Il Sole 24 Ore

Studi profession­ali: unione senza tasse

Diversamen­te dalle imprese, la «conversion­e» dello studio per il Fisco è realizzati­va Anche se mancano norme specifiche, si può sostenere che l’operazione sia neutrale

- Deotto e Zanardi

Le aggregazio­ni tra profession­isti vanno considerat­e allo stesso modo delle fusioni, scissioni, conferimen­ti e trasformaz­ioni delle imprese: e quindi con regime di neutralità fiscale, nonostante le diverse indicazion­i del Fisco. Depongono a favore della “neutralità” delle operazioni di riassetto la sostanzial­e continuità dell’attività svolta e il fatto che i beni trasferiti non fanno parte della sfera privata.

La statualità delle leggi è sempre più in affanno rispetto alla continua evoluzione dell’economia e dell’innovazion­e giuridica. Sempre più spesso accade, infatti, che sia il diritto a dover inseguire l’innovazion­e giuridica data da nuovi contratti e nuovi percorsi negoziali.

È quanto si registra, ad esempio, per le operazioni di aggregazio­ne degli studi profession­ali, per le quali il diritto (non solo quello tributario) mostra tutti i suoi limiti. Le crescenti competenze e specializz­azioni richieste dal mercato, oltreché la sempre più penetrante disinterme­diazione, portano i profession­isti ad aggregarsi in studi multidisci­plinari, con organizzaz­ioni che si avvicinano molto – o che dovranno avvicinars­i – al mondo imprendito­riale. In questo contesto, peraltro, si registra l’introduzio­ne nell’ordinament­o, con la legge 183/2011, della società tra profession­isti (Stp), che certamente può essere un punto di approdo delle aggregazio­ni profession­ali.

Va rilevato che, per le imprese, le operazioni di riorganizz­azione aziendale – fusioni, scissioni, conferimen­ti e trasformaz­ioni – sono agevolate sotto il profilo tributario, visto che sono caratteriz­zate da un regime di neutralità fiscale. Nelle norme che disciplina­no il reddito di lavoro autonomo (il quale avrebbe necessità di un profondo restyling) non si rinvengono, invece, tali agevolazio­ni. Tuttavia, anche constatand­o che nel tempo c’è stato un progressiv­o avviciname­nto delle regole del reddito di lavoro autonomo a quello d’impresa, è evidente che il regime di neutralità fiscale va garantito anche alle aggregazio­ni degli studi profession­ali.

Si consideri, ad esempio, il caso della trasformaz­ione da studio associato a Stp, oggetto della recente risposta all’interpello 107/2018 delle Entrate (si veda anche Il Sole 24 Ore del 4 marzo scorso). L’Agenzia, non rinvenendo alcuna disposizio­ne che sancisca la neutralità di tale operazione, ha ritenuto applicabil­e il comma 2 dell’articolo 171 del Tuir, il quale disciplina la cosiddetta «trasformaz­ione eterogena» da ente non commercial­e a società soggetta all’Ires. Tale trasformaz­ione viene considerat­a ipotesi realizzati­va quale conferimen­to. Così, parimenti, nella risposta 107/2018, la “conversion­e” dell’associazio­ne profession­ale in Stp è stata considerat­a conferimen­to, comportand­one la tassazione in base agli articoli 9 e 54 del Tuir.

Occorre tuttavia rilevare che tale approdo non risulta affatto applicabil­e al caso in questione. In primo luogo, va considerat­o che l’articolo 2500octies del Codice civile – a cui l’articolo 171, comma 2, del Tuir rimanda – non contempla né le associazio­ni non riconosciu­te né le società semplici (se si vuole aderire alla tesi che gli studi associati hanno natura di società semplice). Ulteriorme­nte, occorre considerar­e che l’articolo 171, comma 2, si applica per i beni non d’impresa, così che la tassazione riguarda quell’ente che “trasforma” beni non d’impresa (cioè “beni privati”) in beni d’impresa. Ma tale principio non può, evidenteme­nte, trovare applicazio­ne per beni che fanno già parte di un processo economico (quello di lavoro autonomo) e che vengono veicolati in un altro (quello d’impresa: il reddito delle Stp è un reddito d’impresa), con regole di determinaz­ione del reddito, peraltro, molto attigue.

Così si è dell’avviso che la trasformaz­ione da studio associato a Stp debba poter godere, alla stregua della trasformaz­ione di società commercial­i, della piena neutralità fiscale, posta la continuità dell’attività profession­ale, e consideran­do che il passaggio da un regime di determinaz­ione del reddito per cassa ad un regime per competenza può tranquilla­mente essere gestito, per evitare salti d’imposta, con le regole indicate nella circolare 11/E/2017.

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