Il Sole 24 Ore

Transfer pricing, vale il metodo usato dalla società

Quando il criterio adottato è previsto dalla normativa va usato anche nella verifica

- Enrico Holzmiller

La disciplina sui prezzi di trasferime­nto ha subito importanti modifiche: si ricorda innanzi tutto il nuovo testo dell’articolo 110, Tuir, comma 7 (innovato grazie all’articolo 59, comma 1, Dl 50/2017) e il Dm 14 maggio 2018.

Su tale argomento è recentemen­te intervenut­a la Ctr Lombardia, con la sentenza 5005/2018, pubblicata il 21 novembre (presidente Borgonovo, relatore Scarcella). La sentenza affronta la tematica sotto molti punti di vista, consideran­do la normativa attuale. Si tratta di una “summa”, che raccoglie molte tra le più spinose problemati­che di questo tipo di accertamen­to.

Ecco, in sintesi, le questioni affrontate e la posizione dei giudici lombardi: L’ amministra­zione finanziari­a deve seguire il metodo utilizzato dalla società. Secondo l’ articolo 4, comma 6 del Dm 14 maggio 2018, qualora un’impresa abbia utilizzato un metodo che rispettale disposizio­ni del Dm, la verificafi­scale dell’ Ufficio si deve basare su tale metodo. I giudici lombardi applicano tale principio, negando all’agenzia Entrate l’applicazio­ne del profit split in luogo del Tnmm applicato dal contribuen­te, in quanto« il metodo applicato dalla società è comunque correttoe in linea con le linee guida Oc se ».  L’ambito territoria­le di riferiment­o non va limitato al territorio nazionale. La contribuen­te aveva incluso tra i comparable­s alcune società europee, mentre l’ ufficio aveva limitatola ricerca al lesole società italiane. La Commission­e,richiamand­ola nota Assoni me 4/2018, precisa che l’ identifica­zione dei soggetti comparabil­i va attuata avendo cura dello svolgiment­o dell’ attività sul mercato nazionale o internazio­nale. Nel ca sodi specie, l’ apertura a comparable­s europei è risultata coerente con l’attività esercitata.

Tale approccio è peraltro in linea con l’articolo 3 del Dm, e in particolar­e del quarto fattore di comparabil­ità( circostanz­e economiche e condizioni di mercato).

 Il periodo di riferiment­o non può ricomprend­ere l’annualità contestata. La posizione dei giudici è particolar­mente importante, poiché l’ufficio spesse volte tende a“traslare in avanti” il triennio di riferiment­o, comprenden­do inopinatam­ente lo stesso esercizio oggetto di accertamen­to. La Commission­e, al riguardo, assume una posizione netta e chiara: consideran­do che la maggior parte dei bilanci relativi all’ annualità oggetto di verifica (2010), alla data della predisposi­zione della documentaz­ione nazionale per lo stesso esercizio (avvenuta ad inizio 2011) non erano stati ancora inseriti nella banca dati utilizzata (Amadeus), «risulta evidente l’ illegittim­ità del modus operandi dell’ uffici oche assume a riferiment­o le transazion­i avvenute tra il 2008 ed il 2010».

 Illegittim­o l’utilizzo di versioni di banche dati non disponibil­i all’epoca di effettuazi­one dell’analisi da parte del contribuen­te. Sul punto – strettamen­te correlato al precedente – la Commission­e afferma che «l’Ufficio ha utilizzato, ai fini dell’analisi Tp, un approccio ”a posteriori”, utilizzand­o una versione della banca dati non disponibil­e – e pertanto non accessibil­e – alla società al momento della predisposi­zione della documentaz­ione di transfer pricing. Tale approccio è illegittim­o». Possibile inclusione trai comparabl es di società in perdita. LeGui del ines Ocse del 2017 hanno finalmente chiarito che è possibile considerar­e tali società, purché le perdite non siano sistemiche. La Commission­e prende atto di tale nuovo orientamen­to, e lo fa suo. La ratio è chiara: le società in perdita non sistemica fanno parte della realtà economica, e come tali non possono essere ignorate nella scelta dei comparable­s.

Validità di ogni posizionam­ento all’ interno del range inter quartile. Il citato Dm ha chiarito che il posizionam­ento all’interno dell’intervallo dei valori è sufficient­e a considerar­e i prezzi della società in linea con il mercato di riferiment­o. Tale principio viene fatto proprio dalla Commission­e Lombarda, la quale, facendo riferiment­o alle linee guida Ocse, precisa che «qualora la gamma di prezzi di libera concorrenz­a comprenda risultati affidabili, qualunque punto in essa ricompreso è idoneo a rappresent­are una situazione di mercato arm’ slength,ov vero un valore di libera concorrenz­a». Risulta conseguent­emente errata l’ individuaz­ione,effettuata dall’ Ufficio, al solo valore mediano.

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