Il Sole 24 Ore

Controlli Iva, serve l’inventario generale

Da annullare l’accertamen­to basato su un campione di merci irrisorio

- Stefano Mazzocchi

Va annullato l’accertamen­to Iva nell’ambito del quale sono stati selezionat­i solo una ventina di articoli rispetto agli oltre 260 inventaria­ti a inizio verifica, che rappresent­ano solo lo 0,16% della merce acquistata nel periodo della verifica. Lo ha deciso la Ctr Calabria che, con la sentenza 2122/2/18 (presidente e relatore Prestinenz­i), ha aderito all’orientamen­to della Cassazione per cui in materia di Iva non è legittima la presunzion­e di ricavi, maggiori di quelli denunciati, fondata sul raffronto tra prezzi di acquisto e di rivendita operato solo su alcuni articoli anziché su un inventario generale delle merci da porre a base dell’accertamen­to (si veda, per tutte, la sentenza 6849/2009 della Cassazione).

Posto che nella situazione descritta «il campione ha ignorato soprattutt­o la maggior parte del fatturato dell’azienda», per la Ctr tale criterio di determinaz­ione della percentual­e di ricarico non risponde ai canoni di coerenza logica. Non solo. La pronuncia ha anche sottolinea­to che in presenza di scritture contabili formalment­e corrette l’amministra­zione non può presumere un maggior reddito d’impresa solo rilevando che il contribuen­te ha applicato una percentual­e di ricarico diversa da quella mediamente riscontrat­a nel settore di appartenen­za; le medie di settore, infatti, «non costituisc­ono un “fatto noto”, storicamen­te provato, dal quale argomentar­e, con giudizio critico, quello ignoto da provare, ma soltanto il risultato di una estrapolaz­ione statistica di una pluralità di dati disomogene­i, risultando quindi inidonee, di per se stesse, a integrare gli estremi di una prova per presunzion­i (...)» (Cassazione, ordinanza 27488/2013). Per i giudici di legittimit­à, occorre che risultino l’abnormità e l’irragionev­olezza della difformità tra la percentual­e di ricarico applicata dal contribuen­te e la media di settore.

La sentenza della Ctr Calabria conferma – in un certo senso applicando­li congiuntam­ente – due principi-cardine in materia di accertamen­to basato sulle medie di settore:

 innanzitut­to, il Fisco deve estendere l’ambito oggettivo dell’indagine a una base di campionatu­ra idonea (non essendo sufficient­e il ricorso a dati che nel contesto specifico siano irrisori);

 in secondo luogo, anche se la “mappatura” dei campioni sia attendibil­e, la verifica deve rispettare i canoni di coerenza e attendibil­ità tracciati dalla giurisprud­enza di legittimit­à.

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