Il Sole 24 Ore

Esenzione Imu dei consorzi con il nodo dei soci privati

Il giudice nega l’agevolazio­ne perché nella compagine c’è un istituto bancario Ma le norme del 2011 non richiamano la disciplina dell’Ici

- Luigi Lovecchio

Gli immobili dei consorzi di sviluppo industrial­e sono esenti da Imu a condizione che ciascun socio del consorzio sia soggettiva­mente esente dal tributo comunale. Lo ha stabilito la sentenza 10817/9/2018 della Ctr Campania, sezione staccata di Salerno (presidente e relatore Pagano).

La lite parte da un consorzio Asi che ha impugnato un avviso di accertamen­to emesso ai fini Imu, relativo agli immobili posseduti, sostenendo che questi beni avrebbero dovuto essere considerat­i esenti da imposta, in base all’articolo 7 del decreto legislativ­o 504/92, perché di proprietà di un ente pubblico, adibiti esclusivam­ente a compiti istituzion­ali. La Ctp ha respinto il ricorso e il consorzio ha presentato appello.

Il Comune resistente ha obiettato, sia in primo che in secondo grado, che l’esenzione non poteva essere riconosciu­ta sia perché il consorzio aveva qualifica di ente pubblico economico, sia perché nella compagine sociale era presente un istituto di credito, soggetto non esente da Imu.

La Ctr ha respinto l’appello, aderendo alla tesi del Comune e osservando che l’esenzione da imposta spetta solo se tutti i soci del consorzio sono esenti da Imu.

Il collegio ha richiamato l’ordinanza 26575/2018 della Cassazione che ha affrontato un caso identico. In questa pronuncia, i giudici hanno applicato la norma interpreta­tiva contenuta nell’articolo 31, comma 18, legge 289/2002, per cui l’esenzione prevista nell’articolo 7, lettera a), del decreto legislativ­o 504/92 «si deve intendere applicabil­e anche ai consorzi tra enti territoria­li e altri enti che siano individual­mente esenti ai sensi della stessa disposizio­ne». Nella vicenda affrontata dalla Cassazione, la presenza sempre di un soggetto non esente nella compagine sociale ha impedito l’applicazio­ne dell’esenzione.

Va ricordato però che l’articolo 7, lettera a), del decreto legislativ­o 504/92 non è stato espressame­nte richiamato nella disciplina dell’Imu. È infatti l’articolo 9, comma 8, del decreto legislativ­o 23/2011 a disporre l’esenzione degli immobili dello Stato e degli altri enti territoria­li, senza tuttavia riprodurre integralme­nte la previsione precedente. Così, le Camere di commercio, che nel regime Ici erano esenti, sono ora assoggetta­te a Imu, in quanto non richiamate nella nuova disposizio­ne. Non sembra quindi che si possa automatica­mente applicare, in ambito Imu, la norma interpreta­tiva contenuta nell’articolo 31, legge 289/2002, che richiama per l’appunto una previsione non recepita nel nuovo tributo patrimonia­le. Tanto, nonostante il contrario avviso espresso dal Mef nella circolare 3 del 2012.

In ogni caso, l’articolo 9 del decreto legislativ­o 23/2011 menziona solo i consorzi tra Stato, Regioni, Comuni, Province e Comunità montane. Per i consorzi costituiti anche con soggetti diversi da questi enti, dunque, non sembra che possa essere invocata l’esenzione da imposta.

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