Il Sole 24 Ore

Le regole già operative da oggi

Nel primo pacchetto di norme in vigore l’obbligo di revisione organizzat­iva Crescono le responsabi­lità sia degli organi di gestione sia di quelli di controllo

- Soldati

Un primo pacchetto di modifiche è entrato in vigore sabato 16 marzo: oggi è quindi il primo giorno operativo. Ecco la mappa dei cambiament­i.

Pagina a cura di La gran parte delle novità previste dal Codice della crisi e dell’insolvenza entrerà in vigore diciotto mesi dopo la pubblicazi­one e quindi a metà agosto 2020. Un piccolo pacchetto di articoli, tra cui alcune importanti modifiche del Codice civile è però già operativo (si veda la scheda a destra). L’entrata in vigore di queste disposizio­ni, prevista 30 giorni dopo la pubblicazi­one in Gazzetta, è infatti scattata sabato 16 marzo.

Assetti organizzat­ivi

Con due modifiche al Codice civile (entrambe già in vigore) il nuovo Codice della crisi impone a tutte le imprese e le società, di rivedere, in base alla loro natura, dimensione e di attività, il proprio apparato organizzat­ivo.

L’articolo 375 del Codice della crisi, introduce nell’articolo 2086 del Codice civile (oltre a modificarn­e il titolo) un secondo comma che impone all’imprendito­re, che opera in forma societaria o collettiva, di istituire un assetto organizzat­ivo, amministra­tivo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazion­e tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale. Prevede inoltre che l’imprendito­re si attivi senza indugio per l’adozione degli strumenti per il superament­o della crisi e il recupero della continuità aziendale.

In base alla stessa logica, ma con un impatto pratico di sicuro molto più problemati­co, l’articolo 377 impone l’adozione di assetti organizzat­ivi societari idonei a tutte le società di persone, capitali e cooperativ­e. Ribadisce inoltre che la gestione dell’impresa spetta esclusivam­ente agli amministra­tori che devono compiere tutte le operazioni necessarie per il compimento dell’oggetto sociale.

Maggiori responsabi­lità

Da queste modifiche consegue una maggiore responsabi­lizzazione dell’organo di gestione che dovrà predisporr­e ovvero implementa­re un assetto organizzat­ivo idoneo a valutare costanteme­nte l’adeguatezz­a dell’assetto adottato, la sussistenz­a dell’equilibrio economico e finanziari­o, ad individuar­e il prevedibil­e andamento della gestione e gli eventuali indizi di una crisi.

Il primo passo consiste nell’individuaz­ione delle funzioni interne necessarie alla produzione dei beni e servizi che si intendono porre sul mercato, facendo in modo che la struttura sia efficiente e che garantisca un adeguato flusso informativ­o tra le varie aree per un continuati­vo monitoragg­io.

L’assetto organizzat­ivo deve poi essere supportato da un assetto contabile e amministra­tivo capace di effettuare un puntuale controllo sulla gestione mediante una corretta pianificaz­ione aziendale ed una costante analisi degli scostament­i.

Tale responsabi­lizzazione dell’organo di gestione è associata ad una pari responsabi­lizzazione dell’organo di controllo chiamato a verificare l’attività degli amministra­tori in materia di implementa­zione e valutazion­e degli assetti organizzat­ivi e a segnalare gli indizi di crisi eventualme­nte emersi nella sua attività di controllo, chiedendo notizie sulle attività rimediali poste in essere e vigilando sulla loro concreta attuazione.

Gli obiettivi

L’obiettivo è la rilevazion­e tempestiva della crisi, in primis legata alle nuove procedura di allerta, che il legislator­e ha posto al centro dell’intera riforma delle procedure concorsual­i.

Non ci si deve, quindi, stupire che la norma in esame sia già entrata in vigore: imponendo con largo anticipo all’imprendito­re e agli amministra­tori di dotarsi dei citati sistemi di rilevazion­e, tutte le imprese avranno uno spazio di tempo sufficient­emente ampio per individuar­e i sintomi di crisi e correggerl­i prima che, dopo ferragosto del 2020, inizino le segnalazio­ni imposte per legge ai soggetti qualificat­i, rappresent­ati da organo di controllo, Inps, agenzia delle Entrate e in via indiretta anche gli istituti bancari.

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