Controlli Iva, serve l’inventario generale
Da annullare l’accertamento basato su un campione di merci irrisorio
Va annullato l’accertamento Iva nell’ambito del quale sono stati selezionati solo una ventina di articoli rispetto agli oltre 260 inventariati a inizio verifica, che rappresentano solo lo 0,16% della merce acquistata nel periodo della verifica. Lo ha deciso la Ctr Calabria che, con la sentenza 2122/2/18 (presidente e relatore Prestinenzi), ha aderito all’orientamento della Cassazione per cui in materia di Iva non è legittima la presunzione di ricavi, maggiori di quelli denunciati, fondata sul raffronto tra prezzi di acquisto e di rivendita operato solo su alcuni articoli anziché su un inventario generale delle merci da porre a base dell’accertamento (si veda, per tutte, la sentenza 6849/2009 della Cassazione).
Posto che nella situazione descritta «il campione ha ignorato soprattutto la maggior parte del fatturato dell’azienda», per la Ctr tale criterio di determinazione della percentuale di ricarico non risponde ai canoni di coerenza logica. Non solo. La pronuncia ha anche sottolineato che in presenza di scritture contabili formalmente corrette l’amministrazione non può presumere un maggior reddito d’impresa solo rilevando che il contribuente ha applicato una percentuale di ricarico diversa da quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza; le medie di settore, infatti, «non costituiscono un “fatto noto”, storicamente provato, dal quale argomentare, con giudizio critico, quello ignoto da provare, ma soltanto il risultato di una estrapolazione statistica di una pluralità di dati disomogenei, risultando quindi inidonee, di per se stesse, a integrare gli estremi di una prova per presunzioni (...)» (Cassazione, ordinanza 27488/2013). Per i giudici di legittimità, occorre che risultino l’abnormità e l’irragionevolezza della difformità tra la percentuale di ricarico applicata dal contribuente e la media di settore.
La sentenza della Ctr Calabria conferma – in un certo senso applicandoli congiuntamente – due principi-cardine in materia di accertamento basato sulle medie di settore:
innanzitutto, il Fisco deve estendere l’ambito oggettivo dell’indagine a una base di campionatura idonea (non essendo sufficiente il ricorso a dati che nel contesto specifico siano irrisori);
in secondo luogo, anche se la “mappatura” dei campioni sia attendibile, la verifica deve rispettare i canoni di coerenza e attendibilità tracciati dalla giurisprudenza di legittimità.