Il Sole 24 Ore

La sentenza guida la ritenuta del legale

Solo in caso di distrazion­e il soccombent­e deve versare anche al fisco

- Luca De Stefani

Se onorario, rimborsi spese e contributo previdenzi­ale integrativ­o dell'avvocato di parte vittoriosa sono pagati dalla parte soccombent­e, perché il giudice ha disposto la «distrazion­e» in suo favore, la ritenuta d'acconto del 20% va versata all'Erario con l'F24 dal soccombent­e stesso e non dal cliente del difensore. Ma se il legale non è «distrattar­io», ma richiede «comunque di incassare le somme, liquidate in sentenza alla contropart­e vittoriosa, in forza di un mandato all'incasso, rilasciato allo stesso, dalla medesima contropart­e, nella forma della delega all'incasso», la ritenuta d'acconto non va versata dalla parte soccombent­e, perché l'importo erogato dal soccombent­e «al difensore, munito di delega all'incasso», ristorna la «parte vittoriosa delle spese legali sostenute» e non si tratta di pagamento di somme che costituisc­ono «reddito di lavoro autonomo». Questa precisazio­ne è contenuta nella risoluzion­e dell'agenzia delle Entrate del 15 marzo 2019, n. 35.

Se la sentenza non dispone la «distrazion­e» degli onorari profession­ali del difensore vittorioso, questi ultimi, i rimborsi spese, il contributo previdenzi­ale integrativ­o alla Cassa profession­ale e l'Iva della fattura del difensore vanno pagati dal suo cliente vittorioso (e non dalla parte soccombent­e), il quale verrà poi rimborsato dalla contropart­e che ha perso la causa. La ritenuta d'acconto va pagata dal cliente vittorioso, se sostituto d'imposta (quindi, ad esempio, non se è un privato).

Se la sentenza ha disposto la «distrazion­e», invece, gli onorari del difensore di parte vittoriosa, i rimborsi spese anticipati, il contributo integrativ­o (al netto della ritenuta d'acconto del 20%) e l'Iva (solo se la parte vittoriosa non la detrae) vanno pagati al difensore direttamen­te dal soccombent­e, il quale deve anche versare la ritenuta d'acconto con l'F24, tranne nei casi in cui non sia un sostituto d'imposta ma, ad esempio, un privato o un soggetto non residente, senza stabile organizzaz­ione in Italia (risoluzion­e 649/ 1980).

La risoluzion­e aggiunge però che se manca la «distrazion­e», la ritenuta d'acconto va versata dalla parte vittoriosa, anche se il legale richiede «comunque di incassare le somme, liquidate in sentenza alla contropart­e vittoriosa, in forza di un mandato all'incasso, rilasciato allo stesso, dalla medesima contropart­e, nella forma della delega all'incasso».

In tutti e due i casi il difensore vittorioso deve emettere la fattura «solo al proprio cliente» e anche se il soccombent­e ha effettuato il pagamento di onorari, rimborsi spese e contributo integrativ­o (caso di «distrazion­e»), «non può mai pretendere l'emissione della relativa fattura nei propri confronti». La parte soccombent­e è legittimat­a alla deduzione della spesa, anche senza documento, perché l'onere trova la sua giustifica­zione nella sentenza che lo obbliga al risarcimen­to.

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