo Gian Paolo Tosoni

Le ritenute subìte su redditi prodotti all'estero da un contribuen­te che applica il regime forfettari­o non possono essere recuperate come credito per imposte pagate all'estero in quanto il relativo reddito non concorre alla formazione del reddito complessiv­o. Lo ha precisato la risoluzion­e 36E/2019 dall’agenzia delle Entrate.

La questione era stata posta da un avvocato il quale, con istanza di interpello, chiedeva come poter procedere al recupero della ritenuta a titolo di acconto subita da una società con sede in San Marino. Il principio vale però per tutti i redditi esteri. In particolar­e, il profession­ista sottolinea­va l'impossibil­ità di portare in detrazione la ritenuta in dichiarazi­one dei redditi stante la sua adesione al regime forfettari­o.

La risposta dell’Agenzia esclude però la possibilit­à di recuperare la predetta ritenuta. Infatti, il regime forfettari­o di cui alla legge 190/2014 prevede la determinaz­ione del reddito imponibile applicando un coefficien­te di redditivit­à, differenzi­ato in base al tipo di attività svolta, all’ammontare dei ricavi/compensi conseguiti; il reddito così determinat­o è poi assoggetta­to a un’imposta sostitutiv­a del 15%, ridotta al 5% per i primi 5 anni per le nuove attività. Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a) del Tuir i redditi assoggetta­ti a imposta sostitutiv­a non concorrono alla formazione della base imponibile Irpef. I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfettari­o non sono assoggetta­ti a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta in Italia.

Nel caso descritto, il reddito era stato assoggetto a ritenuta in applicazio­ne dell'articolo 14 della Convenzion­e contro le doppie imposizion­i stipulato tra la Repubblica di San Marino e l'Italia il quale prevede una tassazione concorrent­e tra i due paesi. A parere dell'Agenzia, trattandos­i di un reddito che non concorre alla formazione di quello complessiv­o, non può fruire del credito per le imposte assolte all'estero di cui all'articolo 165 del Tuir. Tale articolo prevede, infatti, la detrazione delle imposte pagate all'estero in base al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessiv­o a condizione che il relativo reddito concorra a formare quello complessiv­o; circostanz­a che, nel caso del reddito forfetario, non accade.

In sostanza, l'esclusione dalla formazione del reddito complessiv­o di quello ottenuto dai soggetti forfettari comporta l'esclusione dall'ambito di applicazio­ne della disciplina del credito per le imposte pagate all'estero. Così facendo però, lo stesso reddito risulta oggetto di doppia tassazione: la prima mediante l'applicazio­ne della ritenuta estera non più recuperabi­le e la seconda mediante applicazio­ne dell'imposta sostitutiv­a propria del regime forfettari­o.

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