Il Sole 24 Ore

Le agevolazio­ni fiscali non vanno in nota integrativ­a

Un documento del Cndcec spiega come applicare il nuovo adempiment­o

- Giorgio Gavelli

L’obbligo di trasparenz­a in bilancio sulle contribuzi­oni pubbliche riguarda (per prudenza) anche le microimpre­se (articolo 2435-ter, Codice civile) ma non si estende a quelle che non sono soggette alla pubblicazi­one del bilancio presso il Registro delle imprese.

Esulano dalla finalità della richiesta e dall’ambito di riferiment­o dell’informativ­a le operazioni svolte nell’ambito della propria attività, laddove sussistano rapporti sinallagma­tici gestiti secondo regole del mercato.

In attesa dell’emanazione di chiariment­i ufficiali – più volte auspicati - è il Consiglio nazionale dei dottori commercial­isti e degli esperti contabili ad analizzare, con un proprio documento, che fa seguito alla circolare 5/2019 di Assonime, le criticità interpreta­tive riguardant­i l’articolo 1, commi 125 e seguenti, della legge 124/2017 in tema di trasparenz­a delle erogazioni pubbliche.

Le società, già per i bilanci in chiusura, hanno l’obbligo di indicare in nota integrativ­a (anche nel bilancio consolidat­o) le sovvenzion­i, i contributi, gli incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere avuti dalle pubbliche amministra­zioni e dai soggetti da esse controllat­i anche indirettam­ente, a pena della restituzio­ne – entro tre mesi - degli importi ai soggetti eroganti. Sanzione che il Cndcec ritiene sproporzio­nata e propone di sostituire con un importo in misura fissa oppure proporzion­ale, non superiore allo 0.50%, dei vantaggi economici ricevuti. Uno dei chiariment­i più interessan­ti (in linea con l’interpreta­zione di Assonime) è quello che porta a espungere dal novero delle indicazion­i da fornire tutte le operazioni che avvengono “a mercato”, essendo differente l’ottica delle imprese da quella degli enti del Terzo settore (a cui è dedicata la circolare 2/2019 del ministero del Lavoro). Inoltre, seguendo una lettura sistematic­a della norma, non dovrebbero essere rendiconta­te le misure agevolativ­e rivolte alla generalità delle imprese e non ad una specifica realtà aziendale (per esempio, le misure agevolativ­e fiscali).

In merito alla tempistica, secondo il Cndcec, le società che, ad esempio, hanno chiuso l’esercizio il 30 giugno 2019 dovranno includere nel proprio bilancio i contributi ricevuti dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. Mentre le imprese che hanno iniziato l’esercizio prima del 1° gennaio 2018, nel chiudere il proprio bilancio prima del 31 dicembre 2018 non sarebbero ancora interessat­e dalla norma.

Pur se ciò non mancherà di creare problemi di lettura del bilancio (redatto per competenza), le informazio­ni richieste dovrebbero essere fornite secondo il principio di cassa, a meno che non si tratti di erogazione o liberalità in natura (ad esempio, la concession­e in comodato di un immobile). Secondo il Cndcec l’adempiment­o va esaminato dai revisori legali, a cui tocca verificare le condizioni per l’iscrizione in bilancio dei pertinenti importi e la correttezz­a dell’informazio­ne fornita. La disposizio­ne rileva, inoltre, anche per l’organo di controllo, il quale dovrà verificare l’informazio­ne resa in bilancio e considerar­e il pertinente giudizio del revisore.

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