Bonus «condominiale» anche quando il proprietario è unico
Sono esclusivo proprietario di un immobile costituito da un negozio al piano terra e un appartamento al primo piano, oltre a due box e quattro cantine/magazzini di pertinenza, per un totale di otto unità immobiliari concesse in locazione a due soggetti diversi. Vorrei sapere se posso avvalermi della detrazione fiscale per la manutenzione ordinaria delle parti comuni condominiali (tetto, vano scala, cortile, cancello carraio automatizzato, eccetera), nonostante sia unico proprietario dello stabile.
G.P. - MILANO
La risposta è affermativa. Come precisato anche da ultimo nella circolare 7/E/2018, ai fini della detrazione fiscale delle spese di manutenzione e ristrutturazione edilizia (articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 67, della legge 145/2018, di Bilancio per il 2019; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it), il concetto di condominio è molto ampio. In particolare (risoluzione 167/E/2007, risposta 3), l’agenzia delle Entrate ha ritenuto estendibili le detrazioni anche a favore dell’unico proprietario di un intero edificio, purché siano comunque in esso rinvenibili parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate.
Se invece l’edificio è costituito esclusivamente da un’unità abitativa e dalle relative pertinenze, non sono ravvisabili elementi dell’edificio qualificabili come “parti comuni” e, pertanto, non è possibile fruire della detrazione per spese di manutenzione ordinaria delle parti comuni, che si applica solo in presenza di condominio in senso ampio.