Transfer pricing, vale il metodo usato dalla società
Quando il criterio adottato è previsto dalla normativa va usato anche nella verifica
La disciplina sui prezzi di trasferimento ha subito importanti modifiche: si ricorda innanzi tutto il nuovo testo dell’articolo 110, Tuir, comma 7 (innovato grazie all’articolo 59, comma 1, Dl 50/2017) e il Dm 14 maggio 2018.
Su tale argomento è recentemente intervenuta la Ctr Lombardia, con la sentenza 5005/2018, pubblicata il 21 novembre (presidente Borgonovo, relatore Scarcella). La sentenza affronta la tematica sotto molti punti di vista, considerando la normativa attuale. Si tratta di una “summa”, che raccoglie molte tra le più spinose problematiche di questo tipo di accertamento.
Ecco, in sintesi, le questioni affrontate e la posizione dei giudici lombardi: L’ amministrazione finanziaria deve seguire il metodo utilizzato dalla società. Secondo l’ articolo 4, comma 6 del Dm 14 maggio 2018, qualora un’impresa abbia utilizzato un metodo che rispettale disposizioni del Dm, la verificafiscale dell’ Ufficio si deve basare su tale metodo. I giudici lombardi applicano tale principio, negando all’agenzia Entrate l’applicazione del profit split in luogo del Tnmm applicato dal contribuente, in quanto« il metodo applicato dalla società è comunque correttoe in linea con le linee guida Oc se ». L’ambito territoriale di riferimento non va limitato al territorio nazionale. La contribuente aveva incluso tra i comparables alcune società europee, mentre l’ ufficio aveva limitatola ricerca al lesole società italiane. La Commissione,richiamandola nota Assoni me 4/2018, precisa che l’ identificazione dei soggetti comparabili va attuata avendo cura dello svolgimento dell’ attività sul mercato nazionale o internazionale. Nel ca sodi specie, l’ apertura a comparables europei è risultata coerente con l’attività esercitata.
Tale approccio è peraltro in linea con l’articolo 3 del Dm, e in particolare del quarto fattore di comparabilità( circostanze economiche e condizioni di mercato).
Il periodo di riferimento non può ricomprendere l’annualità contestata. La posizione dei giudici è particolarmente importante, poiché l’ufficio spesse volte tende a“traslare in avanti” il triennio di riferimento, comprendendo inopinatamente lo stesso esercizio oggetto di accertamento. La Commissione, al riguardo, assume una posizione netta e chiara: considerando che la maggior parte dei bilanci relativi all’ annualità oggetto di verifica (2010), alla data della predisposizione della documentazione nazionale per lo stesso esercizio (avvenuta ad inizio 2011) non erano stati ancora inseriti nella banca dati utilizzata (Amadeus), «risulta evidente l’ illegittimità del modus operandi dell’ uffici oche assume a riferimento le transazioni avvenute tra il 2008 ed il 2010».
Illegittimo l’utilizzo di versioni di banche dati non disponibili all’epoca di effettuazione dell’analisi da parte del contribuente. Sul punto – strettamente correlato al precedente – la Commissione afferma che «l’Ufficio ha utilizzato, ai fini dell’analisi Tp, un approccio ”a posteriori”, utilizzando una versione della banca dati non disponibile – e pertanto non accessibile – alla società al momento della predisposizione della documentazione di transfer pricing. Tale approccio è illegittimo». Possibile inclusione trai comparabl es di società in perdita. LeGui del ines Ocse del 2017 hanno finalmente chiarito che è possibile considerare tali società, purché le perdite non siano sistemiche. La Commissione prende atto di tale nuovo orientamento, e lo fa suo. La ratio è chiara: le società in perdita non sistemica fanno parte della realtà economica, e come tali non possono essere ignorate nella scelta dei comparables.
Validità di ogni posizionamento all’ interno del range inter quartile. Il citato Dm ha chiarito che il posizionamento all’interno dell’intervallo dei valori è sufficiente a considerare i prezzi della società in linea con il mercato di riferimento. Tale principio viene fatto proprio dalla Commissione Lombarda, la quale, facendo riferimento alle linee guida Ocse, precisa che «qualora la gamma di prezzi di libera concorrenza comprenda risultati affidabili, qualunque punto in essa ricompreso è idoneo a rappresentare una situazione di mercato arm’ slength,ov vero un valore di libera concorrenza». Risulta conseguentemente errata l’ individuazione,effettuata dall’ Ufficio, al solo valore mediano.