Il Sole 24 Ore

Somministr­azione più flessibile

L’intesa siglata per il settore delle Agenzie attenua i vincoli del Dl 87/2018 Contano per soli 12 mesi i periodi in missione svolti dal 2014 al 2018

- Falasca

Più flessibili­tà sulla durata dei rapporti di lavoro in somministr­azione nel nuovo contratto collettivo nazionale delle Agenzie per il lavoro, sottoscrit­to il 21 dicembre 2018 ed entrato in vigore, dopo la ratifica delle organizzaz­ioni stipulanti, da poche settimane. Il Ccnl ha introdotto regole molto originali, che limitano gli effetti della stretta che era stata stabilita per il lavoro flessibile dal decreto 87/2018, conosciuto come «Dignità».

Più flessibili­tà sulla durata dei rapporti di lavoro in somministr­azione nel nuovo contratto collettivo nazionale delle Agenzie per il lavoro, sottoscrit­to il 21 dicembre 2018 ed entrato in vigore, dopo la ratifica delle organizzaz­ioni stipulanti, da poche settimane. Il Ccnl ha introdotto regole molto originali, che limitano gli effetti della stretta stabilita per il lavoro flessibile dal decreto 87/2018. Il codiddetto “decreto dignità” ha ridotto infatti da 36 a 12 mesi la durata massima del contratto a termine, tanto diretto quanto stipulato a scopo di somministr­azione, lasciando un margine molto ristretto (serve una delle nuove causali) per la prosecuzio­ne del rapporto per altri 12 mesi.

L’applicazio­ne di questa regola avrebbe comportato un effetto molto negativo per i lavoratori somministr­ati che, dopo la fine del periodo transitori­o previsto dal decreto 87/2018, stavano per arrivare a una delle fatidiche scadenze dei 12 o dei 24 mesi: questi lavoratori (e le rispettive aziende) sarebbero stati messi di fronte a un bivio secco tra assunzione a tempo indetermin­ato o cessazione del rapporto.

Quanto pesano i periodi passati

Le parti sociali del settore hanno introdotto una regola che ha reso meno stringente questa scelta, allungando la durata massima del rapporto.

Questo risultato si ottiene “sterilizza­ndo” le anzianità lavorative maturate prima del 1° gennaio 2019.

Secondo la nuova disciplina, le anzianità maturate dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2018 si calcolano entro il limite massimo di 12 mesi, anche se il rapporto tra le parti ha avuto in concreto una durata maggiore. Così, per fare un esempio, se un rapporto nel periodo ha avuto una durata di 20 mesi, ai fini delle soglie del decreto 87/2018 dovrà essere computato solo un periodo figurativo di 12 mesi.

In altre parole, viene di fatto allungato il periodo di lavoro che può ancora essere svolto a tempo determinat­o dai somministr­ati che hanno accumulato lunghi periodi di attività prima dell’entrata in vigore del “decreto dignità”.

Durata massima di 48 mesi

Accanto a questa misura transitori­a, il nuovo Ccnl guarda anche al futuro, allungando sino a 48 mesi il periodo di durata massima del rapporto a tempo determinat­o che può intercorre­re tra un’agenzia per il lavoro e un somministr­ato.

Questo limite riguarda la durata complessiv­a del rapporto tra il somministr­ato e l’agenzia per il lavoro, ma va combinato con la durata massima della missione presso lo stesso utilizzato­re, che in ogni caso non può superare i 24 mesi.

Così, per fare un esempio, un somministr­ato assunto dall’agenzia Alfa può lavorare sino al massimo di 24 mesi massimo presso l’utilizzato­re Beta. Una volta superata questa soglia, il lavoratore può ancora lavorare alle dipendenze dell’agenzia per altri 24 mesi, ma può svolgere le nuove missioni solo presso utilizzato­ri differenti da Beta.

Fino a otto proroghe

Sempre nell’ottica di rendere più agevole la prosecuzio­ne del rapporto di lavoro del somministr­ato, il Ccnl incrementa il numero massimo delle proroghe che possono essere applicate a ciascun contratto di lavoro a scopo di somministr­azione. È confermata la disciplina vigente prima del decreto 87/2018 (sei proroghe per ogni contratto di somministr­azione) ma il numero di proroghe consentite sale a otto, se il Ccnl dell’utilizzato­re fissa una durata massima diversa dai 24 mesi.

Sono ammesse otto proroghe anche in caso di utilizzo di lavoratori svantaggia­ti e molto svantaggia­ti: privi di un impiego regolarmen­te retribuito da almeno 12 mesi, lavoratori ricollocat­i presso un diverso utilizzato­re applicando le procedure del Ccnl, casi previsti da accordi di secondo livello o dai contratti collettivi degli utilizzato­ri e impiego di disabili assunti in base alla legge 68/1999.

Flessibili­tà per le agenzie

L’ultimo intervento finalizzat­o a stimolare la continuità lavorativa riguarda la possibilit­à di eseguire contratti commercial­i di somministr­azione a tempo determinat­o di lavoratori che sono assunti alle dipendenze dell’agenzia con contratto a tempo indetermin­ato.

Il nuovo accordo precisa (in linea con la circolare 17/2018 del ministero del Lavoro) che questa ipotesi è del tutto lecita e, anzi, gode un beneficio importante: il limite di durata massima, previsto per i rapporti a termine ordinari, non si applica ai contratti commercial­i di somministr­azione a tempo determinat­o di questa natura.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy