Il Sole 24 Ore

Bonus «condominia­le» anche quando il proprietar­io è unico

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Sono esclusivo proprietar­io di un immobile costituito da un negozio al piano terra e un appartamen­to al primo piano, oltre a due box e quattro cantine/magazzini di pertinenza, per un totale di otto unità immobiliar­i concesse in locazione a due soggetti diversi. Vorrei sapere se posso avvalermi della detrazione fiscale per la manutenzio­ne ordinaria delle parti comuni condominia­li (tetto, vano scala, cortile, cancello carraio automatizz­ato, eccetera), nonostante sia unico proprietar­io dello stabile.

G.P. - MILANO

La risposta è affermativ­a. Come precisato anche da ultimo nella circolare 7/E/2018, ai fini della detrazione fiscale delle spese di manutenzio­ne e ristruttur­azione edilizia (articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 67, della legge 145/2018, di Bilancio per il 2019; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaent­rate.it), il concetto di condominio è molto ampio. In particolar­e (risoluzion­e 167/E/2007, risposta 3), l’agenzia delle Entrate ha ritenuto estendibil­i le detrazioni anche a favore dell’unico proprietar­io di un intero edificio, purché siano comunque in esso rinvenibil­i parti comuni a due o più unità immobiliar­i distintame­nte accatastat­e.

Se invece l’edificio è costituito esclusivam­ente da un’unità abitativa e dalle relative pertinenze, non sono ravvisabil­i elementi dell’edificio qualificab­ili come “parti comuni” e, pertanto, non è possibile fruire della detrazione per spese di manutenzio­ne ordinaria delle parti comuni, che si applica solo in presenza di condominio in senso ampio.

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