Il Sole 24 Ore

Comunicazi­one per l’impresa che subentra in corso d’opera

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Per una ristruttur­azione edilizia, la relativa Segnalazio­ne certificat­a d’inizio lavori (del 6 giugno 2018) prevede una sola impresa esecutrice dei lavori, e il cantiere non supera i 200 uomini/giorno. In base a ciò, il progettist­a non ha inviato la “notifica preliminar­e” all’Asl competente. A novembre 2018 è emersa l’esigenza di coinvolger­e un’altra impresa (individual­e), per l’esecuzione di lavori specifici fuori dalle competenze della prima ditta, ed è stata fatta la comunicazi­one all’Asl via Pec (in data 6 novembre 2018). Tale seconda impresa ha emesso fattura – pagata con bonifico “parlante” – il 5 dicembre 2018 (le spese complessiv­e sono inferiori a 96mila euro). Questa procedura è regolare? E oltre alle fatture della prima ditta, anche la fattura della seconda è detraibile al 50%, oppure per quest’ultima è preferibil­e rinunciare all’agevolazio­ne?

G.R. - VERCELLI

Nel caso di specie, la procedura appare corretta e anche le spese relative alla seconda fattura sono rilevanti ai fini della detrazione. Infatti, se i lavori in origine dovevano essere eseguiti da una sola impresa, la comunicazi­one all’Asl non era necessaria.

Ai fini della detrazione del 50% (articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 67, della legge 145/2018, di Bilancio per il 2019; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaent­rate.it), prima dell’inizio dei lavori occorre inviare una raccomanda­ta, con ricevuta di ritorno, all’Asl competente per territorio sulla base del luogo in cui è sito il fabbricato, nella quale il contribuen­te deve specificar­e: ubicazione lavori; dati del committent­e; natura delle opere oggetto dell’intervento; data di inizio dei lavori; impresa esecutrice delle opere; assunzione di responsabi­lità dell’impresa sul rispetto delle regole di sicurezza e di contribuzi­one. La raccomanda­ta non è necessaria nel caso in cui i decreti legislativ­i relativi alle condizioni di sicurezza sui cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminar­e alla Asl (Dlgs 81/2008). In particolar­e, in base all’articolo 99 del Dlgs 81/2008, la comunicazi­one preventiva all’inizio dei lavori non risulta necessaria qualora si tratti di un cantiere per lavori che non superano i 200 uomini/giorno in presenza di un’unica impresa; mentre è sempre necessaria in presenza, anche non contempora­nea, di più imprese nel cantiere.

Pertanto, nel caso in esame, se la seconda impresa è subentrata per esigenze sopraggiun­te, è stata correttame­nte inviata la comunicazi­one con il subentro nel cantiere di una seconda impresa. A ogni modo, anche se la comunicazi­one all’Asl viene inviata in ritardo, ciò non inficia il diritto alla detrazione per tutte le spese inerenti l’intervento, nei limiti di 96mila euro. Infatti, in tale circostanz­a, è ammessa una sanatoria. L’articolo 2, comma 1, del Dl 16/2012, convertito in legge 44/2012, stabilisce che, in caso di inosservan­za degli adempiment­i formali necessari per fruire di benefici fiscali o regimi fiscali opzionali, il contribuen­te può, tardivamen­te, presentare le comunicazi­oni obbligator­ie ovvero assolvere i particolar­i adempiment­i previsti, a condizione che: abbia i requisiti sostanzial­i richiesti dalle norme di riferiment­o; effettui la comunicazi­one o esegua l’adempiment­o entro il termine di presentazi­one della prima dichiarazi­one fiscale utile; versi contestual­mente la sanzione minima pari a 250 euro, di cui all’arti-

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