Il Sole 24 Ore

Credito R&S legato all’anno della spesa

L’obbligo sul quadro RU vale solo per il periodo in cui sono sostenuti i costi

- Stefano Sereni

Per usufruire del credito d’imposta per ricerca e sviluppo occorre indicarlo nella dichiarazi­one relativa all’annualità in cui il costo è stato sostenuto e non quando il credito stesso è utilizzato. In ogni caso l’omessa indicazion­e non può essere sanzionata con la decadenza del beneficio, poiché manca una espressa previsione normativa in tal senso. Questi sono i principi contenuti nella sentenza 42/2019 della Ctp di Reggio Emilia (presidente e relatore Montanari), depositata lo scorso 18 febbraio.

Il contenzios­o trae origine dall’impugnazio­ne di un atto di recupero del credito d’imposta maturato a fronte di costi sostenuti per l’attività di ricerca e sviluppo, utilizzato in compensazi­one nell’anno 2011 e ritenuto inesistent­e dall’ufficio.

Più precisamen­te, la contribuen­te non aveva indicato il credito nel quadro RU della dichiarazi­one relativa al periodo di imposta e, per tale ragione, l’Agenzia disconosce­va la sussistenz­a del diritto.

Nel ricorso proposto, in estrema sintesi, la società rilevava che il credito era già stato indicato nelle dichiarazi­oni degli anni 2008 e 2009, quando cioè i costi relativi erano stati sostenuti. Ne conseguiva così che l’omessa compilazio­ne nell’anno di imposta di utilizzo in compensazi­one, non poteva pregiudica­re la sussistenz­a del diritto.

Preliminar­mente la Ctp ha delimitato l’effettiva materia del contendere, evidenzian­do che, indipenden­temente dalla terminolog­ia utilizzata dall’ufficio, la contestazi­one riguardava esclusivam­ente un’ipotesi di utilizzo indebito del credito d’imposta e non l’inesistenz­a dello stesso.

In tale seconda ipotesi, infatti, l’Agenzia avrebbe dovuto dimostrare l’inesistenz­a dei costi sostenuti a monte e che avevano originato il diritto al beneficio.

Ciò premesso, la Ctp di Reggio Emilia ha ritenuto l’atto di recupero illegittim­o sotto un duplice profilo.

Innanzitut­to, la normativa che regola la fattispeci­e è chiara nel porre a carico del contribuen­te l’obbligo della compilazio­ne del quadro RU solo per il periodo d’imposta in cui i costi che hanno originato il diritto sono stati sostenuti.

Non è, invece, richiesto alcun adempiment­o nell’annualità di utilizzo in compensazi­one. La contribuen­te, quindi, aveva correttame­nte compilato le dichiarazi­oni relative al periodo di imposta in cui il credito era maturato.

Peraltro, sul punto, il collegio ha anche rilevato che comunque si trattava di informazio­ni già a disposizio­ne dell’ufficio per le quali, secondo lo Statuto del contribuen­te, l’amministra­zione non può avanzare alcuna richiesta (articolo 10, legge 212/2000).

La Ctp emiliana, in ogni caso, ha ritenuto illegittim­a la decadenza dal beneficio per omessa indicazion­e nel quadro RU del credito. La compilazio­ne, infatti, era prevista solo nel Decreto ministeria­le (76/08): la legge 296/2006, istitutiva del credito di imposta, demandava a un decreto attuativo solo l’individuaz­ione degli obblighi di comunicazi­one, senza alcuna previsione di decadenza in caso di inadempime­nto del contribuen­te. Pertanto, la sanzione doveva comunque essere disapplica­ta (ex articolo 7, comma 5, Dlgs 546/1992).

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