Le regole già operative da oggi
Nel primo pacchetto di norme in vigore l’obbligo di revisione organizzativa Crescono le responsabilità sia degli organi di gestione sia di quelli di controllo
Un primo pacchetto di modifiche è entrato in vigore sabato 16 marzo: oggi è quindi il primo giorno operativo. Ecco la mappa dei cambiamenti.
Pagina a cura di La gran parte delle novità previste dal Codice della crisi e dell’insolvenza entrerà in vigore diciotto mesi dopo la pubblicazione e quindi a metà agosto 2020. Un piccolo pacchetto di articoli, tra cui alcune importanti modifiche del Codice civile è però già operativo (si veda la scheda a destra). L’entrata in vigore di queste disposizioni, prevista 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta, è infatti scattata sabato 16 marzo.
Assetti organizzativi
Con due modifiche al Codice civile (entrambe già in vigore) il nuovo Codice della crisi impone a tutte le imprese e le società, di rivedere, in base alla loro natura, dimensione e di attività, il proprio apparato organizzativo.
L’articolo 375 del Codice della crisi, introduce nell’articolo 2086 del Codice civile (oltre a modificarne il titolo) un secondo comma che impone all’imprenditore, che opera in forma societaria o collettiva, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale. Prevede inoltre che l’imprenditore si attivi senza indugio per l’adozione degli strumenti per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
In base alla stessa logica, ma con un impatto pratico di sicuro molto più problematico, l’articolo 377 impone l’adozione di assetti organizzativi societari idonei a tutte le società di persone, capitali e cooperative. Ribadisce inoltre che la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori che devono compiere tutte le operazioni necessarie per il compimento dell’oggetto sociale.
Maggiori responsabilità
Da queste modifiche consegue una maggiore responsabilizzazione dell’organo di gestione che dovrà predisporre ovvero implementare un assetto organizzativo idoneo a valutare costantemente l’adeguatezza dell’assetto adottato, la sussistenza dell’equilibrio economico e finanziario, ad individuare il prevedibile andamento della gestione e gli eventuali indizi di una crisi.
Il primo passo consiste nell’individuazione delle funzioni interne necessarie alla produzione dei beni e servizi che si intendono porre sul mercato, facendo in modo che la struttura sia efficiente e che garantisca un adeguato flusso informativo tra le varie aree per un continuativo monitoraggio.
L’assetto organizzativo deve poi essere supportato da un assetto contabile e amministrativo capace di effettuare un puntuale controllo sulla gestione mediante una corretta pianificazione aziendale ed una costante analisi degli scostamenti.
Tale responsabilizzazione dell’organo di gestione è associata ad una pari responsabilizzazione dell’organo di controllo chiamato a verificare l’attività degli amministratori in materia di implementazione e valutazione degli assetti organizzativi e a segnalare gli indizi di crisi eventualmente emersi nella sua attività di controllo, chiedendo notizie sulle attività rimediali poste in essere e vigilando sulla loro concreta attuazione.
Gli obiettivi
L’obiettivo è la rilevazione tempestiva della crisi, in primis legata alle nuove procedura di allerta, che il legislatore ha posto al centro dell’intera riforma delle procedure concorsuali.
Non ci si deve, quindi, stupire che la norma in esame sia già entrata in vigore: imponendo con largo anticipo all’imprenditore e agli amministratori di dotarsi dei citati sistemi di rilevazione, tutte le imprese avranno uno spazio di tempo sufficientemente ampio per individuare i sintomi di crisi e correggerli prima che, dopo ferragosto del 2020, inizino le segnalazioni imposte per legge ai soggetti qualificati, rappresentati da organo di controllo, Inps, agenzia delle Entrate e in via indiretta anche gli istituti bancari.