Credito R&S legato all’anno della spesa
L’obbligo sul quadro RU vale solo per il periodo in cui sono sostenuti i costi
Per usufruire del credito d’imposta per ricerca e sviluppo occorre indicarlo nella dichiarazione relativa all’annualità in cui il costo è stato sostenuto e non quando il credito stesso è utilizzato. In ogni caso l’omessa indicazione non può essere sanzionata con la decadenza del beneficio, poiché manca una espressa previsione normativa in tal senso. Questi sono i principi contenuti nella sentenza 42/2019 della Ctp di Reggio Emilia (presidente e relatore Montanari), depositata lo scorso 18 febbraio.
Il contenzioso trae origine dall’impugnazione di un atto di recupero del credito d’imposta maturato a fronte di costi sostenuti per l’attività di ricerca e sviluppo, utilizzato in compensazione nell’anno 2011 e ritenuto inesistente dall’ufficio.
Più precisamente, la contribuente non aveva indicato il credito nel quadro RU della dichiarazione relativa al periodo di imposta e, per tale ragione, l’Agenzia disconosceva la sussistenza del diritto.
Nel ricorso proposto, in estrema sintesi, la società rilevava che il credito era già stato indicato nelle dichiarazioni degli anni 2008 e 2009, quando cioè i costi relativi erano stati sostenuti. Ne conseguiva così che l’omessa compilazione nell’anno di imposta di utilizzo in compensazione, non poteva pregiudicare la sussistenza del diritto.
Preliminarmente la Ctp ha delimitato l’effettiva materia del contendere, evidenziando che, indipendentemente dalla terminologia utilizzata dall’ufficio, la contestazione riguardava esclusivamente un’ipotesi di utilizzo indebito del credito d’imposta e non l’inesistenza dello stesso.
In tale seconda ipotesi, infatti, l’Agenzia avrebbe dovuto dimostrare l’inesistenza dei costi sostenuti a monte e che avevano originato il diritto al beneficio.
Ciò premesso, la Ctp di Reggio Emilia ha ritenuto l’atto di recupero illegittimo sotto un duplice profilo.
Innanzitutto, la normativa che regola la fattispecie è chiara nel porre a carico del contribuente l’obbligo della compilazione del quadro RU solo per il periodo d’imposta in cui i costi che hanno originato il diritto sono stati sostenuti.
Non è, invece, richiesto alcun adempimento nell’annualità di utilizzo in compensazione. La contribuente, quindi, aveva correttamente compilato le dichiarazioni relative al periodo di imposta in cui il credito era maturato.
Peraltro, sul punto, il collegio ha anche rilevato che comunque si trattava di informazioni già a disposizione dell’ufficio per le quali, secondo lo Statuto del contribuente, l’amministrazione non può avanzare alcuna richiesta (articolo 10, legge 212/2000).
La Ctp emiliana, in ogni caso, ha ritenuto illegittima la decadenza dal beneficio per omessa indicazione nel quadro RU del credito. La compilazione, infatti, era prevista solo nel Decreto ministeriale (76/08): la legge 296/2006, istitutiva del credito di imposta, demandava a un decreto attuativo solo l’individuazione degli obblighi di comunicazione, senza alcuna previsione di decadenza in caso di inadempimento del contribuente. Pertanto, la sanzione doveva comunque essere disapplicata (ex articolo 7, comma 5, Dlgs 546/1992).