Il Sole 24 Ore

Il regime Iva rischia di neutralizz­are il beneficio fiscale

Il caso dell’acquisizio­ne del bene da parte delle società di leasing

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Come per la precedente edizione dell’estromissi­one agevolata, la norma non prevede alcun vantaggio ai fini Iva. Conseguent­emente, considerat­o che ai sensi dell’articolo 2, comma 2, n. 5 del Dpr 633/1972, l’esclusione dell’immobile strumental­e dal regime d’impresa configura un’operazione di autoconsum­o rilevante ai fini Iva, è opportuno verificare per tempo il regime Iva da applicare in quanto in determinat­e situazioni gli effetti dell’applicazio­ne potrebbero rendere impraticab­ile l’estromissi­one, sebbene la stessa possa risultare vantaggios­a ai fini delle imposte dirette.

La problemati­ca maggiore si verifica quando il fabbricato strumental­e viene estromesso in regime di esenzione da Iva in quanto, in queste situazioni, l’imprendito­re è obbligato ad operare la rettifica della detrazione ai sensi dell’articolo 19 del Dpr 633/1972. Un caso controvers­o riguarda le modalità di rettifica dell’Iva detratta in relazione ai fabbricati acquisiti mediante contratto di leasing. L’agenzia delle Entrate (circolare 26/E/2016), infatti, seppur con riferiment­o all’assegnazio­ne agevolata di beni ai soci, ha precisato che per gli immobili riscattati da leasing ai fini del computo del periodo decennale di rettifica occorre fare riferiment­o alla data dell’esercizio dell’opzione per il riscatto fatta salva l’ipotesi oggetto della risposta n. 3 del 17 dicembre 2018, nella quale l’Agenzia ha specificat­o che l’immobile possa essere considerat­o acquistato prima del riscatto in ragione di un maxi canone iniziale eccessivam­ente elevato rispetto al totale del leasing.

È evidente che l’interpreta­zione dell’Agenzia è fortemente penalizzan­te per il contribuen­te in quanto, in caso di riscatto avvenuto a ridosso dell’estromissi­one, l’imprendito­re dovrebbe determinar­e l’Iva detratta da riversare tenendo conto di un orizzonte temporale molto più ampio. Tale interpreta­zione è stata ampiamente criticata dalla dottrina che ha invece ritenuto corretta una soluzione alternativ­a basata sul principio comunitari­o secondo il quale l’acquisizio­ne del bene in leasing e il suo godimento all’acquisizio­ne a titolo oneroso sono equiparati (articolo 14 della direttiva 112/2006/Ce).

In questo modo il momento di acquisizio­ne dell’immobile non coincidere­bbe con la data del riscatto ma con quella dall’acquisizio­ne del bene in leasing. Oltretutto questo principio (prevalenza della sostanza sulla forma) è stato in passato utilizzato dalla stessa Agenzia delle Entrate (risoluzion­e n. 178/2009), secondo cui la rettifica deve essere effettuata tenendo conto del momento di acquisto o ultimazion­e degli immobili, a nulla rilevando le modalità di acquisizio­ne degli stessi (acquisto-costruzion­e, in appalto-acquisizio­ne, in leasing).

La riproposiz­ione dell’attuale estromissi­one agevolata dei beni immobili detenuti dall’imprendito­re individual­e potrebbe pertanto essere l’occasione per la scelta, anche a livello di prassi, di accogliere una soluzione più equa come quella proposta dalla dottrina. In caso contrario, infatti, per gli imprendito­ri individual­i in possesso di beni immobili riscattati in anni recenti dalle società leasing, l’agevolazio­ne reintrodot­ta con la legge di Bilancio 2019 risultereb­be di fatto ancora una volta totalmente preclusa.

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