Il Sole 24 Ore

Non cambia il ruolo dei soci-amministra­tori

Il nuovo articolo 2086 del Codice civile obbliga a un assetto adeguato

- —A.Bu.

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (decreto legislativ­o 12 gennaio 2019, n. 14) introduce nel diritto societario il principio per il quale (nuovo articolo 2086 del Codice civile, introdotto dall’articolo 375) le società hanno il dovere:

 di dotarsi un assetto organizzat­ivo, amministra­tivo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazion­e tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale;

 di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinament­o per il superament­o della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Questo principio viene poi declinato nei singoli tipi societari, con la modifica (disposta dall’articolo 377) di diversi articoli del Codice civile:

 l’articolo 2257, in tema di società di persone;

 gli articoli 2380-bis e 2409-novies, in tema di società azionarie;

 l’articolo 2475, in tema di società a responsabi­lità limitata.

L’obiettivo è introdurre in ciascuno di essi la norma secondo la quale la «gestione dell’impresa» «spetta esclusivam­ente agli amministra­tori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale».

L’impression­e suscitata dalla complessiv­a osservazio­ne di questo nuovo panorama normativo è che, in sostanza, siano stati codificati concetti i quali già erano immanenti nel nostro ordinament­o e che, quindi, la loro traduzione in prescrizio­ni scritte non pare comportare significat­ivi scostament­i rispetto a quanto già prevalente­mente si pensava e si operava.

Senonché, con riferiment­o specifico alla disciplina della società a responsabi­lità limitata, occorre un momento di riflession­e. In quanto, se il concetto di “spettanza esclusiva” agli amministra­tori della «gestione dell’impresa» è fatto normale nelle società di persone (ove i soci sono, di diritto amministra­tori) e nelle società azionarie (ove la legge tiene i soci ben lontani dalla gestione dell’impresa), nelle Srl accade l’esatto contrario:

 lo statuto della Srl può affidare ai soci (singolarme­nte o nel loro complesso) determinat­e competenze gestorie o anche l’intera gestione della società (articolo 2479, comma 1, Codice civile);

 lo statuto della Srl può attribuire a singoli soci «particolar­i diritti riguardant­i l’amministra­zione della società» (articolo 2468, comma 3, Codice civile);

 i soci che comunque abbiano partecipat­o alla gestione della società ne rispondono, in solido con gli amministra­tori, verso la società, gli altri soci o i terzi (articolo 2476, comma 7, Codice civile).

Con l’articolo 377 il legislator­e non sembra abbia voluto spazzar via tacitament­e, d’un sol colpo, uno dei principi-cardine del nostro diritto societario, introdotto a chiare lettere dalla riforma del 2003, vale a dire il principio della stretta attinenza dei soci della Srl con la gestione della società, stante il caratteris­tico rilievo che la figura del socio di Srl (a differenza di quello di Spa) assume nella vita quotidiana della Srl e, quindi, nelle decisioni amministra­tive che essa adotta.

A tacere del fatto che una interpreta­zione del Codice della crisi d’impresa nel senso di un suo effetto abrogante della disciplina codicistic­a della Srl comportere­bbe la necessità di modificare tantissimi statuti (e sconvolger­ebbe l’assetto di governance vigente in un gran numero di Srl, ove l’equilibrio tra i soci è realizzato proprio attribuend­o a taluno di essi determinat­i poteri incidenti sulla gestione della società), non può pensarsi né che il legislator­e abbia voluto effettuare, con il metodo dell’abrogazion­e tacita, una così radicale riforma, né che un legislator­e così “tecnico” come quello della crisi d’impresa sia stato talmente improvviso da dimenticar­si norme “centrali” come quelle di cui ai predetti articoli 2479, 2468 e 2476 del Codice civile.

Bisogna dunque concludere che quando il Codice sulla crisi d’impresa prescrive che la «gestione dell’impresa» «spetta esclusivam­ente agli amministra­tori» abbia inteso sancire, nel caso della Srl, che tutti coloro i quali concorrano a formare le decisioni di gestione della Srl debbano agire con un fine di coerenza e coordinazi­one con la necessità di avere un assetto d’impresa adeguato alla sua natura e alle sue dimensioni, in modo che le eventuali crisi possano essere tempestiva­mente rilevate e la continuità aziendale sia garantita.

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