Non cambia il ruolo dei soci-amministratori
Il nuovo articolo 2086 del Codice civile obbliga a un assetto adeguato
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) introduce nel diritto societario il principio per il quale (nuovo articolo 2086 del Codice civile, introdotto dall’articolo 375) le società hanno il dovere:
di dotarsi un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale;
di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
Questo principio viene poi declinato nei singoli tipi societari, con la modifica (disposta dall’articolo 377) di diversi articoli del Codice civile:
l’articolo 2257, in tema di società di persone;
gli articoli 2380-bis e 2409-novies, in tema di società azionarie;
l’articolo 2475, in tema di società a responsabilità limitata.
L’obiettivo è introdurre in ciascuno di essi la norma secondo la quale la «gestione dell’impresa» «spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale».
L’impressione suscitata dalla complessiva osservazione di questo nuovo panorama normativo è che, in sostanza, siano stati codificati concetti i quali già erano immanenti nel nostro ordinamento e che, quindi, la loro traduzione in prescrizioni scritte non pare comportare significativi scostamenti rispetto a quanto già prevalentemente si pensava e si operava.
Senonché, con riferimento specifico alla disciplina della società a responsabilità limitata, occorre un momento di riflessione. In quanto, se il concetto di “spettanza esclusiva” agli amministratori della «gestione dell’impresa» è fatto normale nelle società di persone (ove i soci sono, di diritto amministratori) e nelle società azionarie (ove la legge tiene i soci ben lontani dalla gestione dell’impresa), nelle Srl accade l’esatto contrario:
lo statuto della Srl può affidare ai soci (singolarmente o nel loro complesso) determinate competenze gestorie o anche l’intera gestione della società (articolo 2479, comma 1, Codice civile);
lo statuto della Srl può attribuire a singoli soci «particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società» (articolo 2468, comma 3, Codice civile);
i soci che comunque abbiano partecipato alla gestione della società ne rispondono, in solido con gli amministratori, verso la società, gli altri soci o i terzi (articolo 2476, comma 7, Codice civile).
Con l’articolo 377 il legislatore non sembra abbia voluto spazzar via tacitamente, d’un sol colpo, uno dei principi-cardine del nostro diritto societario, introdotto a chiare lettere dalla riforma del 2003, vale a dire il principio della stretta attinenza dei soci della Srl con la gestione della società, stante il caratteristico rilievo che la figura del socio di Srl (a differenza di quello di Spa) assume nella vita quotidiana della Srl e, quindi, nelle decisioni amministrative che essa adotta.
A tacere del fatto che una interpretazione del Codice della crisi d’impresa nel senso di un suo effetto abrogante della disciplina codicistica della Srl comporterebbe la necessità di modificare tantissimi statuti (e sconvolgerebbe l’assetto di governance vigente in un gran numero di Srl, ove l’equilibrio tra i soci è realizzato proprio attribuendo a taluno di essi determinati poteri incidenti sulla gestione della società), non può pensarsi né che il legislatore abbia voluto effettuare, con il metodo dell’abrogazione tacita, una così radicale riforma, né che un legislatore così “tecnico” come quello della crisi d’impresa sia stato talmente improvviso da dimenticarsi norme “centrali” come quelle di cui ai predetti articoli 2479, 2468 e 2476 del Codice civile.
Bisogna dunque concludere che quando il Codice sulla crisi d’impresa prescrive che la «gestione dell’impresa» «spetta esclusivamente agli amministratori» abbia inteso sancire, nel caso della Srl, che tutti coloro i quali concorrano a formare le decisioni di gestione della Srl debbano agire con un fine di coerenza e coordinazione con la necessità di avere un assetto d’impresa adeguato alla sua natura e alle sue dimensioni, in modo che le eventuali crisi possano essere tempestivamente rilevate e la continuità aziendale sia garantita.