Prestazione di servizi: fattura con la data del pagamento
Faccio riferimento al quesito 455, apparso nel fascicolo 8 del 25 febbraio 2019 («Documento da emettere nel giorno della prestazione»), per chiedere all’esperto di precisare meglio la risposta, in quanto dalla stessa (e per come formulata la domanda) parrebbe che, per le prestazioni di servizi, la fattura sia da emettere entro il giorno di effettuazione della prestazione. In realtà, ciò non è corretto nella misura in cui per l’articolo 6, comma 2, del Dpr 633/72, le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo, e in base all’articolo 21, comma 4, del Dpr 633/72, la fattura è emessa al momento dell’effettuazione dell’operazione individuata a norma dell’articolo 6.
M.T. - LUCCA
L’articolo 6, comma 3, del Dpr 633/72 prevede che le prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo. Il comma 4 aggiunge che tale momento dev’essere anticipato qualora, prima dell’esecuzione del servizio, sia emessa fattura o sia avvenuto il pagamento.
La norma italiana deriva da quella comunitaria ma, a differenza di quest’ultima, non distingue tra “fatto generatore dell’imposta”, collegato al momento di materiale esecuzione del servizio, ed “esigibilità” che determina il diritto di riscossione dell’erario verso il prestatore. Nella direttiva i due eventi, pur se concettualmente distinti, coincidono temporalmente e precedono il pagamento. Nella disciplina comunitaria è pacifico che l’imponibilità dell’operazione, e cioè la soggezione all’imposta, deve essere valutata con riferimento al momento in cui si verifica il “fatto generatore”. Il legislatore italiano ha, però, utilizzato una deroga consentita dalla direttiva, e per i servizi ha fatto coincidere l’esigibilità con il pagamento, nulla aggiungendo in merito al fatto generatore. Nella nuova disciplina di fattura elettronica, il Dl 119/2018 ha rafforzato il concetto prevedendo che nella fattura occorra indicare la data in cui è avvenuta la prestazione di servizi, cioè la data in cui è corrisposto il corrispettivo. Il legislatore ha così ribadito la specialità del momento impositivo italiano per i servizi, saldandolo con il pagamento.