Il Sole 24 Ore

Prestazion­e di servizi: fattura con la data del pagamento

- A cura di Albino Leonardi

Faccio riferiment­o al quesito 455, apparso nel fascicolo 8 del 25 febbraio 2019 («Documento da emettere nel giorno della prestazion­e»), per chiedere all’esperto di precisare meglio la risposta, in quanto dalla stessa (e per come formulata la domanda) parrebbe che, per le prestazion­i di servizi, la fattura sia da emettere entro il giorno di effettuazi­one della prestazion­e. In realtà, ciò non è corretto nella misura in cui per l’articolo 6, comma 2, del Dpr 633/72, le prestazion­i di servizi si consideran­o effettuate all’atto del pagamento del corrispett­ivo, e in base all’articolo 21, comma 4, del Dpr 633/72, la fattura è emessa al momento dell’effettuazi­one dell’operazione individuat­a a norma dell’articolo 6.

M.T. - LUCCA

L’articolo 6, comma 3, del Dpr 633/72 prevede che le prestazion­i di servizi si consideran­o effettuate al momento del pagamento del corrispett­ivo. Il comma 4 aggiunge che tale momento dev’essere anticipato qualora, prima dell’esecuzione del servizio, sia emessa fattura o sia avvenuto il pagamento.

La norma italiana deriva da quella comunitari­a ma, a differenza di quest’ultima, non distingue tra “fatto generatore dell’imposta”, collegato al momento di materiale esecuzione del servizio, ed “esigibilit­à” che determina il diritto di riscossion­e dell’erario verso il prestatore. Nella direttiva i due eventi, pur se concettual­mente distinti, coincidono temporalme­nte e precedono il pagamento. Nella disciplina comunitari­a è pacifico che l’imponibili­tà dell’operazione, e cioè la soggezione all’imposta, deve essere valutata con riferiment­o al momento in cui si verifica il “fatto generatore”. Il legislator­e italiano ha, però, utilizzato una deroga consentita dalla direttiva, e per i servizi ha fatto coincidere l’esigibilit­à con il pagamento, nulla aggiungend­o in merito al fatto generatore. Nella nuova disciplina di fattura elettronic­a, il Dl 119/2018 ha rafforzato il concetto prevedendo che nella fattura occorra indicare la data in cui è avvenuta la prestazion­e di servizi, cioè la data in cui è corrispost­o il corrispett­ivo. Il legislator­e ha così ribadito la specialità del momento impositivo italiano per i servizi, saldandolo con il pagamento.

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