I PUNTI-CHIAVE
a cura di Mario Cerofolini e Lorenzo Pegorin
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ERRORI SANABILI
Solo regolarizzabili solo le Violazioni formali per cui sono competenti gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative.
Si tratta di tutte quelle irregolarità formali commesse sino al 24.10.2018 ai fini dell'IVA, dell'IRAP, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte, dei crediti d'imposta.
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AMBITO DI INTERVENTO
La regolarizzazione concerne solo le violazioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo ma possono comunque arrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo. Rientrano, ad esempio, nella sanatoria le violazioni inerenti ai vari obblighi comunicativi (es. comunicazione delle liquidazioni IVA e dei dati delle fatture, le comunicazioni degli operatori finanziari e le dichiarazioni di inizio, variazione e fine attività), oppure ancora le violazioni riguardanti l'errata applicazione dell'inversione contabile.
3 QUANDO NON SI APPLICA
Non rientra nell'ambito di applicazione della regolarizzazione l'omessa presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, IRAP o IVA, in quanto l'omissione rileva ai fini della determinazione della base imponibile anche qualora non dovesse risultare un'imposta dovuta. La sanatoria non è ammessa per le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, quindi al 19.12.2018
4 COME AVVIENE LA REGOLARIZZAZIONE
La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d'imposta cui si riferiscono le violazioni formali indicati nel modello F24. Oltre al pagamento è necessario procedere anche con la rimozione delle irregolarità od omissioni (qualora possibile) entro il 20 marzo 2020. La regolarizzazione di violazioni formali non legate ad uno specifico periodo d'imposta deve però fare riferimento all'anno solare in cui la violazione è stata commessa.
5 PERFEZIONAMENTO
Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima scadente entro il 31 maggio 2019 e la seconda è possibile versarla entro il 2 marzo 2020. É consentito anche il pagamento in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2019.
Non si applica la compensazione. Non rileva il numero di violazioni, ma il periodo d'imposta. Se diverse violazioni sono state in un'unica annualità, quindi, si deve versare solo € 200,00.