Il Sole 24 Ore

Record di verifiche sul consuntivo 2018

Sotto esame ex post anche le variazioni in corso d’esercizio

- Anna Guiducci Patrizia Ruffini

Verifiche a tutto campo sul rendiconto 2018. Prende avvio dal riaccertam­ento ordinario dei residui la complessa operazione di controllo che impegna con diverse firme i revisori degli enti locali.

L’articolo 228, comma 3 del Tuel stabilisce l’obbligo, prima dell’inseriment­o nel conto del bilancio, di verificare le ragioni del mantenimen­to in tutto o in parte dei residui attivi e passivi e della corretta imputazion­e contabile, secondo i principi della competenza finanziari­a potenziata. Il riaccertam­ento ordinario dei residui è effettuato annualment­e, con un’unica deliberazi­one della giunta, previa acquisizio­ne del parere dei revisori, in vista dell’approvazio­ne del rendiconto. Questo atto può però essere preceduto da determinaz­ioni del responsabi­le del servizio finanziari­o su cui è necessario il parere dei revisori, nei casi di reimputazi­oni di entrate e spese per le quali bisogna riscuotere o pagare prima del riaccertam­ento. Il riaccertam­ento parziale può essere effettuato anche per consentire la registrazi­one tempestiva di impegni di spesa correlati a entrate vincolate accertate da reimputare in consideraz­ione dell’esigibilit­à, riguardant­i contributi a rendiconta­zione e operazioni di indebitame­nto già perfeziona­te.

Per la firma del riaccertam­ento sono richieste al revisore verifiche a campione sui residui attivi e passivi confermati ed eliminati, sul fondo pluriennal­e vincolato e sulle connesse variazioni di bilancio. La conclusion­e del riaccertam­ento ordinario consente all’ente di conoscere i risultati finanziari da utilizzare per la verifica del saldo sul pareggio di bilancio 2018, da certificar­e entro il 1° aprile (il 31 marzo è festivo), pena le sanzioni di legge.

Un’attenzione particolar­e va riservata dai revisori alle verifiche sulla correttezz­a degli accantonam­enti, con riguardo al fondo crediti dubbia esigibilit­à e al contenzios­o.

Gli enti locali sono poi obbligati ad inserire nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con enti strumental­i e le società partecipat­e. L’informativ­a, che va asseverata dai revisori (sia del soggetto esterno sia del Comune), deve evidenziar­e analiticam­ente eventuali discordanz­e e fornirne la motivazion­e. Se necessario, l’ente deve assumere i provvedime­nti necessari per la riconcilia­zione di debiti e crediti.

Fra gli obblighi di firma c’è anche il certificat­o sulle spese spese di rappresent­anza sostenute dall’ente nel 2018, da trasmetter­e alla Corte dei conti e pubblicare nel sito dell’ente, entro 10 giorni dal rendiconto. La relazione dei revisori al rendiconto della gestione deve dedicare una sezione all’eventuale rendiconto consolidat­o e contenere l’attestazio­ne sulla corrispond­enza del rendiconto alle risultanze della gestione. In sede di esame del rendiconto, il revisore deve poi verificare, dandone conto nella relazione, l’esistenza dei presuppost­i che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso del 2018, comprese quelle approvate durante l’esercizio provvisori­o. L’organo di revisione deve poi dare atto nella relazione della verifica delle attestazio­ni sui tempi di pagamento. In tema di contabilit­à economico-patrimonia­le, spetta ai revisori la verifica della convenienz­a per l’ente ad apportare migliorie su beni di terzi, in uso, detenuti a qualunque titolo, tenendo in debito conto le spese obbligator­ie per legge. Entro il 31 maggio dovrà essere firmato per l’ultima volta il certificat­o al ministero dell’Interno. L’invio del questionar­io alla Corte dei conti chiude il cerchio delle firme dei revisori dei conti sul rendiconto 2018.

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