Record di verifiche sul consuntivo 2018
Sotto esame ex post anche le variazioni in corso d’esercizio
Verifiche a tutto campo sul rendiconto 2018. Prende avvio dal riaccertamento ordinario dei residui la complessa operazione di controllo che impegna con diverse firme i revisori degli enti locali.
L’articolo 228, comma 3 del Tuel stabilisce l’obbligo, prima dell’inserimento nel conto del bilancio, di verificare le ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui attivi e passivi e della corretta imputazione contabile, secondo i principi della competenza finanziaria potenziata. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato annualmente, con un’unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dei revisori, in vista dell’approvazione del rendiconto. Questo atto può però essere preceduto da determinazioni del responsabile del servizio finanziario su cui è necessario il parere dei revisori, nei casi di reimputazioni di entrate e spese per le quali bisogna riscuotere o pagare prima del riaccertamento. Il riaccertamento parziale può essere effettuato anche per consentire la registrazione tempestiva di impegni di spesa correlati a entrate vincolate accertate da reimputare in considerazione dell’esigibilità, riguardanti contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già perfezionate.
Per la firma del riaccertamento sono richieste al revisore verifiche a campione sui residui attivi e passivi confermati ed eliminati, sul fondo pluriennale vincolato e sulle connesse variazioni di bilancio. La conclusione del riaccertamento ordinario consente all’ente di conoscere i risultati finanziari da utilizzare per la verifica del saldo sul pareggio di bilancio 2018, da certificare entro il 1° aprile (il 31 marzo è festivo), pena le sanzioni di legge.
Un’attenzione particolare va riservata dai revisori alle verifiche sulla correttezza degli accantonamenti, con riguardo al fondo crediti dubbia esigibilità e al contenzioso.
Gli enti locali sono poi obbligati ad inserire nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con enti strumentali e le società partecipate. L’informativa, che va asseverata dai revisori (sia del soggetto esterno sia del Comune), deve evidenziare analiticamente eventuali discordanze e fornirne la motivazione. Se necessario, l’ente deve assumere i provvedimenti necessari per la riconciliazione di debiti e crediti.
Fra gli obblighi di firma c’è anche il certificato sulle spese spese di rappresentanza sostenute dall’ente nel 2018, da trasmettere alla Corte dei conti e pubblicare nel sito dell’ente, entro 10 giorni dal rendiconto. La relazione dei revisori al rendiconto della gestione deve dedicare una sezione all’eventuale rendiconto consolidato e contenere l’attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione. In sede di esame del rendiconto, il revisore deve poi verificare, dandone conto nella relazione, l’esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso del 2018, comprese quelle approvate durante l’esercizio provvisorio. L’organo di revisione deve poi dare atto nella relazione della verifica delle attestazioni sui tempi di pagamento. In tema di contabilità economico-patrimoniale, spetta ai revisori la verifica della convenienza per l’ente ad apportare migliorie su beni di terzi, in uso, detenuti a qualunque titolo, tenendo in debito conto le spese obbligatorie per legge. Entro il 31 maggio dovrà essere firmato per l’ultima volta il certificato al ministero dell’Interno. L’invio del questionario alla Corte dei conti chiude il cerchio delle firme dei revisori dei conti sul rendiconto 2018.