Comunicazione per l’impresa che subentra in corso d’opera
Per una ristrutturazione edilizia, la relativa Segnalazione certificata d’inizio lavori (del 6 giugno 2018) prevede una sola impresa esecutrice dei lavori, e il cantiere non supera i 200 uomini/giorno. In base a ciò, il progettista non ha inviato la “notifica preliminare” all’Asl competente. A novembre 2018 è emersa l’esigenza di coinvolgere un’altra impresa (individuale), per l’esecuzione di lavori specifici fuori dalle competenze della prima ditta, ed è stata fatta la comunicazione all’Asl via Pec (in data 6 novembre 2018). Tale seconda impresa ha emesso fattura – pagata con bonifico “parlante” – il 5 dicembre 2018 (le spese complessive sono inferiori a 96mila euro). Questa procedura è regolare? E oltre alle fatture della prima ditta, anche la fattura della seconda è detraibile al 50%, oppure per quest’ultima è preferibile rinunciare all’agevolazione?
G.R. - VERCELLI
Nel caso di specie, la procedura appare corretta e anche le spese relative alla seconda fattura sono rilevanti ai fini della detrazione. Infatti, se i lavori in origine dovevano essere eseguiti da una sola impresa, la comunicazione all’Asl non era necessaria.
Ai fini della detrazione del 50% (articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 67, della legge 145/2018, di Bilancio per il 2019; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it), prima dell’inizio dei lavori occorre inviare una raccomandata, con ricevuta di ritorno, all’Asl competente per territorio sulla base del luogo in cui è sito il fabbricato, nella quale il contribuente deve specificare: ubicazione lavori; dati del committente; natura delle opere oggetto dell’intervento; data di inizio dei lavori; impresa esecutrice delle opere; assunzione di responsabilità dell’impresa sul rispetto delle regole di sicurezza e di contribuzione. La raccomandata non è necessaria nel caso in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza sui cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl (Dlgs 81/2008). In particolare, in base all’articolo 99 del Dlgs 81/2008, la comunicazione preventiva all’inizio dei lavori non risulta necessaria qualora si tratti di un cantiere per lavori che non superano i 200 uomini/giorno in presenza di un’unica impresa; mentre è sempre necessaria in presenza, anche non contemporanea, di più imprese nel cantiere.
Pertanto, nel caso in esame, se la seconda impresa è subentrata per esigenze sopraggiunte, è stata correttamente inviata la comunicazione con il subentro nel cantiere di una seconda impresa. A ogni modo, anche se la comunicazione all’Asl viene inviata in ritardo, ciò non inficia il diritto alla detrazione per tutte le spese inerenti l’intervento, nei limiti di 96mila euro. Infatti, in tale circostanza, è ammessa una sanatoria. L’articolo 2, comma 1, del Dl 16/2012, convertito in legge 44/2012, stabilisce che, in caso di inosservanza degli adempimenti formali necessari per fruire di benefici fiscali o regimi fiscali opzionali, il contribuente può, tardivamente, presentare le comunicazioni obbligatorie ovvero assolvere i particolari adempimenti previsti, a condizione che: abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; effettui la comunicazione o esegua l’adempimento entro il termine di presentazione della prima dichiarazione fiscale utile; versi contestualmente la sanzione minima pari a 250 euro, di cui all’arti-