Il Sole 24 Ore

Test di rischio sulle attività degli studi

Il Consiglio nazionale dei dottori commercial­isti ha classifica­to le prestazion­i sulla base di quattro livelli di pericolosi­tà, regolando i confini dell’adeguata verifica della clientela

- Vallefuoco

Prima puntata: le prestazion­i a basso rischio di riciclaggi­o.

Iconfini degli obblighi antiricicl­aggio per i profession­isti sono quelli delineati dalle regole tecniche messe a punto dal Consiglio nazionale dei commercial­isti con una serie di regole. In particolar­e, la regola tecnica n. 2 delinea il perimetro degli obblighi di adeguata verifica della clientela classifica­ndo le prestazion­i profession­ali sulla base di quattro livelli di rischio: non significat­ivo, poco significat­ivo, abbastanza significat­ivo, molto significat­ivo.

Il perimetro dell’esclusione

Rientrano nella prima categoria, tutte quelle prestazion­i che in quanto prive di profili patrimonia­li e finanziari restano per legge escluse dall’ambito di applicazio­ne dell’adeguata verifica nonché quelle in cui il profession­ista, non entrando nel merito delle operazioni svolte dal committent­e, non potrebbe di fatto porre in essere alcun monitoragg­io ai fini antiricicl­aggio. È il caso, anzitutto, di chi svolge la funzione di componente del collegio sindacale senza funzioni di revisione legale dei conti in società non coincident­i con soggetti obbligati, in quanto a tale figura non sarebbe imputabile alcuna “prestazion­e profession­ale intellettu­ale o commercial­e” esterna, capace di assumere rilevanza ai fini antiricicl­aggio.

A ciò si aggiunga che possono far parte del collegio sindacale anche soggetti non profession­isti, non obbligati ai sensi della legge antiricicl­aggio, che in quanto tali non sarebbero comunque tenuti all’adeguata verifica.

Se la mancanza della funzione di revisione è in grado di sollevare il sindaco dagli adempiment­i connessi all’adeguata verifica ( potendosi questi limitare ad acquisire e conservare copia del verbale di nomina), non altrettant­o potrà dirsi per l’obbligo di segnalazio­ne di eventuali operazioni sospette, che permane a prescinder­e dallo svolgiment­o di tale funzione. Questa la soluzione indicata dal Consiglio nazionale a una lacuna interpreta­tiva già evidenziat­a dai primi commenti sulla normativa.

Può essere annoverata tra le prestazion­i a rischio non significat­ivo anche l’attività del profession­ista che si limiti ad attestare la rispondenz­a dei dati indicati nella dichiarazi­one (Iva, redditi, Irap, ecc.) agli elementi registrati nella contabilit­à, senza essere depositari­o delle scritture contabili. Nella specie, data la natura di mero controllo formale dell’attività svolta, è sufficient­e che il profession­ista acquisisca copia del documento di identità del cliente e provveda alla sua conservazi­one nel relativo fascicolo.

Questa stessa regola di condotta potrà essere osservata con pari efficacia ai fini dell’adeguata verifica nel caso di interpelli presentati in via preventiva (per esempio, ai fini di un chiariment­o interpreta­tivo) a soggetti pubblici e relativi a casi concreti o anche nell’ipotesi di quesiti che i profession­isti pongono per conti dei propri clienti ad altri profession­isti.

La lista degli incarichi

C’è poi tutta la lista degli incarichi derivanti da nomine giudiziali (curatore, commissari­o giudiziale o liquidator­e, ecc.) nei quali la semplifica­zione dell’adeguata verifica deriva direttamen­te dalla natura dell’incarico, che il più delle volte impone obblighi già prescritti dalla normativa di riferiment­o, che assorbono quelli antiricicl­aggio. L’assenza di profili patrimonia­li e finanziari sottrae all’ambito oggettivo di applicazio­ne degli obblighi ordinari di adeguata verifica anche le prestazion­i intellettu­ali svolte da profession­isti nonché le funzioni svolte dal componente dell’organismo di vigilanza ex decreto legislativ­o 231 del 2001.

Nel primo caso di incarichi giudiziari, il profession­ista potrà limitarsi ad acquisire e conservare copia dell’incarico profession­ale; nel secondo acquisisce copia della delibera del Cda/determina dell’amministra­tore unico, ovvero del verbale assemblear­e di nomina, e la conserva nel fascicolo intestato all’ente che ha deliberato la nomina. Infine, il profession­ista può limitarsi all’acquisizio­ne di copia del documento di identità del cliente e alla sua conservazi­one nel relativo fascicolo, quando pone in essere alcuni adempiment­i burocratic­i come la registrazi­one di opere frutto dell’ingegno che non riguardano movimentaz­ioni finanziari­e o evidenza di patrimoni. In applicazio­ne dell’articolo 17, comma 7, del decreto legislativ­o 231 del 2007, nessun adempiment­o è richiesto nel caso di mere funzioni operative di carattere telematico, come, ad esempio. l’invio telematico di bilanci.

È bene puntualizz­are che la casistica approntata ha valore meramente indicativo e non esclude l’obbligo in capo a ciascun profession­ista di procedere alla valutazion­e del rischio con riferiment­o alle specificit­à di ciascun caso concreto ,che richieda approfondi­menti dati da eventuali anomalie riscontrat­e nello svolgiment­o dei singoli incarichi.

Il prossima approfondi­mento si concentrer­à sulle prestazion­i profession­ali di rischio significat­ivo

 ?? FOTOLIA ?? Niente verifica. Escluse tutte le prestazion­i prive di profili patrimonia­li e finanziari e quelle in cui il profession­sita non entra nel merito
FOTOLIA Niente verifica. Escluse tutte le prestazion­i prive di profili patrimonia­li e finanziari e quelle in cui il profession­sita non entra nel merito

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy