Regole pesanti per gli stranieri ma c’è il rischio di illegittimità
L’accesso degli stranieri extracomunitari al reddito di cittadinanza potrà comportare criticità legate alla necessità di acquisire la certificazione della situazione reddituale e patrimoniale nel Paese d’origine. È una previsione inserita al Senato con un emendamento al decreto legge 4 del 28 gennaio 2019, che ha istituito il sostegno per famiglie in condizioni disagiate. La domanda di reddito o pensione di cittadinanza può essere presentata da: cittadini italiani e dell’Unione europea;
stranieri lungo soggiornanti (permesso di soggiorno a tempo indeterminato);
stranieri titolari del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, familiari di un cittadino italiano o dell’Unione europea.
Sulla concessione dell’assegno ai cittadini stranieri, diversi sono i requisiti introdotti dal legislatore: 10 anni di residenza in Italia, la titolarità del permesso di soggiorno di di lungo periodo (ex carta di soggiorno) e, infine, l’obbligo di produrre la documentazione del Paese di origine tradotta e legalizzata dall’autorità consolare italiana, che attesti la composizione del nucleo familiare e la situazione reddituale e patrimoniale nel Paese di origine (sono esentati i rifugiati politici e chi proviene da Paesi dai quali non è possibile ottenere la certificazione).
La richiesta della documentazione rilasciata dal Paese di origine, che attesta l’effettiva consistenza del patrimonio posseduto dai cittadini stranieri nel Paese di provenienza non è una novità nell’ordinamento italiano.
Si pensi, infatti, alle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario che, per concedere benefici come l’alloggio, la borsa di studio, l’esenzione dal ticket mensa e altro, non si limitano più a chiedere allo studente universitario straniero un’autocertificazione sulle disponibilità economiche finanziarie proprie e della famiglia, ma richiedono la produzione del certificato di stato di famiglia, della visura catastale, della dichiarazione dei redditi e dell’estratto del patrimonio mobiliare, tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle Autorità diplomatiche italiane del Paese d’origine, o secondo le modalità previste dalle convezioni internazionali vigenti in materia di legalizzazione.
È anche vero che tutti i cittadini italiani e stranieri dovrebbero denunciare redditi e patrimoni all’estero e che le possibilità di controllo delle autorità fiscali italiane sono identiche sia per gli italiani sia per gli stranieri.
Ci sono perplessità sulla effettiva istituzione e sull’aggiornamento dell’elenco di Paesi dove è «oggettivamente impossibile» procurarsi la documentazione (dovrà essere un decreto del ministero del Lavoro, di concerto con il ministero degli Esteri, a stilarlo). Solo le nostre rappresentanze diplomatiche, infatti – negli Stati dove è presente un ufficio consolare – sono in grado di certificare l’indisponibilità della certificazione per il beneficio del reddito di cittadinanza.
Non mancherà, infine, chi solleverà questioni di illegittimità costituzionale e di contrasto con il diritto dell’Unione delle norme introdotte per quanto riguarda l’accesso degli stranieri al beneficio.