Il Sole 24 Ore

Torna l’estromissi­one, chance estesa a cedolare e passaggio generazion­ale

L’opzione va effettuata entro il 31 maggio per fatti concludent­i L’edizione 2019 non include le società e gli enti Fuori anche i beni in leasing

- Davide Cagnoni Angelo D’Ugo

Pagina a cura di Poco più di due mesi per decidere sull’estromissi­one agevolata dal regime d’impresa degli immobili strumental­i. La chance è riproposta dalla legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 66, legge 145/18) e l’opzione va manifestat­a con comportame­nto concludent­e entro il 31 maggio.

Anche se non è stata riaperta per le società - scelta di per sé discutibil­e - l’agevolazio­ne si presenta di assoluto interesse in quanto permette a negozi, uffici e capannoni “imprigiona­ti” nel regime d’impresa di rientrare nella sfera privata.

Il perimetro

Sono ammessi solo gli imprendito­ri individual­i. Oltre alle società, sono esclusi i profession­isti e gli enti non commercial­i anche se esercitano attività d’impresa.

L’estromissi­one riguarda solo gli immobili strumental­i per natura (categorie catastali B, C, D, E ed A/10) e per destinazio­ne (terreni e immobili utilizzati esclusivam­ente per l’esercizio dell’impresa). Sono esclusi gli immobili merce e quelli che, pur appartenen­ti all’impresa, non sono strumental­i.

In assenza di agevolazio­ne, l’estromissi­one dell’immobile da parte dell’imprendito­re individual­e rappresent­a una destinazio­ne al consumo personale o familiare o a finalità estranee all’esercizio di impresa (articolo 58, comma 3 del Tuir) con conseguent­e realizzo di plusvalenz­a tassabile data dalla differenza tra il valore normale dell’immobile e il costo fiscale dello stesso non ammortizza­to (articolo 86, comma 3, Tuir).

L’agevolazio­ne permette, invece, l’assoggetta­mento della plusvalenz­a a un’imposta sostitutiv­a delle imposte sui redditi e dell’Irap pari all’8% e la facoltà di calcolare la plusvalenz­a come differenza tra il valore catastale dell’immobile (anziché quello normale) e il relativo costo fiscale. È chiaro quindi che l’estromissi­one converrà per immobili di un certo pregio o con un costo fiscale molto basso. In presenza di immobili poco interessan­ti per zona o caratteris­tiche, infatti, il valore normale potrebbe già di per sé essere molto basso e, quindi, potrebbe essere possibile estromette­rli in modo ordinario con un impatto fiscale accettabil­e.

La convenienz­a

L’estromissi­one può essere sfruttata per diverse situazioni. Una di queste sono le pianificaz­ioni in ottica di passaggio generazion­ale. Poniamo il caso dell’imprendito­re con due figli dei quali solo uno interessat­o a proseguire il business di famiglia: l’estromissi­one potrebbe essere usata per escludere dall’attività d’impresa un immobile da destinare al figlio che non proseguirà l’attività di famiglia. Nello specifico, i passaggi da porre in essere potrebbero essere i seguenti:

 preventiva valorizzaz­ione economica dell’impresa e dell’immobile da estromette­re al fine di equilibrar­e il trasferime­nto dei beni agli eredi;

 estromissi­one dell’immobile sfruttando la norma agevolativ­a;  donazione dell’immobile al figlio non interessat­o all’attività;

 donazione dell’impresa individual­e (svuotata dell’immobile) al figlio che proseguirà nell’attività.

Un’altra opportunit­à potrebbe essere colta grazie alla cedolare secca sulle nuove locazioni dei negozi (categoria catastale C/1 e superficie inferiore a 600 mq). L’estromissi­one potrebbe rivelarsi interessan­te per sfruttare l’opportunit­à di affittare l’immobile, detenuto a titolo personale, a una tassazione di favore (21 per cento). Tuttavia, tale soluzione è percorribi­le solo nell’ipotesi in cui l’imprendito­re al momento dell’estromissi­one del bene strumental­e individui effettivam­ente un terzo interessat­o a prendere in locazione l’immobile e con il quale pertanto predisporr­e un nuovo contratto di locazione nel 2019. Infatti, la normativa sulla cedolare secca (articolo 1, comma 59, legge n. 145/2018) preclude l’opzione se tra le stesse parti e per lo stesso immobile al 15 ottobre 2018 esisteva già un contratto di locazione non scaduto e non interrotto in anticipo rispetto alla naturale scadenza.

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