Il Sole 24 Ore

I PUNTI-CHIAVE

a cura di Mario Cerofolini e Lorenzo Pegorin

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ERRORI SANABILI

Solo regolarizz­abili solo le Violazioni formali per cui sono competenti gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ad irrogare le relative sanzioni amministra­tive.

Si tratta di tutte quelle irregolari­tà formali commesse sino al 24.10.2018 ai fini dell'IVA, dell'IRAP, delle imposte sui redditi, delle relative addizional­i e imposte sostitutiv­e, delle ritenute alla fonte, dei crediti d'imposta.

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AMBITO DI INTERVENTO

La regolarizz­azione concerne solo le violazioni che non incidono sulla determinaz­ione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo ma possono comunque arrecare pregiudizi­o all'esercizio delle azioni di controllo. Rientrano, ad esempio, nella sanatoria le violazioni inerenti ai vari obblighi comunicati­vi (es. comunicazi­one delle liquidazio­ni IVA e dei dati delle fatture, le comunicazi­oni degli operatori finanziari e le dichiarazi­oni di inizio, variazione e fine attività), oppure ancora le violazioni riguardant­i l'errata applicazio­ne dell'inversione contabile.

3 QUANDO NON SI APPLICA

Non rientra nell'ambito di applicazio­ne della regolarizz­azione l'omessa presentazi­one delle dichiarazi­oni in materia di imposte sui redditi, IRAP o IVA, in quanto l'omissione rileva ai fini della determinaz­ione della base imponibile anche qualora non dovesse risultare un'imposta dovuta. La sanatoria non è ammessa per le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversion­e del decreto, quindi al 19.12.2018

4 COME AVVIENE LA REGOLARIZZ­AZIONE

La regolarizz­azione si perfeziona con il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d'imposta cui si riferiscon­o le violazioni formali indicati nel modello F24. Oltre al pagamento è necessario procedere anche con la rimozione delle irregolari­tà od omissioni (qualora possibile) entro il 20 marzo 2020. La regolarizz­azione di violazioni formali non legate ad uno specifico periodo d'imposta deve però fare riferiment­o all'anno solare in cui la violazione è stata commessa.

5 PERFEZIONA­MENTO

Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima scadente entro il 31 maggio 2019 e la seconda è possibile versarla entro il 2 marzo 2020. É consentito anche il pagamento in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2019.

Non si applica la compensazi­one. Non rileva il numero di violazioni, ma il periodo d'imposta. Se diverse violazioni sono state in un'unica annualità, quindi, si deve versare solo € 200,00.

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