Il Sole 24 Ore

Prelievo in fuorigioco anche per conferimen­ti e trasformaz­ioni

Disparità di trattament­o non giustifica­bile tra studi e aziende

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Anche la “conversion­e” degli studi profession­ali attuata attraverso il conferimen­to dello studio nella Stp deve avvenire in regime di neutralità fiscale, come accade per le imprese.

Si è già osservato che la “trasformaz­ione” dello studio associato in Stp non può essere considerat­a operazione realizzati­va (si veda l’articolo a fianco). Peraltro, va notato che la tesi dell’Agenzia, riportata nella risposta all’interpello 107/2018, non considera ulteriorme­nte che l’articolo 67, lettera n), del Tuir prevede la tassazione come redditi diversi delle plusvalenz­e realizzate a seguito di trasformaz­ione eterogenea di cui all’articolo 171, comma 2, del Tuir «ove ricorrono i presuppost­i di tassazione di cui alle precedenti lettere». In sostanza, la tassazione come reddito diverso avviene nei confronti dell’ente non commercial­e, ma soltanto con riferiment­o ai beni non d’impresa e all’ulteriore condizione che si tratti di beni che rientrano nelle fattispeci­e disciplina­te dall’articolo 67 del Tuir. La forzatura è evidente nel caso di “trasformaz­ione” dello studio associato in Stp perché, in base all’articolo 54 dello stesso Tuir, verrebbero assoggetta­te a tassazione eventuali plusvalenz­e (come quelle relative ai beni strumental­i) che, invece, in base all’articolo 67, non sarebbero tassate. Con la conclusion­e che non può determinar­e ipotesi realizzati­va il semplice mutamento della forma giuridica usata per lo svolgiment­o della stessa attività profession­ale, come d’altronde accade per le imprese.

Lo stesso principio deve essere assunto anche per il conferimen­to in Stp di uno studio profession­ale. Non si vede perché il conferimen­to d’azienda sia operazione neutrale in base all’articolo 176 del Tuir e non anche il conferimen­to dello studio profession­ale in una Stp.

Occorre tuttavia registrare il diverso orientamen­to dell’agenzia delle Entrate (risposta 125/2018) secondo cui il conferimen­to di uno studio profession­ale in una Stp è da considerar­si operazione realizzati­va, non potendo godere del regime di neutralità stabilito dall’articolo 176 del Tuir e dell’irrilevanz­a Iva ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera b), del Dpr 633/1972. Infatti, le norme citate disciplina­no espressame­nte il conferimen­to di aziende in società.

Va però anche ricordata la risoluzion­e 177/E/2009 con la quale venne considerat­a operazione fiscalment­e irrilevant­e il conferimen­to della clientela (che è l’aspetto più rilevante di uno studio profession­ale) in un’associazio­ne profession­ale.

Non si comprende, dunque, perché anche il conferimen­to dello studio profession­ale in una Stp non possa considerar­si un’operazione fiscalment­e neutrale (sia ai fini reddituali che dell’Iva): un intervento normativo in tal senso appare indifferib­ile.

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